– 09/06/2016 – Contenzioso riguardante gli esiti degli scrutini finali e degli esami di Stato. Come comportarsi (di redazione)
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Quali sono i termini entro cui vanno trattati i reclami e i ricorsi avverso le procedure di valutazione degli istituti scolastici.
Quali i compiti dei Dirigenti scolastici in caso di “reclami”. Cosa bisogna fare nel caso in cui ci sia ricorso al TAR e l’Avvocatura dello Stato invii all’Istituzione scolastica la richiesta di deduzioni e di atti?
L’USR Umbria ha elaborato una guida sull’argomento dalla quale estrapoliamo il seguente testo.
I provvedimenti adottati dagli organi collegiali della scuola e dalle commissioni d’esame riguardanti le valutazioni degli alunni sono atti definitivi e pertanto impugnabili in via giurisdizionale alternativamente al TAR, entro il termine di 60 gg. dalla pubblicazione all’Albo delle istituzioni scolastiche dei risultati degli scrutini e degli esami, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
I “reclami” avverso le procedure di scrutinio e di esame delle scuole vanno proposti alla stessa autorità responsabile dell’atto conclusivo del procedimento, al dirigente scolastico. Ove la parte interessata abbia necessità di estrarre copia degli atti di interesse è compito delle segreterie dell’istituto depositario degli atti consentire l’accesso, previo accoglimento dell’istanza da parte del dirigente scolastico. Ove trattasi di atti relativi solo all’interessato (o minore rappresentato) l’accesso può avvenire informalmente.
Il Dirigente scolastico, avuta comunicazione del reclamo, deve valutare una delle seguenti alternative:
- nel caso di fondatezza manifesta delle ragioni ivi richiamate accoglierlo o rigettarlo (con motivazione) nel caso in cui le questioni proposte eccedano i limiti di operatività del dirigente;
- procedere, in caso di accoglimento, alla verifica degli atti oggetto di censura (si ricorda che è potere del dirigente procedere anche all’apertura dei plichi previa redazione di apposito verbale delle operazioni);
- dare risposta, a conclusione dell’istruttoria, delle modifiche apportate (invitando per esempio l’organo collegiale a rivedere e sanare eventuali anomalie riscontrate) o dell’archiviazione dell’atto (in caso di mancanza di riscontri);
Ove si riscontrino negli atti elementi di interesse ulteriore, si potrà, eventualmente, con relazione motivata, coinvolgere il corpo ispettivo per gli accertamenti ulteriori, secondo quanto previsto in materia dall’art. 8 del DPR 20/01/2009 n. 17.
La procedura è la medesima anche nel caso in cui il reclamo attenga agli esiti degli esami di Stato, fatto salvo il principio che, ove si dovesse prevedere una riconvocazione della commissione di esame, deve essere inoltrata richiesta direttamente allo scrivente Ufficio per competenza. Ovviamente, sempre dopo aver effettuato l’istruttoria come definita e con nota motivata.
Quali le regole per la cura delle procedure nel caso venga proposto ricorso al TAR e l’Avvocatura dello Stato invii all’Istituzione scolastica la richiesta di deduzioni e di atti? In tale circostanza, si avrà cura di inviare all’organo di patrocinio tutta la documentazione necessaria per consentire lo svolgimento delle difese comprendente (in 5 copie di cui una autentica):
- registri personali dei docenti riferiti alla posizione dell’alunno (con gli omissis su tutti gli altri);
- le pagine del registro di classe in cui sono annotati i comportamenti rilevanti dell’alunno tenuti in considerazione per la valutazione finale (ove, nell’anno, si siano poste questioni di disciplina, oltreché di profitto);
- verbali dei consigli di classe in cui si è discusso dell’alunno (con gli omissis consueti per le parti che non riguardano tale aspetto);
- gli interventi individualizzati che sono stati svolti o l’indicazione e le ragioni per cui non sono stati svolti;
- le comunicazioni alla famiglia;
- la c.d. “ratifica” finale;
- (in caso di bocciatura agli esami) i criteri di correzione e di valutazione formati alla prima riunione della commissione;
- (in caso di bocciatura agli esami) i verbali delle correzioni delle prove scritte e della prova orale;
- (in caso di bocciatura agli esami) il provvedimento finale;
- ogni altro documento utile in ragione del contenuto dell’impugnazione.
I documenti dovranno essere accompagnati da una specifica relazione del dirigente scolastico (o del presidente della commissione d’esame) contenente puntuali considerazioni sulle osservazioni svolte nel ricorso, in particolare sui fatti narrati e sulle criticità in punto di procedura e di valutazione.