Orizzontescuola.it – 16/11/2018 – Docenti assenti alle riunioni pomeridiane: come devono giustificare (di Katjuscia Pitino)
Tutti gli altri contenuti di www.orizzontescuola.it
Il recupero dei permessi brevi del personale docente, fruiti durante le attività funzionali all’insegnamento, non è regolamentato a livello contrattuale né dal CCNL 2006/2009 né dal nuovo CCNL 2016/2018 Istruzione e Ricerca.
Cosa dice il Contratto
Difatti l’art.16 del CCNL 2006/2009, in relazione ai permessi brevi, attribuiti per esigenze personali e a domanda, fa riferimento a unità minime che siano orarie di lezione, lasciando intendere che trattasi di permessi che il docente chiede in orario antimeridiano, durante le attività didattiche e il cui recupero, ai sensi del comma 3 dell’art.16 “avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso”.
Tuttavia, circa le modalità di recupero, chiare nel caso di permessi di cui il docente ha fruito durante le attività didattiche, il citato CCNL non dà indicazioni precise nei casi relativi alle attività funzionali.
Oltretutto il comma 5 dell’art.16 sottolinea che “per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio” cosa che non accade in teoria per i permessi brevi richiesti durante le attività funzionali.
La questione sembrerebbe dunque demandata alla contrattazione integrativa di istituto, escludendo del tutto che la dizione “esigenze di servizio”, esplicitata nello stesso comma 3 citato, possa in qualche modo supportare la prassi invalsa di far recuperare le ore di permesso per attività funzionali con attività di insegnamento.
Come risolvere questa mancata regolamentazione
L’assenza all’attività funzionale è un’assenza atipica che va regolamentata quindi in maniera molto precisa, all’interno del contratto di istituto in modo che l’Amministrazione non possa richiedere recuperi non previsti dalla norma contrattuale.
Ipotesi di soluzioni per il contratto di istituto
Nello specifico le soluzioni da sottoscrivere nel contratto di istituto sono varie e tra l’altro possono essere supportate anche dagli orientamenti ARAN sull’argomento e dalle nuove norme contrattuali (CCNL 2016/2018) che potrebbero fornire spunti sulle modalità di recupero:
- assenze durante le attività funzionali, documentate con certificato medico non possono essere considerate assenze per malattia e non dovrebbero essere soggette a recupero nel caso in cui il dipendente abbia reso già al mattino la sua prestazione lavorativa; in questa ipotesi diventa prezioso un orientamento ARAN, il n.1819 che così riporta: “non sembra possibile considerare il dipendente in malattia il giorno in cui lo stesso ha già terminato gli obblighi di lavoro nei confronti dell’amministrazione; si ritiene, pertanto, che in questa fattispecie, la data di emissione del certificato e la prognosi avranno decorrenza lo stesso giorno (sentenza della Cassazione n.1290 del 6.2.1988), ma il datore di lavoro pubblico considererà l’assenza del dipendente per malattia dal giorno effettivo di assenza dal servizio; e) proprio perché il dipendente ha reso regolarmente la propria prestazione lavorativa, e quindi, non vi è stata alcuna effettiva assenza per malattia nel giorno in questione, si ritiene anche che non vi siano i presupposti per l’applicazione delle previsioni dell’art.71 del D.L.n.112/2008”. Nel caso della scuola, al docente che ha già reso ‘parzialmente’ la sua prestazione lavorativa il mattino con attività di insegnamento non si potrebbe chiedere quindi il recupero di attività funzionali con attività di insegnamento (supplenze) giacché il docente non si è assentato ad attività di insegnamento e ha presentato regolare certificato medico.
- assenze durante le attività funzionali per motivi familiari improvvisi, utilizzando i permessi retribuiti di cui all’art.15 del CCNL 2006-2009 e presentando autocertificazione attestante la motivazione della richiesta del permesso, in questo caso il permesso non va recuperato;
- assenze durante le attività funzionali da recuperare con attività organizzative di cui all’art.28 del CCNL 2016/2018, le quali fanno esplicito riferimento a quelle indicate nell’art.25 del D.Lgs. n.165 del 2001 e dell’art.1 comma 83 Legge 107 del 2015; si tratta di attività che possono essere specificamente previste all’interno del contratto e stabilite secondo le esigenze scolastiche.