Orizzontescuola.it – 13/11/2017 – Malattia e conservazione del posto di lavoro, differenze di retribuzione tra personale assunto a tempo determinato e indeterminato. Quali assenze non rientrano? Scheda (di Paolo Pizzo)
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Una scheda esaustiva sul periodo di comporto del personale assunto a tempo determinato e indeterminato. Retribuzione per ciascun anno scolastico. Quali malattie non rientrano nel comporto?
PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO (COMPRESI I NEO IMMESSI IN RUOLO)
Il personale assunto a tempo indeterminato ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi nel triennio.
Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
Durante tale periodo:
- Dal 1° al 9° mese spetta la retribuzione fissa mensile al 100%.
- Dal 10° al 12° mese spetta la retribuzione fissa mensile al 90%;
- Dal 13° al 18° mese spetta la retribuzione fissa mensile al 50%.
Terminati questi 18 mesi (che non interrompono l’anzianità di servizio) il dipendente può richiedere un ulteriore periodo di 18 mesi.
Tali assenze, su richiesta specifica del dipendente in casi particolarmente gravi, sono concedibili senza retribuzione, interrompono qualsiasi anzianità di servizio, tranne quella del preavviso, e sono utili solo per la conservazione del posto.
PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO
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Personale assunto a tempo determinato con contratto stipulato per l’intero anno scolastico (31/8) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Tale personale ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
Per ciascun anno scolastico, il periodo è così retribuito:
- Nel 1° mese non vi è nessuna decurtazione (retribuzione al 100%). Tale periodo è utile ai fini del punteggio.
- Nel 2° e 3° mese la retribuzione è corrisposta nella misura del 50%. Tale periodo è utile ai fini del punteggio.
- Dal 4°al 9° mese si ha diritto alla conservazione del posto senza assegni. Tale periodo non è utile ai fini del punteggio.
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Personale assunto con contratto a tempo determinato per supplenze brevi e temporanee
Tale personale ha diritto a 30 giorni di malattia in un anno scolastico pagati al 50%. Tale periodo è utile ai fini del punteggio.
Superato il limite di 30 giorni si avrà la risoluzione del rapporto di lavoro.
ASSENZE CHE RIENTRANO NEL PERIODO DI COMPORTO (VALEVOLE SIA PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CHE INDETERMINATO
Rientrano nel periodo di comporto tutte le assenze della “normale” malattia compresi:
- gli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta;
- le infermità dipendenti da causa di servizio (per cui comunque spetta l’intera retribuzione);
- i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero e il ricovero ospedaliero;
- le visite specialistiche se imputate a malattia.
ASSENZE CHE NON RIENTRANO NEL PERIODO DI COMPORTO (VALEVOLE SIA PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CHE INDETERMINATO)
- Le assenze dovute ad infortunio sul lavoro certificate dall’INAIL;
- Le assenze dovute a gravi patologie che richiedono terapie salvavita compresi i giorni di ricovero ospedaliero; i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero; l’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia); i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”).
- I 30 gg. di congedo per cure per invalidi ex art. 7, D.Lgs. n. 119/2011.
- L’assenza dovuta a “malattia determinata da gravidanza” anche se l’interruzione di gravidanza avviene entro il 180 º giorno di gestazione (INAIL, circolari n. 48/1993 e n. 51/2001; Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nota 25/I/0011428 del 19 agosto 2008).