– 14/03/2017 – Mobilità e precedenze: assistenza al coniuge, figlio e genitore. Chi è il personale interessato. Quali certificazioni sono necessarie. Come inserire le preferenze nel modulo – domanda (di Paolo Pizzo)
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È la precedenza n. IV prevista dall’art 13/1 del CCNI 2017/18: Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
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Nei trasferimenti provinciali è prevista la precedenza ai genitori (o al fratello/sorella), anche adottivi, al coniuge, o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità e al figlio unico referente che assiste il genitore disabile in situazione di gravità.
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Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori (o al fratello/sorella), anche adottivi, al coniuge, o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all’assistenza. Non è invece riconosciuta la precedenza al figlio unico referente che assiste il genitore disabile in situazione di gravità.
GENITORI (ESCLUSIONE DA RICONOSCERE AD ENTRAMBI) – ANCHE ADOTTIVI – CHE ASSISTONO FIGLIO DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (ART. 3 COMMA 3 LEGGE 104/92).
Chi è il personale interessato?
I genitori (la precedenza spetta ad entrambi) il cui figlio è disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92 – sindrome di Down).
Quali certificazioni sono necessarie?
Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti la situazione di disabilità grave del figlio di cui all’art 3 comma 3 legge 104/92.
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Tale certificazione è valida anche in caso di disabilità “rivedibile”.
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Nel caso di figlio con sindrome di Down tale stato può essere documentato mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all’art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all’interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.
Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni?
Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviate all’ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell’invio della PEC.
In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza?
È valida sia nei trasferimenti provinciali che interprovinciali. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza.
Come inserire le preferenze per fruire della precedenza?
Bisognerà prioritariamente esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di assistenza oppure l’ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia.
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In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile il docente è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili. Se il comune viciniore si trova in un altro ambito occorre indicare, se si ritiene, l’ambito che comprende tale comune.
- Per posto richiedibile si intende l’esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell’interessato, a prescindere dall’effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
COLUI CHE ESERCITA LA LEGALE TUTELA
Chi è il personale interessato?
Il personale “tutore legale” figura assegnatagli con un preciso mandato dal giudice del tribunale competente. È riferita anche all’assistenza di altri soggetti, non necessariamente del solo figlio (quindi anche di un adulto).
La precedenza è valida anche per l’amministratore di sostegno?
No. È valida solo la figura del tutore legale con esclusione dell’amministratore di sostegno.
Quali certificazioni sono necessarie?
È necessario documentare la tutela legale attribuita dal tribunale.
Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni?
Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviate all’ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell’invio della PEC.
In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza?
È valida sia nei trasferimenti provinciali che interprovinciali. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza.
Come inserire le preferenze per fruire della precedenza?
Bisognerà prioritariamente esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di assistenza oppure l’ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia.
- In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile il docente è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili. Se il comune viciniore si trova in un altro ambito occorre indicare, se si ritiene, l’ambito che comprende tale comune
- Per posto richiedibile si intende l’esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell’interessato, a prescindere dall’effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
FRATELLO/SORELLA (PRECEDENZA DA RICONOSCERE SOLO AD UNO DI ESSI) CONVIVENTE COL DISABILE
Chi è il personale interessato?
Il personale che abbia un fratello o una sorella disabile in situazione di gravità (art 3 comma 3 legge 104/92 – sindrome di Down).
Nota bene:
- Per fruire della precedenza Il fratello che assiste la sorella (o viceversa) deve comprovare la convivenza con quest’ultima;
- Si può fruire della precedenza solo in quanto i genitori sono entrambi scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005): l’interessato deve in questo caso anche comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.
Quali certificazioni sono necessarie?
Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti la situazione di disabilità grave del figlio di cui all’art 3 comma 3 legge 104/92.
- Tale certificazione è valida anche in caso di disabilità “rivedibile”.
- Nel caso di fratello/sorella con sindrome di Down tale stato può essere documentato mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all’art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all’interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.
- Eventuale documentazione di invalidità comprovante la stato di totale inabilità dei genitori.
Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni?
Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviate all’ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell’invio della PEC.
In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza?
È valida sia nei trasferimenti provinciali che interprovinciali. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza.
Come inserire le preferenze per fruire della precedenza?
Bisognerà prioritariamente esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di assistenza oppure l’ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia.
- In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile il docente è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili. Se il comune viciniore si trova in un altro ambito occorre indicare, se si ritiene, l’ambito che comprende tale comune.
- Per posto richiedibile si intende l’esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell’interessato, a prescindere dall’effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
CONIUGE CHE ASSISTE L’ALTRO CONIUGE O PARTE DELL’UNIONE CIVILE DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (ART. 3 COMMA 3 LEGGE 104/92)
Chi è il personale interessato?
Il personale che abbia il proprio coniuge disabile in situazione di gravità (art 3 comma 3 legge 104/92).
Quali certificazioni sono necessarie?
Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti la situazione di disabilità grave del coniuge di cui all’art 3 comma 3 legge 104/92. Tale certificazione non è valida in caso di disabilità con carattere “rivedibile”.
Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni?
Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviate all’ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell’invio della PEC.
In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza?
È valida sia nei trasferimenti provinciali che interprovinciali. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza.
Come inserire le preferenze per fruire della precedenza?
Bisognerà prioritariamente esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di assistenza oppure l’ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia.
- In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile il docente è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili. Se il comune viciniore si trova in un altro ambito occorre indicare, se si ritiene, l’ambito che comprende tale comune
- Per posto richiedibile si intende l’esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell’interessato, a prescindere dall’effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
FIGLIO CHE ASSISTE IL GENITORE DISABILE
Chi è il personale interessato?
Il personale che abbia il proprio genitore (madre o padre) disabile in situazione di gravità (art 3 comma 3 legge 104/92). Tale certificazione non è valida in caso di disabilità con carattere “rivedibile”.
Quali certificazioni sono necessarie?
Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti la situazione di disabilità grave del figlio di cui all’art 3 comma 3 legge 104/92.
Tale certificazione non è valida in caso di disabilità con carattere “rivedibile”.
Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni?
Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviate all’ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell’invio della PEC.
In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza?
È valida esclusivamente nei trasferimenti provinciali. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza.
Come inserire le preferenze per fruire della precedenza?
Bisognerà prioritariamente esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di assistenza oppure l’ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia.
- In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile il docente è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili. Se il comune viciniore si trova in un altro ambito occorre indicare, se si ritiene, l’ambito che comprende tale comune
- Per posto richiedibile si intende l’esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell’interessato, a prescindere dall’effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
NOTA BENE: La precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:
- documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
- impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico;
- essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in corso, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.L.vo n.151/2001.
Pertanto è utile ricordare che nel caso il coniuge del disabile (ovvero l’altro genitore) sia presente bisogna che indichi le ragioni per cui non può prestare assistenza al disabile (ovvero al proprio coniuge).
Le stesse dichiarazioni devono essere presentate da eventuali altri fratelli o sorelle (altri figli del disabile), se presenti.
È importante però precisare che l’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884).