Orizzontescuola.it – 11/03/2019 – Accertamento medico docente, qual è l’iter? Può il dirigente avviarlo senza consenso? Breve vademecum di Vittorio Lodolo D’Oria
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Ogni tanto mi vengono posti dei quesiti, più o meno pertinenti, circa la richiesta di accertamento medico (AM) in Collegio Medico di Verifica (CMV).
La qual cosa è imputabile alla mancata formazione dei docenti che, ai sensi dell’art. 37 del DL 81/08, dovrebbero essere resi edotti dai dirigenti scolastici circa i diritti e i doveri nel cooperare a tutelare la loro salute sul posto di lavoro.
Questa sorta di vademecum vuole essere di utilità tanto al lavoratore, quanto al datore d lavoro.
L’AM nasce come strumento atto esclusivamente a tutelare la salute del lavoratore.
Può essere richiesto dal lavoratore stesso (AMR) o dal dirigente scolastico. In questa seconda formulazione è definito AM d’Ufficio (AMU) ed è giustificato dall’incombenza che grava sul dirigente di tutelare la salute del lavoratore.
Per richiedere l’AMR, il lavoratore deve presentare una domanda in carta bianca specificando l’obiettivo della richiesta: inidoneità alla mansione, dispensa dal servizio per inidoneità a qualsiasi proficuo lavoro, L. 335/95 (inabilità). Nel formulare la domanda può ricorrere alla formula cumulativa più estesa: “Si richiede la L 335/95 o in subordine la dispensa dal servizio, oppure l’inidoneità alla mansione”.
Nel caso si richiedesse la L 335/95, esiste un prestampato INPS da compilarsi a cura del medico curante. Questo potrà poi essere inserito in busta chiusa, firmata sui lembi, insieme a tutti i certificati medici che si vorranno produrre in CMV. Per chiedere l’inidoneità alla mansione o la dispensa dal servizio non occorre invece compilare alcun modulo.
Il dirigente scolastico non ha alcun diritto a vedere i certificati medici o il modulo INPS compilato. Qualora il dirigente aprisse la busta chiusa contenente i certificati medici, commetterebbe una grave violazione della privacy punibile con un’importante sanzione pecuniaria nonché col carcere.
I certificati medici prodotti dal lavoratore possono riguardare tutte le patologie di cui è portatore ma devono provenire da struttura sanitaria pubblica e gli aggiornamenti non devono essere antecedenti a tre mesi se riguardanti le patologie per cui si fa domanda di AM.
Il lavoratore deve essere convocato almeno dieci giorni prima che abbia luogo la visita collegiale e può giustificare la propria assenza per una sola volta (es perché ammalato o perché il proprio medico di fiducia non è disponibile nel giorno fissato per la visita).
Il dirigente scolastico deve sempre (sia per AMR, sia per AMU) redigere per la CMV una relazione sul lavoratore. Questi potrà chiederne copia attraverso l’accesso agli atti solamente a visita collegiale ultimata e giudizio medico-legale espresso.
Il lavoratore può essere accompagnato a visita collegiale dal proprio medico di fiducia (a proprie spese) mentre parenti, amici o accompagnatori non possono assistere alla visita medica. Il medico di fiducia ha la facoltà di far mettere a verbale una sua dichiarazione in chiusura di seduta.
La CMV può sospendere il giudizio e aggiornare la seduta per richiedere ulteriori accertamenti medici, riservandosi di emettere il giudizio finale quando saranno pervenuti gli esiti degli esami richiesti.
Una volta espresso il giudizio medico legale, la CMV trasmette copia del verbale senza diagnosi alla Scuola di appartenenza e copia del verbale con la diagnosi al lavoratore.
Entro 10 giorni dalla consegna del verbale all’interessato, questi potrà eventualmente fare ricorso alla Commissione Medica Ospedaliera di II Istanza presso l’Ospedale Militare del Celio di Roma (unico per tutta Italia).
L’istruttoria della visita medica di II Istanza alla CMO è di competenza dell’amministrazione di appartenenza che riceve la richiesta dal lavoratore in tempo utile.
Molti docenti sono erroneamente convinti che un AMU non possa essere attuato dal dirigente quando contrario alla volontà del lavoratore perché risulterebbe essere una vera e propria forma di mobbing. A questo proposito è bene precisare che è lo Statuto dei Lavoratori all’art. 5 a consentire al datore di lavoro questo passaggio. Inoltre, qualora un docente sottoposto ad AMU non si presentasse ingiustificatamente a visita medica collegiale, per due volte consecutive, diviene passibile di licenziamento ai sensi del DPR 171/11. Incomprensioni di questo tipo possono essere superate solo attraverso la formazione di legge (art. 37 DL 81/08) che il datore di lavoro è tenuto a effettuare nei confronti dei lavoratori circa i loro diritti e doveri in materia di compartecipazione alla tutela della loro salute professionale.
Si noti infine la bizzarria della Nota 170 della CMV di Milano (non risultano peraltro reperibili sul web simili disposizioni dalle CMV degli altri capoluoghi regionali) che, ai fini della visita collegiale per l’inidoneità lavorativa richiesta dal lavoratore, prevede che la domanda dell’interessato alla sua amministrazione contenga la specifica indicazione della natura dell’infermità o lesione. Ciò di fatto non può avvenire in quanto l’amministrazione, cui è rivolta l’istanza, non può, né deve entrare in possesso di dati ipersensibili, per questioni di privacy, quali quelli sulla salute del lavoratore. Come sopra specificato, l’interessato può fornire in anticipo e in busta chiusa tutta la certificazione medica che vuole, riservandosi di produrre ulteriori certificati in sede di visita collegiale. Una siffatta indicazione rischia di mandare ulteriormente in confusione i dirigenti scolastici che in materia medico-legale non godono della necessaria formazione che è loro negata dall’istituzione.
Chiedere infine all’amministrazione – come specifica la suddetta Nota 170 – di allegare solo in via facoltativa documenti quali denunce, testimonianze, sanzioni, richiami, carteggi, atti legali e altri provvedimenti disciplinari di sorta è quanto meno singolare, perché gli stessi possono talvolta essere chiaro indice di attitudini e comportamenti significativi dal punto di vista medico-clinico.