– 12/05/2017 – Il personale scolastico è sempre obbligato a frequentare i corsi di formazione per la sicurezza? Quali sono le categorie esentate (di Natalia Carpanzano)
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Il Dirigente Scolastico è obbligato a formare adeguatamente il proprio personale in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, ma un interpello del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali ci rende consapevoli che ciò non è sempre vero per tutti i dipendenti.
Il Consiglio suddetto, infatti, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione per gli Interpelli in merito alla partecipazione obbligatoria, da parte di docenti nominati Responsabili del servizio di prevenzione e protezione, di seguito RSPP, ai corsi di formazione previsti per i lavoratori dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008.
L’art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 obbliga infatti il datore di lavoro ad assicurare a ciascun lavoratore una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Invece. l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede per i Responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione una formazione specifica e dispone che “in tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano in tutto o in parte a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durala ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. [. ..”
Sulla base dei contenuti formativi previsti dai differenti Accordi Stato-Regioni la Commissione ha ritenuto che la formazione erogata ai docenti, per lo svolgimento dei compiti di RSPP e ASPP sia superiore e quindi comprensiva, per contenuti e durata, a quella da erogare ai lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 8112008.
Per quanto riguarda la formazione dei dirigenti e dei preposti lo stesso Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 espressamente prevede che “l”applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione adeguata e specifica”.
La formazione degli RSPP e ASPP, anche se svolta con un contenuto formativo differente rispetto a quello previsto per i preposti e/o dirigenti nell’accordo Stato-Regioni di cui sopra, garantisce sicuramente una formazione “adeguata e specifica”, come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n.81/2008, in quanto rispondendo a criteri formativi più approfonditi è da considerarsi esaustiva rispetto a quella prevista per i lavoratori e per i preposti.
A ciò si aggiunge che fra i compiti del RSPP vi è quello di provvedere “all’individuazione dei fattori di rischio alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell ‘organizzazione aziendale”.
Pertanto un docente che venga nominato RSPP o ASPP, o che comunque risulti essere ancora in possesso dei requisiti necessari per svolgere tali funzioni, sebbene sia un lavoratore, è una persona che ha ricevuto una formazione “sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza” e non deve svolgere I corsi di formazione di base per i dipendenti.
La formazione è dunque valida ma dovrà comunque essere integrata rispetto ad ulteriori eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi.