– 12/11/2015 – La privacy e le scuole – Una guida che raccoglie le indicazioni del Garante: dai tablet alle graduatorie, dalla gravidanza ai temi in classe (di Anselmo Penna)
Negli anni il Garante della privacy è più volte intervenuto sulle questioni della privacy legata al mondo scolastico. Vi proponiamo una ricognizione delle indicazioni più significative, corredate da una serie di articoli pubblicati dal nostro portale.
Esiti scolastici degli alunni. Lecito pubblicarli all’albo della scuola
Sull’argomento il Garante per la protezione dei dati personali a distanza di anni e in diversi comunicati afferma che la pubblicazione degli esiti scolastici degli alunni non costituisce violazione della privacy. Leggi l’articolo
Social media e privacy, come difendersi. Le indicazioni del Garante della privacy
Il Garante della privacy ha lanciato una campagna informativa con lo scopo di informare su come proteggere i dati personali e proteggersi da un uso improprio dei social media. Leggi l’articolo
Garante della privacy, attenti ai motori di ricerca. Le nuove linee guida della PA
red – Aggiornate le linee guida del GdP relativamente alla privacy e alla trasparenza per le Pubbliche Amministrazioni.. Tra le novità anche i motori di ricerca. La nostra pagina che raccoglie tutte le indicazioni. Leggi l’articolo
Le graduatorie
Il Garante è intervenuto più volte contro illeciti compiuti nella pubblicazione on line di graduatorie di vario tipo, le quali spesso contengono dati personali non pertinenti o eccedenti le finalità istituzionali perseguite.
Alcuni Comuni, ad esempio, hanno pubblicato on line le graduatorie di chi ha diritto ad usufruire del servizio di scuolabus includendo tra le varie informazioni liberamente accessibili, non solo i dati identificativi dei bambini, ma anche l’indirizzo di residenza e il luogo preciso dove lo scuolabus li avrebbe fatti salire e scendere. La diffusione di questi dati, oltre a comportare una violazione della normativa, può rendere i minori facile preda di malintenzionati.
Un altro caso frequente riguarda la pubblicazione sui siti Internet degli istituti delle graduatorie di docenti e personale amministrativo tecnico e ausiliario (Ata) per consentire a chi ambisce a incarichi e supplenze di conoscere la propria posizione e punteggio. Tali liste, giustamente accessibili a tutti, non devono però contenere, come in diversi casi segnalati al Garante, i numeri di telefono e gli indirizzi privati dei candidati. Questa illecita diffusione dei contatti personali incrementa, tra l’altro, il rischio di esporre i lavoratori a forme di stalking o a possibili furti di identità.
Il servizio mensa
Il Garante ricorda che è illecito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa. Lo stesso vale per gli studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio in quanto appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli. Gli avvisi messi on line devono avere carattere generale, mentre alle singole persone ci si può rivolgere con comunicazioni di carattere individuale.
A salvaguardia della trasparenza sulla gestione delle risorse scolastiche, restano ferme le regole sull’accesso ai documenti amministrativi da parte delle persone interessate.
L’iscrizione a scuole e asili
Gli istituti scolastici e gli asili nido, così come i Comuni, devono predisporre con cura i moduli di iscrizione di bambini e studenti, così da non chiedere alle famiglie informazioni personali eccedenti e non rilevanti. Particolare attenzione deve essere posta sull’eventuale raccolta di dati sensibili, come quelli sulle condizioni di salute e sull’appartenenza etnica o religiosa. Il trattamento di questi dati, oltre a dover essere espressamente previsto dalla normativa, richiede infatti speciali cautele e può essere effettuato solo se i dati sensibili sono indispensabili per l’attività istituzionale svolta: non è questo il caso della semplice iscrizione a scuola.
L’Autorità segnala, infine che, allo scopo di fornire un quadro organico in materia di protezione dei dati personali nel mondo della scuola, e affrontare nel contempo le problematiche legate all’uso di Internet e delle nuove tecnologie, verranno adottate presto specifiche Linee guida in materia.
Temi in classe
Non lede la privacy l’insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale. Sta invece nella sensibilità dell’insegnante, nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe, trovare l’equilibrio tra esigenze didattiche e tutela della riservatezza, specialmente se si tratta di argomenti delicati.
Cellulari e tablet
L’uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali, ad esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. Spetta comunque agli istituti scolastici decidere nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l’uso dei cellulari. Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. E’ bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. Stesse cautele vanno previste per l’uso dei tablet, se usati a fini di registrazione e non soltanto per fini didattici o per consultare in classe libri elettronici e testi on line.
Recite e gite scolastiche
Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte a fini personali e destinati ad un ambito familiare o amicale. Nel caso si intendesse pubblicarle e diffonderle in rete, anche sui social network, è necessario ottenere di regola il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto.
Retta e servizio mensa
É illecito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa. Lo stesso vale per gli studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio mensa in quanto appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli. Gli avvisi messi on line devono avere carattere generale, mentre alle singole persone ci si deve rivolgere con comunicazioni di carattere individuale. A salvaguardia della trasparenza sulla gestione delle risorse scolastiche, restano ferme le regole sull’accesso ai documenti amministrativi da parte delle persone interessate.
Telecamere
Si possono in generale installare telecamere all’interno degli istituti scolastici, ma devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti e la loro presenza deve essere segnalata con cartelli. Se le riprese riguardano l’esterno della scuola, l’angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. Le immagini registrare devono essere cancellate in generale dopo 24 ore.
Inserimento professionale
Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale le scuole, su richiesta degli studenti, possono comunicare e diffondere alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i dati personali dei ragazzi.
Questionari per attività di ricerca
L’attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali tramite questionari da sottoporre agli studenti è consentita solo se ragazzi e genitori sono stati prima informati sugli scopi delle ricerca, le modalità del trattamento e le misure di sicurezza adottate. Gli studenti e i genitori devono essere lasciati liberi di non aderire all’iniziativa.
Iscrizione e registri on line, pagella elettronica
In attesa di poter esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del Ministero dell’istruzione riguardo all’iscrizione on line degli studenti, all’adozione dei registri on line e alla consultazione della pagella via web, il Garante auspica l’adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati.
Voti, scrutini, esami di Stato
I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell’istruzione. E’ necessario però, nel pubblicare voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l’istituto eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti: il riferimento alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti portatori di handicap, ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente.
Trattamento dei dati personali
Le scuole devono rendere noto alle famiglie e ai ragazzi, attraverso un’adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano. Spesso le scuole utilizzano nella loro attività quotidiana dati delicati – come quelli riguardanti le origini etniche, le convinzioni religiose, lo stato di salute – anche per fornire semplici servizi, come ad esempio la mensa. E’ bene ricordare che nel trattare queste categorie di informazioni gli istituti scolastici devono porre estrema cautela, in conformità al regolamento sui dati sensibili adottato dal Ministero dell’istruzione. Famiglie e studenti hanno diritto di conoscere quali informazioni sono trattate dall’istituto scolastico, farle rettificare se inesatte, incomplete o non aggiornate.
Articoli sull’argomento
Troppi dati per l’iscrizione all’asilo nido. Chiesto anche lo stato di salute dei nonni. Stop del Garante della privacy
comunicato Garante della Privacy – I genitori sono separati, divorziati, morti? Sono stranieri? Dove risiedono i nonni? Lavorano? quante ore a settimana e quale è il loro stato di salute. Sono invalidi? Queste sono solo alcune delle domande alle quali hanno dovuto rispondere le famiglie che volevano iscrivere i propri figli ad un asilo nido comunale lombardo. Leggi l’articolo
Il docente ha diritto di conoscere le dichiarazioni che lo riguardano rese dai genitori alla scuola
inviato da Avv. Marco Fusari – Il Garante della Privacy, con provvedimento del 18 luglio 2013, ha ribadito che il dirigente scolastico non può negare al docente di conoscere e di accedere alle dichiarazioni rese dai genitori degli alunni e che lo riguardano, trattandosi di veri e propri dati personali del medesimo. Leggi l’articolo
Scuole: no alle impronte digitali per professori e personale amministrativo
comunicato Garante della privacy – Vietato l’uso di impianti biometrici per la rilevazione delle presenze in tre istituti superiori. Leggi l’articolo
Gravidanza a rischio è un dato coperto da privacy
Lalla – Il garante della Privacy, con provvedimento n. 315 del 27 giugno 2013, ha stabilito che la Pubblica Amministrzione non può divulgare lo stato di gravidanza a rischio di una dipendente. Gli unici a conoscere il dato sensibile possono essere i funzionari dell’ufficio personale e altri incaricati dello specifico trattamento in applicazione della normativa sul rapporto di lavoro. Leggi l’articolo
Le scuole non possono pubblicare graduatorie on line con dati personali e sensibili
Giulia Boffa – Le scuole non possono pubblicare on line numeri di telefono, codice fiscale o indirizzo del personale della scuola: sono 8.000 i dati del personale che le scuole devono rimuovere dai loro siti. Leggi l’articolo
Indirizzi e telefono nelle graduatorie dei precari, il garante della privacy ne vieta la pubblicazione
red – Non si possono pubblicare i dati personali e il Garante intima a tre scuole di rimuovere i dati sensibili dalle graduatorie. Si tratta di informazioni in più rispetto alla necessità di comunicazione con il pubblico. Leggi l’articolo
Comunicare un voto a voce alta non viola la privacy
red – La questione è stata sollevata da un utente di skuola.net che nel forum si lamentava della prof della figlia che non scrive i voti sul compito, ma li comunica oralmente. Leggi l’articolo
Vietato pubblicare l’elenco degli alunni sul sito della scuola
red – A decretarlo è il garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 383 del 6 dicembre 2012. Leggi l’articolo
Il docente non è coperto dal diritto di privacy mentre fa lezione
Giulia Boffa – Se una maestra è sospettata di violenze sui bambini, è possibile filmare all’interno dell’aula le lezioni per verificare il comportamento e quindi avere delle prove senza richiedere il permesso del gip. A questa conclusione è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 33593 del 3 settembre 2012, come riporta un articolo del “Sole 24 ore”. Leggi l’articolo
Prove INVALSI, informativa privacy
L’INVALSI pubblica sul proprio sito l’informativa sul trattamento dei dati personali degli studenti coinvolti nelle prove nazionali. Leggi l’articolo