Orizzontescuola.it – 11/07/2018 – Obbligo scolastico, compiti dei dirigenti scolastici e sanzioni ai genitori (di redazione)
Tutti gli altri contenuti di www.orizzontescuola.it
Il Miur, con apposita nota, ha invitato i dirigenti scolastici a continuare nell’opera di controllo dell’obbligo scolastico degli studenti iscritti nel proprio istituto.
Obbligo scolastico
La legge n. 296/2006 ha esteso l’obbligo scolastico sino a ricomprendere l’istruzione impartita per almeno 10 anni, al fine di far conseguire un titolo di studio di scuola secondaria di II grado o una qualifica professionale di durata almeno triennale entro i 18 anni di età.
Compiti dei dirigenti scolastici
I dirigenti vigilano sull’obbligo scolastico degli alunni, inviando gli elenchi degli iscritti ai Comuni e verificando la frequenza degli stessi nel corso dell’anno scolastico.
In caso di violazione del suddetto obbligo, relativo ad alunni di scuola primaria, i dirigenti devono sporgere tempestivamente denuncia per iscritto.
I dirigenti scolastici, infine, sono invitati a favorire la riduzione della dispersione scolastica, intraprendendo ogni utile iniziativa anche con le istituzioni del territorio.
Sanzioni alle famiglie
L’inosservanza dell’obbligo scolastico è punita con una multa ai genitori sino a 30 euro, ai sensi dell’articolo 731 del codice penale, norma che riguarda soltanto gli alunni della scuola primaria.
Perché norma penale solo per la primaria
Nell’articolo seguente, commentando una sentenza della Cassazione, abbiamo spiegato perché, pur essendoci un obbligo per almeno 10 anni, è punito penalmente soltanto il mancato rispetto nella scuola primaria:
Con l’entrata in vigore della legge 212 del 2010, che ha abrogato alcune disposizioni prima vigenti, la Suprema Corte fa notare che “è venuta meno la previsione che consentiva di estendere l’ambito applicativo dell’art. 731 cp” – che punisce i genitori che non ottemperano all’obbligo di far istruire i figli – “anche alla violazione dell’obbligo scolastico della scuola media inferiore”.
“Attualmente, dunque” – osservano i giudici – la riforma del 2003 “stabilisce l’obbligo scolastico per almeno dodici anni a partire dalla iscrizione alla prima classe della scuola primaria (già scuola elementare) o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età; e, tuttavia, nessuna norma penale punisce l’inosservanza dell’obbligo scolastico della scuola media anche inferiore”. Per ovviare a questa situazione serve una norma ‘ad hoc’ perchè quella che punisce i genitori che non mandano i figli alle elementari – sottolinea la sentenza 50624 della Terza sezione penale – non può essere estesa con una “inammissibile interpretazione analogica ‘in malam partem’”.