Orizzontescuola.it – 16/10/2018 – ATA: permessi orari per motivi personali e familiari (di Paolo Pizzo)
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Con il nuovo CCNL 2018 cambia la modalità di fruizione per il personale ATA assunto a tempo indeterminato dei permessi per motivi familiari o personali che non sono più fruiti in giorni ma in ore.
Permessi in ore (sostituzione art. 15/2 CCNL 2007)
L’art. 31 CCNL del 19.4.2018 sostituisce il comma 2 dell’art. 15 del CCNL del 29.11.2007 e stabilisce la fruizione dei permessi esclusivamente in ore per un massimo di 18 ore per anno scolastico.
Rimane invece in vigore il comma 1 dell’art. 15 e pertanto restano fruiti in giorni:
I 3 giorni di permesso per lutto;
Gli 8 giorni di permesso per concorsi o esami (ivi compresi i giorni per il viaggio);
I 15 giorni in occasione del matrimonio.
Diritto del dipendente
Anche se fruiti in ore e non più su base giornaliera il permesso richiesto è un diritto sottratto alla discrezionalità del dirigente scolastico.
Pertanto, il dipendente, a domanda, ha diritto alla fruizione del permesso indipendentemente dalle esigenze della scuola o dalla possibilità di sostituzione e il permesso orario fruito non deve in nessun caso essere recuperato.
Autocertificazione
I permessi, come in passato, sono documentati anche mediante autocertificazione. Anche in questo caso non vi può essere nessun controllo (neanche a posteriori) da parte del dirigente scolastico.
Intera giornata lavorativa (anche per il personale in servizio per più di 6 ore)
I permessi anche se non sono più fruibili su base giornaliera si possono comunque cumulare, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore.
Pertanto, le 18 ore possono essere fruite per l’intera giornata lavorativa “trasformando” così le ore in giorni; in questo caso l’incidenza delle ore è pari a 6 anche per il dipendente che ha per esempio le 7 ore 12 senza che debba recuperare nulla. In questi casi diventerebbero di fatto 3 giorni (18 ore = 3 giorni).
Compatibilità e vincoli
I permessi:
- non sono fruibili per frazione di ora;
- sono riproporzionati in caso di part time (sia orizzontale che verticale);
- sono aggiuntivi ai permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
- non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore.