– 14/01/2017 – Arrivare in ritardo o allontanarsi prima della conclusione dal Collegio docenti senza giustificato motivo comporta una sanzione (di Avv. Marco Barone)
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Un Dirigente scolastico irrogava una sanzione disciplinare (del richiamo scritto) poiché una docente era arrivata con mezz’ora di ritardo al collegio docenti, e si era allontanata prima che fosse finita la riunione, il ritardo era giustificato dal fatto che l’orario iniziale era stato anticipato da una comunicazione successiva che, però, recando una data sbagliata, sembrava precedente alla prima comunicazione e della quale non aveva quindi tenuto conto, così confondendosi sull’orario di inizio.
La docente prima della fine del collegio docenti aveva ricevuto una telefonata da un proprio famigliare e si era dovuta allontanare urgentemente, senza riuscire ad avvisare il Dirigente.
Arrivare in ritardo o allontanarsi prima della conclusione dal Collegio docenti senza giustificato motivo comporta una sanzione
La docente impugnava il provvedimento disciplinare, del richiamo scritto, eccependo che nessun illecito disciplinare era previsto né dalla legge né dal contratto collettivo per il fatto contestatole e, comunque, il provvedimento era viziato da eccesso di potere poiché l’uguaglianza giuridica dei docenti nel collegio non attribuiva al dirigente il potere di sanzionarla, tanto che il codice disciplinare della scuola era stato modificato dopo quell’episodio prevedendo espressamente il divieto di allontanamento senza autorizzazione.
Il Tribunale di Modena Sez. lavoro, con la Sent., 25-03-2016 respinge il ricorso della docente eccependo questi motivi: “È vero che i docenti hanno pari dignità all’interno del collegio, ma ciò significa che ciascuno di loro ha gli stessi diritti e i medesimi doveri in relazione alle competenze decisionali, proprie del collegio, non che ciascuno può arrivare o andarsene a seconda delle proprie esigenze, o anche partecipare o non partecipare a seconda delle proprie esigenze, gestendo liberamente il numero complessivo delle ore delle attività funzionali, pena l’impossibilità di far funzionare efficacemente il collegio, rendendo aleatoria la presenza di chi lo compone.
Ciascun docente è tenuto a partecipare alle riunioni del collegio docente – dall’inizio fino a quando non terminano – salva la facoltà di assenze giustificate, il che non è avvenuto nel caso di specie ove né il ritardo iniziale né l’allontanamento anticipato risultano avere avuto plausibile giustificazione e l’assenza non era nemmeno giustificata – ammesso che possa ritenersi una giustificazione – il fatto di avere già superato il numero complessivo delle ore di attività funzionali.
D’altra parte l’art. 29 del contratto collettivo prevede fra i doveri dei docenti la partecipazione dei docenti a quaranta ore annuali di attività funzionali e lo stesso codice di comportamento disciplinare invocato dalla ricorrente prevede all’art. 10/2 che i docenti limitino le assenze dal lavoro a quelle strettamente necessarie, il che non è stato nel caso di specie, non risultando giustificate.
Se così è, devono ritenersi sussistenti gli addebiti disciplinari contestati alla ricorrente, poiché fra gli obblighi dei docenti v’è anche quello di essere presente al collegio docenti ex art. 29/2 CCNL applicato .”