Orizzontescuola.it – 16/11/2017 – Legge 104/92: anche con verbale di rivedibilità scaduto spettano i permessi (di Paolo Pizzo)
Tutti gli altri contenuti di www.orizzontescuola.it
Una della domande più frequenti poste dai dirigenti scolastici, e dai soggetti a cui è stato riconosciuto l’handicap grave è se sia possibile fruire dei benefici di cui alla legge 104/92 dopo la scadenza del verbale di rivedibilità dell’handicap grave.
Sottolineiamo due importanti interventi in materia di disabilità disposti dalla Legge n. 114/2014, in sede di conversione del D.L. 90/2014.
Si premette che lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all’art. 4, della legge n. 104/92.
Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423 e modificato successivamente con D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata, ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge n. 104/1992 e dall’articolo 42 del D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151, da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’A.S.L. da cui è assistito l’interessato.
L’accertamento provvisorio di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423 e modificato successivamente con D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione.
La Legge n. 114/2014, in sede di conversione del D.L. 90/2014, con il comma 6 bis dell’art. 25 ha introdotto un’altra importante innovazione, stabilendo che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”;
e che “la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”.
Pertanto in attesa del nuovo accertamento dell’INPS vengono conservati tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, come previsto dall’art. 25 della Legge 114/2014. Successivamente si dovrà presentare il nuovo verbale con l’accertamento dello stato di handicap grave.
È ovvio che se la Commissione medica non conferma la disabilità, in caso di verbale rivedibile, si interromperà immediatamente la fruizione dei benefici.