– 13/03/2017 – Supplenze ATA: è legittimo spezzare un posto intero (36 ore) per il completamento orario? (di Giovanni Calandrino)
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In caso di completamento orario, la scuola può spezzare un posto su 36 ore? Purtroppo per il personale ATA non esistono indicazioni precise in merito. Di seguito una breve esposizione di carattere informativo.
Come già risaputo il D.M. 430 del 13 dicembre 2000, recante le norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, è piuttosto datato e non aggiornato ad alcune casistiche di completamento orario del personale supplente.
In questa scheda voglio affrontare il buco normativo sulla possibilità di spezzare un posto intero (fino alla fine delle attività didattiche o annuale) per il completamento orario di un supplente part-time.
L’art. 4. “Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico” del suddetto regolamento, recita quanto segue:
1. L’aspirante cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo.
2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei seguenti criteri. Il completamento dell’orario può realizzarsi nel limite massimo di due scuole, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime.
3. Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.
In sostanza è un diritto del supplente completare l’orario di servizio fino al raggiungimento dell’orario ordinario, nel limite di due scuole e nell’ambito dello stesso profilo e non tra posti di profili diversi.
Considerato che, non esistono specifiche normative sulla non frazionabilità di posti interi e che, il D.M. 430 non esprime nessuna restrizione in tal senso, è stato sempre prassi fare riferimento alle indicazioni rese per il personale docente. Per analogia, è stata sempre data la possibilità, al supplente part-time, di spezzare una supplenza su posto intero (al 30.06 o al 31.08) per rientrare nel limite dell’orario ordinario.
Tra l’altro, ricordo che, qualora non fosse possibile completare l’orario, è consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero (circolare ministeriale prot. n. 24306 del 01-09-2016).
Purtroppo, però in Italia, per ogni buco normativo bisogna ricorrere in tribunale. Esiste una sentenza, la n. 103 del 2013, dove si nega la possibilità di spezzare un posto intero (di 36 ore) per assegnare una frazione oraria ad un aspirante già titolare di una supplenza part-time.
A parere dello scrivente è doveroso dover continuare ad applicare l’art. 4 comma 1 del D.M. 430 concedendo la possibilità al personale part-time, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero, al completamento orario anche con il spezzettamento di posti su 36 ore.
Concludo affermando che sarebbe opportuno aggiornare l’ormai datato “Regolamento supplenze ATA” per fare chiarezza in tal senso e soprattutto evitare futuri conteziosi.