Orizzontescuola.it – 12/06/2018 – Supplenti contratto fino al 31/8: hanno diritto al pagamento di luglio e agosto anche se non hanno svolto i 180 gg. di servizio (di Paolo Pizzo)
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Alcune segreterie scolastiche ci scrivono in merito all’applicazione o meno di un articolo del T.U. 297/94 che non garantirebbe il pagamento dei mesi estivi a quei docenti che abbiano svolto un servizio inferiore ai 180 gg. durante l’anno scolastico (magari per congedi di maternità, malattia ecc.).
Art. 527 del T.U. 297/94
Tale articolo precisava che al supplente annuale il cui servizio sia cominciato non più tardi del 1° febbraio e sia durato fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, e a quello che abbia prestato servizio per almeno 180 giorni, anche se non continuativi, e che si trovi in servizio al termine delle operazioni di scrutinio finale, il predetto trattamento economico è dovuto fino al termine dell’anno scolastico.
Superamento dell’art. 527 dall’art 25/4 del CCNL 29.11.2007
Il superamento dell’art. 527 è contenuto nel CCNL del 29.11.2007 in seguito alla disciplina privatistica del rapporto di lavoro.
Pertanto, una volta che il docente firma un contratto al 31/8 tale contratto assume un obbligo tra le parti e solo se espressamente indicato dalla disciplina contrattuale i mesi estivi (o qualunque altro mese) non dovranno essere retribuiti (es. richiesta di aspettativa non retribuita, congedo parentale o malattia bambino non retribuiti, giorni di assenza ingiustificati ecc).
Giova ricordare che all’art. 25/4 dello stesso CCNL è specificato:
Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell’attività lavorativa.
Per cui il punto c dell’art. 25/4 del CCNL/2007 (l’indicazione nel contratto della data di cessazione dello stesso) non può essere messo in discussione se non dallo stesso CCNL il che implica quindi anche una “scadenza” da rispettare dal punto di vista economico.
DM 131/07 (Regolamento delle supplenze)
A quanto detto si aggiunge il DM 131/07 (Regolamento delle supplenze) che stabilisce le scadenze dei contratti a tempo determinato (nel nostro caso il 31/8).
L’art. 1 comma1 afferma che ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata “legge”, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si provvede con:
- supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico.
- supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.
- supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all’articolo 7 (graduatorie di istituto).
Il comma 7 che:
Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell’assunzione in servizio e termine:
- per le supplenze annuali il 31 agosto;
- per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
- per le supplenze temporanee l’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
Pagamento delle supplenze
Come si sa tali supplenze sono di competenza della DPT e non della scuola, la quale non può quindi decidere se pagare o no i supplenti nei mesi estivi. Tale pagamento dipende infatti dal contratto stipulato dal docente.
In conclusione, dal combinato esposto delle due normative il contratto al 31/8 presuppone il pagamento dello stipendio fino a tale data indipendentemente se il docente abbia o meno effettuato i 180 gg di servizio (escluso ovviamente il caso in cui per i mesi estivi il docente richieda un’aspettativa o un congedo non retribuiti), di conseguenza l’art. 527 prima citato è ormai superato e non può essere più applicato.