– 09/10/2016 – Assenze per visite specialistiche: malattia o permesso retribuito? La documentazione che deve acquisire la scuola (di Paolo Pizzo)
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Secondo appuntamento con lo speciale di Orizzonte scuola che tratterà tutte le assenze del personale e che ha l’obiettivo di offrire utili indicazioni a tutti i lavoratori della scuola e in particolare alle segreterie scolastiche deputate ad emanare i relativi decreti di assenza.
Riproponiamo la guida pubblicata il 25 settembre 2015. Secondo appuntamento con lo speciale di Orizzonte scuola che tratterà tutte le assenze del personale e che ha l’obiettivo di offrire utili indicazioni a tutti i lavoratori della scuola e in particolare alle segreterie scolastiche deputate ad emanare i relativi decreti di assenza.
LEGGE N. 125/2013 E ASSENZA PER MALATTIA PER L’ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE OD ESAMI DIAGNOSTICI
L’articolo 55 -septies , comma 5 -ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge n. 125/2013 ha previsto che “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica”.
Tale norma ha così modificato la precedente (D.L.n.98/2011, convertito nella legge n.111/2011) sostituendo rispetto a quest’ultima le parole “l’assenza è giustificata” con “il permesso è giustificato”; inserendo dopo le parole “di attestazione” quelle “anche in ordine all’orario”; in merito alle modalità di trasmissione della certificazione a cura del medico o della struttura, anche privati, aggiungendo “o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.
CIRCOLARE N. 2/2014 DELLA FUNZIONE PUBBLICA
La Funzione Pubblica con la circolare n. 2 del 2014 con l’intento di fare chiarezza sulle “innovazioni” prodotte dalla legge, ne dà in realtà un’interpretazione alquanto “distorta” e nello stesso tempo restrittiva per i dipendenti laddove specifica che questi ultimi per effettuare una visita specialistica devono ricorrere ai permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore).
Secondo la FP la giustificazione dell’assenza, ove ciò sia richiesto per la fruizione dell’istituto (es.: permessi per documentati motivi personali), deve avvenire mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza).
Solo per il caso di concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell’assenza per malattia.
SENTENZA N. 5714/15 TAR LAZIO
Con sentenza del 25 febbraio 2015 n. 5714, il TAR del Lazio ha annullato la circolare di cui sopra nella parte in cui questa stabilisce l’obbligatorietà del ricorso al permesso per i dipendenti pubblici che dovessero assentarsi dal lavoro per sottoporsi a visite specialistiche, terapie o esami diagnostici.
La sentenza precisa che l’utilizzo della parola “permesso”, invece della espressione “assenza” nasce dall’esigenza di regolare la mancata prestazione lavorativa per visita medica tramite gli istituti contrattualmente previsti per giustificare un’assenza diversa dalla malattia. E che né la nuova norma né la circolare della FP hanno inteso eliminare l’assenza per malattia conclamata come assenza giustificata e certificabile secondo le ordinarie modalità.
Inoltre, affermano i giudici, se per le esigenze di visita medica si imponesse l’utilizzo immediato dei permessi per motivi personali previsti dal CCNL, si avrebbe uno sconvolgimento dell’organizzazione del lavoro e della vita personale del dipendente, che ben potrebbe aver già usufruito di tali forme di giustificazione di assenza, confidando di poter avvalersi dell’ulteriore modalità di “assenza per malattia” prima prevista dalla conformazione della richiamata norma e dal contratto nazionale applicabile o, viceversa, non potrebbe più avvalersi di tali “permessi” per “documentati motivi personali”diversi dallo svolgimento di terapie, visite e quant’altro.
Pertanto la scuola non potrà imporre al dipendente il ricorso ai permessi orari o ai permessi per motivi personali per tali assenze, data la natura di questi permessi che devono appunto essere utilizzati per altri scopi, a meno che non sia il dipendente stesso a ricorrervi (rimane infatti la facoltà per il dipendente di giustificare l’assenza per visita specialistica ricorrendo al permesso per motivi familiari (art. 15/2) o al permesso breve (art. 16).
NELLE MORE DELLA RIVISITAZIONE DELLA DISCIPLINA… (NOTA MIUR PROT. N.7457 DEL 06/05/2015)
Nelle more della rivisitazione della disciplina e della eventuale ricezione di nuove istruzioni da parte del Dipartimento per la Funzione Pubblica, le assenze dal servizio per visite mediche,terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici debbano essere ricondotte esclusivamente alla disciplina normativa di cui all’art. 55 septies, comma 5 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che regola le assenze per malattia dei dipendenti pubblici per l’espletamento di tali prestazioni.
In sostanza rimane al momento intatta la facoltà per il dipendente della scuola di utilizzare l’istituto dell’assenza per malattia per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.
Qualora quindi il dipendente intenda imputare l’assenza a malattia sarà sufficiente che la segreteria acquisisca la semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privati che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive (la giustificazione, ad esempio, che le medesime potevano essere effettuate solo in orari coincidente con quello di lavoro). Decreto Legge n. 98 del 2011; ARAN Orientamento Applicativo per le Autonomie Locali.