Orizzontescuola.it – 11/09/2018 – Collaboratori DS: sino al 10% dell’organico, esonero, retribuzione dal FIS (di Nino Sabella)
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Quanti collaboratori può nominare il dirigente scolastico? Esiste ancora la figura del vicario? Quanti collaboratori possono essere pagati con il FIS? I collaboratori possono usufruire dell’esonero?
Rispondiamo ai succitati quesiti ricordando cosa prevedono la legge n. 190/2014, la legge n. 107/2015, il CCNL 2016/18 e il CCNL 2007.
Abolizione esonero
L’istituto dell’esonero, previsto dall’articolo 459 del decreto legislativo n. 297/94, è stata abolito dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che così ha disposto:
“A decorrere dal 1º settembre 2015 e in considerazione dell’attuazione dell’organico dell’autonomia, funzionale all’attività didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed educative, l’articolo 459 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e’ abrogato.”
Si abolisce l’esonero e si rinvia alla legge 107/2015 che introduce l’organico dell’autonomia.
Con l’abolizione dell’esonero è “spazzata” via la figura del vicario, almeno dal punto di vista lessicale, considerato che tra i collaboratori c’è sempre quello principale che svolge, in sostanza, le stesse funzioni che prima erano proprie del vicario.
Collaboratori del dirigente
L’articolo 1, comma 83 della legge 107/2015 così predispone:
Il dirigente scolastico puo’ individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attivita’ di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il vicario è dunque sostituito dai collaboratori del dirigente scolastico.
Il dirigente può individuare sino al 10% di docenti collaboratori nell’ambito dell’organico dell’autonomia. Una percentuale che ha determinato la creazione di quello che viene definito “staff di presidenza” (i collaboratori, a seconda dell’organico, possono essere 3-4 …).
I collaboratori o meglio il collaboratore principale, diversamente dal vicario, secondo quanto dettato dalla 107/15, non usufruisce dell’ esonero dall’insegnamento (… non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica), cosa che ha creato problemi soprattutto nelle scuole in reggenza. Per ovviare alla problematica, nel 2015, la nota Miur del 21 settembre ha indicato agli USR di assegnare alle scuole posti di potenziamento corrispondenti agli esoneri concessi. Così, il collaboratore manteneva l’esonero e il docente di potenziamento andava in classe. La questione è stata chiarita con il CCNL 2016-2018 che non parla esplicitamente di esonero ma lo consente.
Possibilità di esonero
L’articolo 28 del Contratto 2016-18 definisce le attività dei docenti, prevedendo che l’orario di servizio dei docenti, previa copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici, può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa … o quelle organizzative .
Una volta coperte le ore di insegnamento dell’ordinamento (ossia delle varie materie del curricolo), dunque, le ore (i posti) di potenziamento possono essere impiegate nelle attività organizzative e di supporto al dirigente scolastico.
L’esonero è possibile nel caso in cui il dirigente individui come collaboratore un docente della stessa classe di concorso del posto di potenziamento assegnato alla scuola; in tal caso, può esonerarlo dall’insegnamento, destinandolo alle attività di supporto organizzativo e didattico. Esempio: in una scuola media c’è un posto di potenziamento di matematica; se il DS sceglie come collaboratore un docente di tale disciplina, può esonerarlo dall’insegnamento, in tutto o in parte, e assegnare le classi ad altro docente che era sul posto di potenziamento.
Da sottolineare che l’esonero, secondo le suddette modalità, sottrae le ore di potenziamento dell’offerta formativa agli studenti.
Retribuzione collaboratori
Il dirigente scolastico, pur potendosi scegliere anche più di due collaboratori, non può pagarli tutti con il Fondo di istituto (FIS), confluito nel nuovo fondo unico,”Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”, di cui all’articolo 40 del Contratto 2016-18.
Il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa è finalizzato, tra le altre cose, a retribuire il personale per le stesse finalità già previste per il Fondo per l’Istituzione scolastica ai sensi dell’art. 88 del CCNL 29/11/2007;
L’articolo 88, comma 2 lettera f), del CCNL 2007 dispone che con il Fondo di Istituto si possono retribuire non più 2 collaboratori:
Con il fondo sono, altresì, retribuite:
f. i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 33 del presente CCNL;
Conclusioni
In definitiva, il dirigente scolastico:
- può nominare, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, fino al 10 per cento di docenti che lo collaborano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica;
- può esonerare dall’insegnamento il collaboratore individuato, destinandolo, per tutte le ore di servizio (o anche in parte), alle attività organizzative, qualora lo stesso appartenga alla medesima classe di concorso del posto di potenziamento assegnato alla scuola;
- con le risorse del fondo di istituto, può retribuire soltanto due collaboratori, indipendentemente dal numero degli stessi.