Orizzontescuola.it – 17/01/2018 – Congedo parentale retribuito al 30%: per i dipendenti della scuola è utile anche alle ferie (di Paolo Pizzo)
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Il CCNL scuola rispetto al T.U. 151/01 ha previsto delle clausole di maggior favore per quanto riguarda la retribuzione del congedo parentale.
RETRIBUZIONE DEL CONGEDO
Infatti, rispetto alla legge, i primi 30 giorni di congedo sono interamente retribuiti anziché pagati al 30%.
Solo i restanti 5, se fruiti entro un certo limite di tempo, che è di 6 anni di età del bambino, sono retribuiti al 30% indipendentemente dal reddito familiare, mentre dai 6 agli 8 anni di età sono retribuiti al 30% a condizione che il reddito familiare sia non superiore a circa 16mila euro, mentre dagli 8 ai 12 anni del bambino non sono più retribuiti (ma comunque computati nell’anzianità di servizio).
ARAN E INTEPRETRAZIONE RESTRITTIVA SUL COMPUTO DELLE FERIE
L’Aran, in un orientamento applicativo per il comparto scuola, ha affermato che per quanto riguarda il computo delle ferie solo il primo mese, interamente retribuito, non le riduce, mentre i restanti 5 mesi pagati al 30% le ridurrebbero.
VALE IL CCNL SCUOLA
Ancora una volta intervengo in argomento per confutare il parere Aran (come la questione dei primi 30 gg. da retribuire fino ai 12 anni del bambino anziché fino ai 6) richiamando l’attenzione su ciò che prescrive il CCNL scuola.
Infatti, il comma 14 dell’art 13 del CCNL Scuola dispone testualmente:
“il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico”.
Sarà forse un caso quella “o” disgiuntiva laddove appunto è precisato “per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite…?
Quindi ,”o” per assenze parzialmente retribuite.
Pertanto, tutte le assenze interamente retribuite come i permessi previsti dal CCNL, i congedi per maternità (congedo obbligatorio) e congedi parentali retribuiti al 100% o i 3 gg. legge 104/92, permessi per lutti, matrimonio non riducono il numero delle ferie spettanti.
Le ferie non sono altresì ridotte per assenze parzialmente retribuite come ad esempio la malattia al 90% o al 50% (superato un certo numero di giorni previsti dal rispettivo periodo di comporto) o i congedi parentali retribuiti al 30% (per questi ultimi la norma contrattuale fa infatti riferimento ad “assenze” parzialmente retribuite non riferendosi quindi alla sola assenza per malattia).
A mo’ di esempio, invece, riduce il numero di ferie spettanti l’aspettativa per motivi familiari o altri tipi di aspettative per cui non è prevista alcuna retribuzione o comunque in cui il rapporto di lavoro risulti “sospeso”.
Ancora una volta riscontriamo che si cerca di dare una limitazione a ciò che prescrive il Contratto, che invece è chiaro ed è il documento da seguire per la corretta interpretazione della normativa scolastica.