Orizzontescuola.it – 13/09/2019 – Assenze per malattia: quali escluse dal conteggio, trattenuta fino ai 10 giorni, esenzioni dalle visite fiscali – Scheda aggiornata (di Paolo Pizzo)
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Riproponiamo al personale ATA, ai docenti e alle segreterie scolastiche la storica guida di riepilogo da tenere sempre presente che riguarda: le assenze che rientrano nel periodo di comporto, le assenze che sono escluse dal periodo di comporto, le assenze per le quali non opera la decurtazione, le assenze per cui è prevista l’esenzione del rispetto delle fasce orarie di reperibilità con le novità di cui al Decreto del 17 ottobre 2017, n. 206. Anche in PDF stampabile.
ASSENZE CHE RIENTRANO NEL PERIODO DI COMPORTO
Artt. 17 e 19 del CCNL Scuola.
Tutte le assenze della “normale” malattia comprese:
- le infermità dipendenti da causa di servizio;
- i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero e il ricovero ospedaliero.
ASSENZE CHE SONO ESCLUSE DAL PERIODO DI COMPORTO
Non concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto:
- I 30 gg. di congedo per cure per invalidi ex art. 7, D.Lgs. n. 119/2011.
- L’assenza dovuta a “malattia determinata da gravidanza” anche se l’interruzione di gravidanza avviene entro il 180 º giorno di gestazione (INAIL, circolari n. 48/1993 e n. 51/2001; Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nota 25/I/0011428 del 19 agosto 2008).
- Le assenze dovute a gravi patologie che richiedono terapie salvavita:
NOTA BENE: sono esclusi dal periodo di comporto, purché ricondotti alla “grave patologia”:
- i giorni di ricovero ospedaliero;
- i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero;
- l’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia);
- i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie;
- i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”).
ASSENZE ESCLUSE DALL’APPLICAZIONE DELLA TRATTENUTA ART. 71 DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112
Non si procede alla decurtazione economica per:
- Assenze per malattia dovute a causa di servizio riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio;
- Ricovero ospedaliero (inteso per 24 ore), in strutture pubbliche o private. Ricovero domiciliare certificato dall’ASL o struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero;
- I day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero;
- Assenze dovute a gravi patologie che richiedono terapie salvavita.
NOTA BENE: sono altresì esclusi, purché ricondotti alla “grave patologia”:
- i giorni di ricovero ospedaliero;
- i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero;
- l’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia);
- i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie;
- i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”).
DUBBI – CHIARIMENTI
- La trattenuta non si applica ai periodi di assenza per convalescenza post ricovero che seguono senza soluzione di continuità un ricovero o un intervento effettuato in regime di day-hospital o Macroattività in regime ospedalieroindipendentemente dalla loro durata per i quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante pubblico o privato (la certificazione medica dovrà far discendere espressamente la prognosi dall´intervento subito in ospedale). Dipartimento della Funzione Pubblica n. 53/2008; MEF, nota prot. n. 27553/2009.
- La trattenuta va applicata in caso di malattia che attestino uno “Stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta”;
- La trattenuta va applicata n caso di visite specialistiche qualora l’assenza sia imputata a malattia.
- L’assenza su prognosi rilasciata da un Pronto Soccorso non è assimilabile al ricovero e pertanto sarà soggetta alle trattenute.
ASSENZE PER CUI È PREVISTA L’ESENZIONE DEL RISPETTO DELLE FASCE ORARIE DI REPERIBILITÀ
Decreto del 17 ottobre 2017, n. 206 che regola le visite fiscali per i dipendenti pubblici.
Sono esentati dal rispetto delle fasce orarie di reperibilità (dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 compresi i giorni non lavorativi e festivi qualora ricompresi nella prognosi) le assenze riconducibili a:
-
patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
-
causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
-
stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
DUBBI – CHIARIMENTI
Devono rispettare le fasce di reperibilità:
- I dipendenti per i quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato: la visita fiscale può essere prevista più volte per lo stesso evento morboso.
- I dipendenti assenti per causa di servizio se la stessa non rientra nelle tabelle A (prime tre categorie) ed E allegate al DPR 834/1981;
- I dipendenti assenti per stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta se quest’ultima è inferiore al 67%.
Continuano ad essere esclusi dal rispetto delle fasce di reperibilità:
- I dipendenti in degenza in ospedale superiore alle 24 ore o con certificazione di ricovero domiciliare o in strutture sanitarie competenti o ancora in regime di day hospital o Macroattività in regime ospedaliero, o che si rechino al pronto soccorso;
- I dipendenti che si assentano per malattia per sottoporsi a “visite specialistiche” (La richiesta di visita di controllo si configurerebbe in questo caso come ingiustificato aggravio di spesa per l’amministrazione in quanto non vi è un evento morboso in atto e l’avvenuta visita sarà giustificata con la presentazione dell’attestato da parte del dipendente).