Orizzontescuola.it – 16/06/2018 – Impegni dei docenti dopo il termine delle lezioni. Cosa è obbligatorio fare (di Paolo Pizzo)
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Sono numerose le richieste di chiarimenti da parte dei docenti che, terminate ormai le lezioni, si chiedono quali siano gli obblighi di servizio a cui sono tenuti ad adempiere.
Diverse infatti sono le circolari di dirigenti che impongono ai docenti la presenza a scuola pur senza sia prevista alcuna attività o in alcuni casi si impongono le attività più strane che però non rientrano nel ruolo del docente come il riordino della biblioteca o qualsiasi altro impegno stilato autonomamente dal Dirigente in un “elenco” e non previsto nel Piano delle attività.
ARTICOLI DI RIFERIMENTO
L’art. 28, c. 5 del CCNL 2006-09 non modificato dal nuovo CCNL 2016-18 stabilisce che l’attività di insegnamento si svolge “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale”.
Ne consegue a lezioni terminate l’attività obbligatoria di insegnamento non è più dovuta, per l’ovvia constatazione che mancano gli allievi a cui insegnare (l’art. 1256 del c.c. libera il docente da ogni obbligo).
Pertanto, nei periodi di sospensione delle lezioni e interruzione delle attività didattiche, i docenti non hanno l’obbligo di rimanere a scuola per l’orario di cattedra e possono essere impegnati solo in attività funzionali o aggiuntive, stabilite dall’art 29, e precisamente:
- eventuali consigli di classe, per un impegno complessivo fino a 40 ore annue;
- scrutini, esami e adempimenti connessi;
- riunioni del Collegio dei docenti, attività di programmazione e verifica fino a 40 ore annue, con l’avvertenza che le ore eccedenti vanno retribuite con il fondo di istituto;
- eventuali attività di aggiornamento, da svolgere su base volontaria;
- attività aggiuntive (anche queste da svolgere su base volontaria) previste nel PTOF o deliberate dal Collegio dei docenti, che danno diritto al compenso orario o forfettario.
Non è quindi ipotizzabile l’imposizione dell’obbligo della semplice presenza nella scuola (con eventuale obbligo di firma del registro delle presenze) indipendentemente dall’impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza negli obblighi stabiliti dalla norma contrattuale.
NOTE E SENTENZE
Nel corso del tempo anche prima che un Contratto stabilisse gli obblighi e i doveri dei docenti ci sono state alcune note e sentenze che si sono espresse sulla questione:
La Nota ministeriale prot. n. 1972 del 30 giugno 1980 chiariva la questione precisando che “Appare in contrasto con il sistema previsto dai Decreti Presidenziali 31 maggio 1974, numero 416 e 417, l’imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attive e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole. Si tratterebbe infatti di presenza permanente formale che, in tal caso, non terrebbe conto della peculiare caratteristica dell’istituzione scolastica, che si differenzia della prevalente attività (quella di insegnamento destinato agli alunni) prevista dal calendario scolastico.”
Gli stessi concetti sono stati ribaditi con successive sentenze. Tra queste ricordiamo quella del Consiglio di Stato n. 173/1987 in cui si decretava: “…Né è ipotizzabile l’imposizione dell’obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall’impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal D.P.R. n. 417/1974” e quelle più recenti del Tribunale di Trento del 23/01/2004 e del Giudice del Lavoro di Napoli (R.G. 5344/2006), le quali anch’esse dispongono che, durante la sospensione dell’attività didattica, possano essere effettuate solo attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale previste nel Piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti, ai sensi degli artt. 28 e 29 sopra richiamati.