Orizzontescuola.it – 10/01/2019 – Malattia insegnanti: come si conta sabato e domenica. Tutti i casi, compreso part time (di Paolo Pizzo)
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Nella fruizione dell’assenza per malattia o per qualsiasi altro congedo (biennale, parentale ecc.) molte scuole ci chiedono se il sabato (in presenza di un orario articolato su cinque giorni) o la domenica o comunque i giorni festivi vadano sempre ricompresi nell’assenza del dipendente.
Sabato e domenica se non c’è il rientro in servizio del dipendente
Nel computo del periodo di malattia del dipendente devono essere conteggiati anche i giorni festivi (e il sabato in presenza di un orario articolato su cinque giorni) che ricadano all’interno del periodo di malattia, sia nel caso dell’assenza per malattia di durata tale da ricomprendere anche il sabato e la domenica e giustificata con un unico (il primo) certificato medico;
sia nel caso in cui, dopo un’assenza per malattia giustificata da un primo certificato medico, nella giornata del lunedì, di ripresa del lavoro, il dipendente si assenti ulteriormente sempre per malattia, sulla base di un nuovo e diverso certificato medico.
Pertanto, per fare un esempio, se un docente si assenta per malattia (o altro congedo) fino al venerdì (settimana corta) o fino al sabato, e il lunedì successivo si riassenta per la stessa tipologia di congedo il sabato e la domenica sono ricomprese nell’assenza.
Sabato e domenica anche se il dipendente non presenta un certificato medico che li ricomprenda
Uno dei problemi più diffusi manifestati dalle segreterie è quello per cui quando il dipendente ripresenta un nuovo certificato a partire dal lunedì, questo non ricomprende di fatto il sabato e la domenica.
In questi casi non si può infatti pretendere dal medico che il certificato ricomprenda il sabato e la domenica, né tanto meno lo si può chiedere al dipendente, e la scuola non può che attribuire d’ufficio tali assenze.
A tal proposito la Corte di Cassazione ha più volte precisato che nel computo del periodo di malattia del dipendente devono essere conteggiati anche i giorni festivi che ricadano all’interno del periodo di malattia in virtù di una presunzione “iuris tantum” di continuità della stessa desumibile dalla circostanza che essi sono preceduti o seguiti da giorni di malattia, a prescindere dalla presentazione o meno della certificazione medica del lavoratore.
Pertanto, come più volte precisato anche dall’ARAN in materia, quello che rileva è solo la circostanza che, dopo un periodo di assenza per malattia, nella giornata del lunedì il dipendente non riprenda servizio sempre per motivi di malattia, risultante dalla certificazione medica, anche se la nuova non abbia alcuna attinenza o continuità con quella precedente. In tale ambito, pertanto, non si pone alcuna necessità per il datore pubblico, per computare nel periodo di comporto anche il sabato e la domenica, di disporre di una certificazione recante anche la diagnosi della malattia che ha colpito il dipendente.
Sabato e domenica se il dipendente si assenta per diversa tipologia di congedo
Se l’assenza è continuativa ma si riferisce a 2 istituti giuridici diversi (es. malattia e poi congedo parentale), l’uno fino al sabato (in presenza di un orario articolato su cinque giorni) e l’altro dal lunedì, il sabato e la domenica non sono da comprendere nel periodo di assenza.
Pertanto, se il dipendente si assenta dal lunedì al venerdì per malattia, e dal lunedì successivo per congedo parentale (o altro congedo diverso dalla malattia) il sabato e la domenica sono neutri e non ricompresi nell’assenza.
A supporto di tale tesi vi è anche la circolare della Funzione Pubblica 1 del 3.2.2012 che affrontando l’ipotesi della fruizione del congedo biennale precisa: “Tali giornate [sabato e domenica] non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa ovvero anche un’assenza per malattia del dipendente o del figlio”.
Sabato e domenica nel caso di assenza c.d. ciclica
La c.d. assenza di tipo ciclica è quando per esempio ha inizio con un periodo di congedo parentale e termina con la fruizione dello stesso congedo, intervallato da altra tipologia di assenza, senza però che si verifichi il rientro effettivo del docente, in quanto le assenze per altra tipologia di congedo ricadono all’interno di due differenti frazioni di congedo parentale senza nessuna ripresa del servizio.
Di seguito due esempi:
1
-
1^ settimana: Dal Lunedì al Venerdì = congedo parentale
-
2^ settimana: Dal Lunedì al Venerdì = ferie o malattia
-
3^ settimana: Dal Lunedì al Venerdì = congedo parentale
In questo caso, le giornate di sabato e di domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la terza devono essere conteggiate come congedo parentale.
2
Nel caso in cui un lavoratore, con orario di lavoro articolato su cinque giorni lavorativi (c.d. settimana corta), fruisca di congedo parentale nel seguente modo:
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1^ settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale
Sabato e domenica
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2^ settimana: dal lunedì al venerdì = ferie – malattia – assenza ad altro titolo
Sabato e domenica
-
3^ settimana: dal lunedì al venerdì = ferie o malattia o assenza ad altro titolo
Sabato e domenica
-
4^ settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale
Il sabato e la domenica compresi tra la seconda e la terza settimana non sono computabili, né indennizzabili a titolo di congedo parentale in quanto tali giorni – compresi in un periodo unico di congedo parentale posto che, dalla prima alla quarta settimana, non vi è ripresa dell’attività lavorativa – risultano comunque ricompresi all’interno di un periodo di assenza fruita ad altro titolo (periodo neutro ai fini di interesse).
Viceversa, il sabato e la domenica ricadenti tra la prima e la seconda settimana e tra la terza e la quarta sono computabili ed indennizzabili in conto congedo parentale in quanto tali giorni cadono, rispettivamente, subito dopo e subito prima il congedo parentale richiesto.
Sabato e domenica se il dipendente rientra in servizio il lunedì
Sono esclusi, invece dal computo i giorni festivi o non lavorativi successivi a quello indicato come finale nella prognosi medica nel caso in cui il lunedì vi è la regolare ripresa dell’attività lavorativa.
Pertanto, affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell’orario di lavoro su cinque giorni), è necessario che si verifichi l’effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto.
È quindi il caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, e il lunedì successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa.
Ricordiamo anche le sentenze della Cassazione Cass. 7-5-2012 n. 6856, Cass. 4-5-2012 n. 6742, secondo le quali: “ai fini della determinazione del periodo di congedo parentale, si tiene conto dei giorni festivi solo nel caso in cui gli stessi rientrino interamente e senza soluzione di continuità nel periodo di fruizione e non anche nel caso in cui l’interessato rientri al lavoro nel giorno precedente a quello festivo e riprenda a godere del periodo di astensione da quello immediatamente successivo“.
Conteggio delle giornate in caso di part time verticale
Si premette, come più volte precisato anche dall’ARAN, che nessuna norma impone al dipendente assente per malattia di riprendere il servizio prima di assentarsi nuovamente per malattia; anzi, una simile disposizione sarebbe del tutto illogica se si considera che la malattia non dipende dalla volontà del lavoratore.
Il problema è, semmai, quello di stabilire come debba essere effettuato il conteggio delle giornate di assenza ed il calcolo del periodo di comporto in caso di part-time verticale.
Nel caso di part-time verticale, come precisato dalla Funzione Pubblica, il conteggio delle giornate dovrà essere effettuato sottraendo i periodi in cui non è prevista l’attività lavorativa, considerato che in tale ipotesi la prestazione e la retribuzione del dipendente sono entrambe proporzionate alla percentuale di part-time.
L’ARAN precisa:
Nel caso prospettato (ES. prestazione per tre giorni settimanali) si dovranno considerare solo i giorni di malattia corrispondenti ai giorni di ogni settimana in cui il lavoratore deve rendere la sua prestazione; nel caso in cui, nel giorno stabilito per la ripresa dell’attività lavorativa (ad esempio il lunedì), il lavoratore si assenti di nuovo per malattia, nel computo del periodo di comporto si dovrebbe tenere conto anche dei giorni del sabato e della domenica, in virtù della presunzione di continuità della malattia costantemente affermata dalla giurisprudenza, anche al fine di evitare sia situazioni di disparità di trattamento con i lavoratori a tempo indeterminato sia comportamenti non corretti dei lavoratori a tempo parziale che, attraverso opportuni calcoli, potrebbero assentarsi per lunghi periodi di tempo.