– 16/08/2017 – Visite fiscali, quali sono le novità: dalla reperibilità alle certificazioni. Scheda gratuita (di Avv. Marco Barone)
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L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 3265 del 9 agosto 2017 con il quale detta le prime disposizioni amministrative ed operative per l’applicazione, dal 1° settembre 2017, del “Polo unico per le visite fiscali”, che si applica anche ai dipendenti della scuola, con l’attribuzione all’Istituto della competenza esclusiva ad effettuare visite mediche di controllo (VMC) sia su richiesta delle Pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio. Come stabilito dal D.Lgs. 75/2017, il budget complessivo stanziato per il Polo Unico (valido complessivamente per le visite datoriali e d’ufficio) è pari a 17 mln di euro per l’anno 2017 (a decorrere dal 1° settembre).
Quali le novità più rilevanti?
Richiesta delle visite mediche di controllo da parte delle PP.AA.
Dal 1° settembre 2017, la richiesta di VMC potrà essere effettuata, da parte delle PPAA, come di consueto, tramite Portale. Le PPAA che eventualmente non utilizzassero ancora i servizi del Portale dovranno richiedere le credenziali di accesso ai servizi online di Consultazione attestati di malattia e Richiesta visita medica di controllo (circolari n. 60/2010, 119/2010 e n. 118/2011). Il datore di lavoro pubblico che richieda una VMC dovrà specificare se deve essere effettuata o meno la visita ambulatoriale, nelle modalità già attualmente previste in caso di assenza del lavoratore a visita domiciliare, al fine di consentire la verifica dell’effettiva sussistenza dello stato morboso. Una volta effettuate le VMC, l’Inps metterà a disposizione dei datori di lavoro pubblici gli esiti dei verbali mediante i servizi telematici, conformemente a quanto già avviene per tutte le VMC datoriali.
Disposizione d’ufficio delle visite mediche domiciliari
Anche per le VMC disposte d’ufficio dall’Istituto – nei confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie rientranti nell’ambito di applicazione della normativa in argomento – verrà restituito al datore di lavoro pubblico l’esito, incluse le informazioni circa i casi di assenza al domicilio e la conseguente convocazione a visita ambulatoriale. In caso di assenza del lavoratore al domicilio a seguito di VMC disposta d’ufficio, si procederà con l’invito a visita ambulatoriale in conformità a quanto avviene per i lavoratori del settore privato. Nel corso della visita ambulatoriale dovranno essere valutate soltanto l’effettiva sussistenza dello stato morboso e la relativa prognosi, mentre non rientra tra i compiti dell’Istituto la valutazione delle eventuali giustificazioni prodotte.
Visite mediche di controllo per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale
Pur considerando l’attribuzione esclusiva all’Inps della competenza in materia di visite mediche di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, l’Istituto ritiene di non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, in quanto – alla luce del disposto di cui all’art. 12 della legge n° 67/1988 in tema di competenze esclusive dell’Inail – non può interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica di tali tipologie di “eventi”. Eventuali VMC che i datori di lavoro (pubblici o privati) dovessero chiedere per i propri dipendenti per i quali sia in corso l’istruttoria per il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro/malattia professionale non possono essere disposte, salvo intervengano diverse interpretazioni ed indicazioni da parte dei Ministeri competenti. Nel caso in cui la sussistenza di un’istruttoria per il riconoscimento di infortunio sul lavoro/malattia professionale dovesse emergere in sede di accesso del medico di controllo al domicilio del lavoratore, il medico non dovrà procedere alla visita di controllo, ma redigere verbale ove venga evidenziata tale circostanza. Tuttavia, per l’accesso al domicilio del lavoratore, al datore di lavoro che non rientri nell’ambito del Polo Unico andrà comunque richiesto il rimborso con emissione di fattura.
Certificazioni
Come specificato in Premessa, la normativa del Polo unico contiene disposizioni in materia di VMC nulla innovando con riferimento alla certificazione di malattia relativa ai lavoratori del settore pubblico. Ne consegue che l’Istituto continuerà a ricevere unicamente le certificazioni trasmesse in modalità telematica. Relativamente alle certificazioni eventualmente redatte in modalità cartacea, con il D.Lgs. 75/2017 è espressamente precisato che “i controlli sulla validità delle […] certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate” (art. 55-septies, comma 1, del 165/2001). La competenza dell’Istituto, pertanto, attiene all’effettuazione d’ufficio o su richiesta delle VMC. In tale ambito, il procedimento e gli adempimenti di trattazione anche medico legale presso le U.O.C./U.O.S.T. sono sostanzialmente analoghi a quelli in essere per i lavoratori privati ad eccezione di alcune specificità relative ai lavoratori pubblici. In particolare, non compete all’Istituto istruire, esaminare e valutare la giustificabilità di assenza a domicilio, o di mancata presentazione a visita ambulatoriale, circostanze che invece saranno comunicate ai datori di lavoro per le valutazioni di loro competenza.
Gestione reperibilità e assenza del lavoratore
Come previsto nel D. Lgs. 75/2017, il dipendente pubblico è tenuto, qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (es. per visita specialistica), ad avvisare unicamente la propria amministrazione, la quale successivamente provvederà ad avvisare l’Inps. La comunicazione di eventuali assenze per esami specialistici dei propri lavoratori in malattia dovrà essere effettuata da parte delle PPAA nelle medesime modalità attualmente in uso per le comunicazioni, da parte dei lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale Inps, dei cambi di reperibilità, secondo quanto previsto, da ultimo, dal msg. Hermes n. 007817 del 20/10/2014. Nelle ipotesi sopra descritte e qualora le comunicazioni siano tempestivamente pervenute, l’operatore dovrà procedere ad effettuare l’esclusione dell’eventuale VMC preordinata dal listino di SAViO. Per i casi in cui il lavoratore abbia necessità di cambiare domicilio in corso di prognosi, le regole da seguire saranno definite dall’emanando decreto ministeriale di armonizzazione delle fasce di reperibilità e sulle modalità per lo svolgimento delle visite mediche di controllo.