– 12/10/2016 – Assenze per malattia: come comunicarle, periodo massimo e retribuzione, decurtazione economica primi 10 gg., sabato e domenica (di Paolo Pizzo)
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Inizia con le assenze per malattia” lo speciale di Orizzonte scuola a cura di Paolo Pizzo che tratterà tutte le assenze del personale e che ha l’obiettivo di offrire utili indicazioni a tutti i lavoratori della scuola e in particolare alle segreterie scolastiche deputate ad emanare i relativi decreti di assenza.
Riproponiamo ” lo speciale di Orizzonte scuola a cura di Paolo Pizzo che tratterà tutte le assenze del personale e che ha l’obiettivo di offrire utili indicazioni a tutti i lavoratori della scuola e in particolare alle segreterie scolastiche deputate ad emanare i relativi decreti di assenza.
COME E QUANDO COMUNICARE L’ASSENZA PER MALATTIA ALLA PROPRIA SCUOLA DI SERVIZIO
L’art 17/10 del CCNL 29.11.2007 dispone che “L’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all’istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza”.
Tale procedura deve essere ripetuta anche nell’eventualità di prosecuzione dell’evento morboso.
Ai sensi dell’art. 55-septies co. 2/4, del D. Lgs n. 161/2001, compreso D. Lgs n. 150/2009 e dalle successive disposizioni di attuazione, l’invio del certificato medico avviene in modalità telematica.
Il dipendente non è più obbligato ad inviare tramite raccomandata A/R o recapitare le attestazioni di malattia alla propria scuola di servizio.
Il dipendente nel momento in cui comunica l’assenza alla scuola ha l’obbligo di precisare l’indirizzo dove essere reperito (si consiglia di riconfermarlo anche nel caso di prolungamento dell’evento morboso).
PERIODO MASSIMO DI ASSENZE PER MALATTIA E RELATIVA RETRIBUZIONE
Personale assunto a tempo indeterminato: conservazione del posto per un periodo di 18 mesi nel triennio (ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente).
Durante tale periodo:
- Dal 1° al 9° mese retribuzione fissa mensile al 100%.
- Dal 10° al 12° mese retribuzione fissa mensile al 90%;
- Dal 13° al 18° mese retribuzione fissa mensile al 50%.
Terminati questi 18 mesi (che non interrompono l’anzianità di servizio) il dipendente può richiedere un ulteriore periodo di 18 mesi. Tali assenze, su richiesta specifica del dipendente in casi particolarmente gravi, sono concedibili senza retribuzione, interrompono qualsiasi anzianità di servizio, tranne quella del preavviso, e sono utili solo per la conservazione del posto.
Personale assunto a tempo determinato: Personale con contratto stipulato per l´intero anno scolastico (31/8) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) indipendentemente dalle ore di servizio e da quale graduatoria è stato assunto. Conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
Per ciascun anno scolastico, il periodo è così retribuito:
- Nel 1° mese non vi è nessuna decurtazione (retribuzione al 100%);
- Nel 2° e 3° mese la retribuzione è corrisposta nella misura del 50%.
- Dal 4°al 9° mese si ha diritto alla conservazione del posto senza assegni (non utile ai fini del punteggio).
Personale assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal Dirigente scolastico per supplenze brevi e temporanee diverse dai casi precedenti: 30 giorni di malattia in un anno scolastico pagati al 50% (tale periodo è utile ai fini del punteggio).
Superato il limite di 30 giorni si avrà la risoluzione del rapporto di lavoro.
QUALI ASSENZE RIENTRANO NEL PERIODO DI COMPORTO
Tutte le assenze di “malattia” comprese le infermità dipendenti da causa di servizio (per cui comunque spetta l’intera retribuzione), i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero e il ricovero ospedaliero (compresi il day surgery e il day service), le visite specialistiche se imputate a malattia.
QUALI ASSENZE NON CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL CONTEGGIO DEI GIORNI DI MALATTIA NEL PERIODO DI COMPORTO
Le assenze dovute ad infortunio sul lavoro certificate dall’INAIL;
Le assenze dovute alle (certificate) gravi patologie che richiedono terapie salvavita:
Nota bene: rientrano in questa fattispecie i giorni di assenza per ricovero ospedaliero, day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero ricondotti alla grave patologia, i giorni destinati all’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia); i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”).
I 30 gg. di congedo per cure per invalidi ex art. 7, D.Lgs. n. 119/2011.
L’assenza dovuta a “malattia determinata da gravidanza” anche se l’interruzione di gravidanza avviene entro il 180 º giorno di gestazione.
DECURTAZIONE ECONOMICA PER I PRIMI 10 GG. DI ASSENZA
L’art. 71, primo comma, del decreto n. 112/08 convertito in legge n. 133/08 prevede che per gli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza, sarà corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale con decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio.
Ai fini della decurtazione si fa riferimento ad ogni episodio di malattia che colpisce il dipendente, anche della durata di un solo giorno, e per tutti i primi dieci giorni di ogni evento morboso.
La decurtazione retributiva:
- È relativa ai primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia e non ai primi 10 giorni di assenza per malattia nel corso dell’anno;
- Opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni.
- La trattenuta opera fino ai primi dieci giorni, anche se l’assenza per malattia venga giustificata con uno o più certificati medici continuativi.
Le proroghe sono quindi escluse dalla decurtazione:
Se ad un primo evento morboso (primo certificato medico) vi è un’eventuale prosecuzione dello stesso (secondo certificato, eventualmente terzo e così via), senza soluzione di continuità, il secondo periodo di malattia non è considerato come una nuova assenza ai fini della decurtazione stipendiale.
L’evento morboso, dunque, si considera unico sia nel caso di assenza attestata mediante un solo certificato, sia nel caso di assenza continuativa attestata con più certificati che prorogano la prognosi originariamente formulata.
Si considera altresì unico anche l’evento morboso che scaturisce da prognosi diverse, purché l’assenza si protragga senza soluzione di continuità.
I CASI IN CUI NON SI PROCEDE ALLA DECURTAZIONE ECONOMICA
- Assenze dovute ad infortuni sul lavoro riconosciuti dall’INAIL;
- Assenze per malattia dovute a causa di servizio riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio;
- Ricovero ospedaliero, in strutture pubbliche o private e l’eventuale periodo di convalescenza post ricovero debitamente certificata (è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante pubblico o privato. L’importante è che la certificazione medica faccia discendere espressamente la prognosi dall´intervento subito in ospedale).
Nota bene: Per “ricovero ospedaliero” si intende la degenza in ospedale per un periodo non inferiore alle 24 ore (comprensivo della notte). L’assenza su prognosi rilasciata da un Pronto Soccorso non è assimilabile al ricovero e pertanto sarà soggetta alle trattenute.
- Ricovero domiciliare certificato dall’ASL o struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero;
I day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero, compresi il day surgery e il day service ambulatoriale e l’eventuale periodo di convalescenza debitamente certificata (è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante pubblico o privato. L’importante è che la certificazione medica faccia discendere espressamente la prognosi dall´intervento subito in ospedale)
Le assenze dovute alle (certificate) gravi patologie che richiedono terapie salvavita:
Nota bene: rientrano in questa fattispecie i giorni di assenza per ricovero ospedaliero, day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero ricondotti alla grave patologia, i giorni destinati all’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia); i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”).
MALATTIA E COMPUTO DEL SABATO E DELLA DOMENICA (O GIORNI FESTIVI).
Le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia (anche se con diagnosi diverse) sono comunque da considerare assenza per malattia, si cumulano con i periodi inclusi nei certificati stessi e sono assoggettate al trattamento economico accessorio (Note RGS- IGF prot. 108127 del 15/06/1999; RGS-IGOP prot. 126427 del 16/01/2009);
sabato e domenica non si conteggiano se la ripresa in servizio non si verifica a causa di altra assenza dovuta ad un istituto giuridico diverso dal precedente (es. malattia fino a sabato e congedo parentale o altra tipologia di assenza comunque diversa dalla malattia dal lunedì successivo).