Orizzontescuola.it – 09/02/2018 – Assenze per malattia personale ATA, tutte le info unitili nella nostra GUIDA (di Giovanni Calandrino)
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La Guida completa sulle ASSENZE PER MALATTIA del Personale ATA con rapporto di lavoro a tempo in/determinato. Comunicazione della malattia; Decurtazione stipendio per i primi 10 giorni (art. 71, comma 1, DL 112/2008); Retribuzione spettante durante il periodo di assenza; Le sanzioni per violazione degli obblighi; Dipendente assente alla visita fiscale; Che cosa fare se ci sia ammala durante le ferie.
Comunicazione della malattia
L’assenza per malattia da parte del dipendente scolastico deve essere comunicata all’istituto scolastico dove presta servizio tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche in caso di eventuale prosecuzione di tale assenza. Il dipendente è pertanto obbligato al rilascio del certificato medico che giustifichi la sua assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all’inizio della malattia o all’eventuale prosecuzione della stessa, comunicando per le vie brevi la presumibile durata della prognosi, al fine di consentire alla scuola di valutare subito l’esigenza di convocare il supplente.
Il certificato medico che attesta lo stato di malattia del dipendente, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 55 septies del Dlgs. 165/01, viene inviato per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia all’INPS, la quale provvede ad inoltrarlo immediatamente all’amministrazione di appartenenza del lavoratore.
L’invio telematico soddisfa l’obbligo di recapitare l’attestazione di malattia ovvero di trasmetterla con lettera di accompagnamento tramite raccomandata A/R alla propria amministrazione entro 5 giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia.
Decurtazione stipendio primi 10 giorni (art. 71, comma 1, DL 112/2008):
A decorrere dal 26 giugno 2008, data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, per i primi 10 giorni di assenza per malattia va corrisposto il solo trattamento economico fondamentale. Pertanto per tale periodo di assenza non deve essere corrisposta alcuna indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché ogni altro trattamento accessorio.
Pertanto, nei primi 10 giorni di assenza, fermo restando il trattamento economico fondamentale, lo stipendio è ridotto:
- di ogni indennità o emolumento con carattere fisso e continuativo.
- di ogni altro trattamento economico accessorio.
dall’11°giorno si applicano le disposizioni previste dai CCNL per le assenze per malattia.
Ciò significa che il personale dipendente, solo dopo l’11° giorno di assenza per malattia percepisce la retribuzione piena.
Le decurtazione giornaliera sullo stipendio del dipendente assente per malattia nei primi 10 giorni, non si applica se l’assenza è dovuta:
- ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio (Art. 20 CCNL);
- ricovero ospedaliero;
- ricovero in day hospital;
- per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.
Personale a tempo indeterminato:
Il comma 1 dell’art. 17 del CCNL comparto scuola afferma che: Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
Superato tale periodo al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. Ovviamente prima di concedere taluna richiesta, l’amministrazione procede all’accertamento delle condizioni di salute del dipendente, per il tramite del competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
La legge 11/2011 stabilisce l’obbligatorietà della visita fiscale fin dal primo giorno se l’assenza è nella giornata precedente o successiva a una festiva.
Il trattamento economico spettante nel triennio di cui al comma 1 è il seguente:
- Intera retribuzione fissa mensile, compreso il C.I.A., con esclusione di ogni altro compenso accessorio, per i primi 9 mesi. Nell’ambito di questo periodo, per le malattie superiori a 15 gg o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza al lavoratore spetta anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo:
- 90% della retribuzione di cui alla lett. a. per i successivi 3 mesi di assenza;
- 50% della retribuzione di cui alla lett. a. per gli ulteriori 6 mesi.
In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono escluse dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione.
L’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all’istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.
Il dipendente, che durante l’assenza, dimori in luogo diverso da quello di residenza o domicilio deve darne immediata comunicazione, indicando l’indirizzo dove può essere reperito.
Il lavoratore assente per malattia, pur in presenza di autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio, in ciascun giorno, anche festivo, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18.
Nel caso che il lavoratore debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato per visite mediche, accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione con l’indicazione della diversa fascia di reperibilità.
Personale assunto per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche
Il personale assunto fino al 30 giugno o 31 agosto ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi in un triennio scolastico; in ciascun anno scolastico la retribuzione viene corrisposta:
- per intero nel primo mese di assenza;
- al 50% nel secondo e terzo mese;
- per il restante periodo: conservazione del posto senza assegni e con interruzione dell’anzianità di servizio.
Personale assunto dal dirigente per supplenze temporanee
Il personale impiegato su supplenze brevi ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni all’anno, con retribuzione al 50%, nei limiti della durata dei rapporto di lavoro.
La maturazione dell’anzianità di servizio:
- Non viene interrotta dalle assenze retribuite, anche parzialmente;
- Viene interrotta dalle assenze senza assegni.
Sanzioni per violazione degli obblighi dei dipendenti:
Le Sanzioni per violazione degli obblighi del dipendente in caso di malattia sono regolate dall’art. 93 del CCNL 29/11/2007 che illustra le sanzioni disciplinari che possono essere irrogate al Personale ATA, conseguenti alle violazioni degli obblighi del dipendente, anche il licenziamento con preavviso ed il licenziamento senza preavviso la cui competente è in capo al Direttore Generale Regionale.
La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
- Assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi.
- Assenza del dipendente alla visita fiscale di controllo medico senza giustificato motivo.
I sanitari dell’A.S.L., nel rispetto della convenzioni sul controllo delle assenze per malattia dei lavoratori pubblici e privati, eseguono le visite di accertamento o di controllo nelle “fasce orarie” previste dai contratti di lavoro. Ai lavoratori assenti nel loro domicilio lasciano un verbale di constatazione con l’invito a recarsi il primo giorno non festivo all’ambulatorio medico per la visita fiscale e a giustificare al datore di lavoro l’assenza dall’abitazione nel termine di giorni 15.
La sanzione pecuniaria è applicata se la giustificazione non è ritenuta idonea. In tal caso la decadenza dal trattamento economico va commisurata comunque alla durata dell’assenza richiesta dal lavoratore e, in tale ambito, al periodo tra la visita domiciliare non andata a buon fine per l’assenza del lavoratore e la data della successiva visita ambulatoriale. Il procedimento è avviato senza il preventivo avviso se il lavoratore comunica di sua iniziativa le giustificazioni alla scuola; diversamente è consigliabile formulare l’avviso dell’inizio del procedimento con le formalità stabilite dagli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90. L’applicazione della sanzione pecuniaria non influisce sulla concessione dell’assenza sulla base della certificazione medica presentata dal lavoratore e dell’eventuale visita fiscale di controllo eseguita successivamente in ambulatorio. Diversamente la scuola deve, con provvedimento motivato, dichiarare le assenze non giustificate e disporre la sospensione degli assegni di servizio e dell’anzianità di carriera.
Dipendente assente alla visita fiscale:
Nel caso che il lavoratore si assenti dal domicilio indicato per la visita di controllo senza giustificato motivo, e durante le fasce orarie, può essere punito con la perdita del diritto a qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni e nella misura del 50% per i rimanenti giorni di malattia, esclusi i periodi di ricovero ospedaliero o già accertati dalla precedente visita di controllo.
Che cosa fare se ci sia ammala durante le ferie?
Se le ferie vengono interrotte dallo stato di malattia, tale periodo deve essere adeguatamente e debitamente documentato sia in caso di ricovero ospedaliero sia se protratte per più di 3 giorni, l’amministrazione scolastica deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione del dipendente di compiere gli accertamenti dovuti. Il periodo di ferie non goduto in caso di malattia, può essere fruito dal lavoratore nei modi previsti dall’art. 13 e art. 19 del CCNL comparto scuola.