– 13/09/25017 – Bonus merito: si possono o non si possono pubblicare i nominativi dei docenti? (di Avv. Marco Barone)
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Comma 128 della Legge 107 del 2015: la somma di cui al comma 127( il noto premio per i docenti meritevoli), definita bonus, e’ destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria. Tutto chiaro? Tutto semplice? No.
Perché ancora oggi non vi è la certezza sul fatto se si possono pubblicare i nominativi dei docenti “meritevoli”, se si possono pubblicare i nominativi con la somma percepita, o se invece è più corretto riportare i dati nella forma aggregata più rigida, cioè indicando la somma destinata ai docenti meritevoli indicando il numero dei docenti destinatari, la percentuale di riferimento, ma senza alcun nominativo. Che il bonus docenti sia una retribuzione accessoria è fatto notorio. Lo prevede anche la stessa legge. Dunque, si potrebbe pensare, allora l’informativa dovrebbe essere similare a quella per il FIS? La giurisprudenza in materia ha affermato in passato che l’esercizio del diritto alla nota informazione successiva sui compensi accessori erogati con il FIS è un passaggio chiave, determinante delle relazioni sindacali. Semplicemente perché si garantisce un controllo su come le risorse pubbliche, e ribadisco pubbliche, vengono utilizzate, gestite, suddivise, anche per evitare doppioni. Dal Tribunale di Ancona a Cassino, da Castrovillari a Palmi ed altre realtà hanno affermato questi principi. Ma a quanto pare questa equiparazione, che potrebbe sembrare in parte ovvia non lo è o pare non esserlo. Il Garante per la privacy con provvedimento del 30 luglio 2015 n 457 ha affrontato un caso analogo a quello che ora si discute nella scuola, sul bonus docenti. Ma il contenzioso riguardava l’Università. Cosa ha detto il Garante?
“ (…) nel ribadire che l’adempimento ad un obbligo di pubblicazione online di informazioni che comporti una diffusione di dati personali deve avvenire contemperando le esigenze di pubblicità con i diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità degli interessati (art. 2 del Codice), si ritiene che la perdurante pubblicazione dei nominativi riferiti più di cento lavoratori e delle somme accessorie ad essi individualmente erogate, determina una illecita diffusione di dati personali in quanto effettuata in assenza di idonea base normativa (artt. 11, comma 1, lett. a) e 19, comma 3, del Codice).” Evidenziando che “la finalità di trasparenza perseguita mediante tale previsione, al fine di dare evidenza dei livelli di selettività e premialità “nella distribuzione dei premi e degli incentivi” al personale, trova effettività, per espressa scelta del legislatore, attraverso la pubblicazione dei menzionati valori “in forma aggregata” e non nominativa.”
Dunque il Garante chiude la strada alla pubblicazione dei compensi associati ai nominativi, ma pare non chiudere quella della pubblicazione dei soli nominativi che avrebbero percepito il compenso, purchè non si indici la somma specifica di cui sono destinatari.
A livello normativo si fa riferimento al noto D. Lgs. 33/2013 come aggiornato da D. Lgs. 97 del 2016 (in vigore dal 23 giugno 2016) all’art. 20, comma 1 e comma 2, in cui si evidenzia che: “Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti”. “Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti“ Ed è subito stato affermato, da più parti, in via restrittiva che la norma stabilisce che l’obbligo di pubblicazione, per quanto riguarda le istituzioni scolastiche (dove la premialità riguarda soltanto il personale docente), si estende: -all’ammontare complessivo dei premi (numero dei docenti complessivamente premiati); -all’ammontare dei premi attribuiti (somma delle risorse attribuite); -ai criteri di misurazione e valutazione adottati dal Comitato di valutazione d’istituto; – ai dati, in forma aggregata, relativi alla distribuzione del budget disponibile (nel caso in cui siano state applicate più fasce di merito vanno rese note le quote percentuali attribuite complessivamente a ciascuna fascia). Ciò però si porrebbe in parte in contraddizione con l’articolo 6 del DLGS del 2013 articolo 33 quando si afferma, in merito alla qualità delle informazioni, che l e pubbliche amministrazioni garantiscono la qualita’ delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l’integrita’, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestivita’, la semplicita’ di consultazione, la comprensibilita’, l’omogeneita’, la facile accessibilita’, nonche’ la conformita’ ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilita’ secondo quanto previsto dall’articolo 7.
Senza dimenticare un fatto di notevole importanza. Nessuno vuole esercitare un controllo generalizzato nei confronti dell’operato della PA, sarà eventualmente l’autorità competente a procedere. Ma dal momento in cui si decide di perseguire la via restrittiva, cioè mancata pubblicazione dei nominativi e della somma, come si può venire a conoscenza se vi è stata o non vi è stata qualche irregolarità? Come segnalarla? Così come, ciò che potrebbe accadere, è che colui che per una data attività è stato già retribuito con il FIS perché deve essere eventualmente premiato anche con il bonus merito per le medesime attività espletate? I famigerati doppioni. E come venirne a conoscenza? Non che ciò sia illegittimo od illegale. Ma anche l’etica e la questione morale e la trasparenza hanno una valenza importante. La più recente giurisprudenza intervenuta sul punto cosa ha detto? L’ultima che si conosce è il TAR Puglia sezione di Bari, provvedimento del 16 giugno 2017 numero 668. Un sindacato, tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto scuola oltre che firmataria del vigente C.C.N.L. del suddetto comparto, presentava all’Istituto scolastico in questione, apposita istanza di accesso relativa alla gestione dei fondi erogati alle singole scuole dal M.I.U.R. per la valorizzazione del merito dei docenti (c.d. “bonus per la valorizzazione del merito previsto dall’art. 1 comma 126 L. n. 107 del 2015), intesa a conoscere :-i criteri individuati dal Comitato di Valutazione per l’attribuzione del Bonus; -i nominativi dei docenti beneficiari del bonus;-importi assegnati a ciascun docente a titolo di bonus;-singoli provvedimenti di attribuzione del bonus (nel caso in cui il singolo docente risulti essere stato complessivamente beneficiario di importi superiori a mille Euro nel corso dell’anno solare);motivando il proprio interesse all’accesso sia in ragione dello specifico ruolo dell’O.S. e per l’esercizio delle relative prerogative sindacali, sia in ragione di quanto espressamente previsto dall’art. 26, comma III, del D.Lgs. n. 33 del 2013.
I giudici hanno affermato che “Trasponendo le riferite acquisizioni giurisprudenziali al caso di specie, deve ritenersi fondata l’eccezione della difesa erariale in ordine alla mancata indicazione degli iscritti a tutela dei quali la ricorrente O.S. dichiara di agire in sede giurisdizionale, la cui carenza autorizza a ritenere che l’interesse azionato – con specifico riferimento ai nominativi dei docenti beneficiari del bonus; agli importi assegnati a ciascun docente a titolo di bonus ed ai singoli provvedimenti di attribuzione del bonus – sia di tipo esplorativo e di controllo generalizzato. Nella specie, infatti, la ricorrente O.S. ha omesso qualunque riferimento ai nominativi dei propri iscritti a tutela dei quali afferma di agire e siffatta carenza, valutata anche in uno alla pluralità di richieste inoltrate ai molteplici Istituti della Provincia di Bari e Bat, evidenzia che la finalità azionata è di tipo esplorativo e come tale incorre nel divieto di cui all’art. 24, comma terzo della L. n. 241 del 1990. Per le suesposte ragioni, il ricorso in esame, va accolto limitatamente alla indicazione dei criteri deliberati dal Comitato di valutazione che la ricorrente O.,S. ha titolo a conoscere per quanto già detto; deve essere respinto per la restante parte.”
Dunque da ciò si desume che a priori non è vietata la pubblicazione dei soli nominativi ma senza l’indicazione della somma specifica di cui si è destinatari. Ma per cautela sarebbe opportuno muoversi nella seguente maniera. Nel momento in cui si eroga il bonus ai docenti destinatari, questi possono firmare una dichiarazione con la quale acconsentano al trattamento dei dati personali autorizzando la scuola alla pubblicazione dei propri nominativi. E perché no? Magari anche alla pubblicazione della somma ivi maturata. Come dire, tagliare la testa al toro, anche perché se il diretto interessato non ha nulla da eccepire, nel dubbio di una situazione per nulla pacifica, non si vede per quale ragione si debbano mostrare insensate a priori contrarietà quando il diretto interessato è disponibile a rendere pubblici i propri dati.