Orizzontescuola.it – 17/01/2018 – Supplenza, come garantire continuità di cattedra anche se titolare non si assenta in un’unica soluzione. Errori delle segreterie (di Paolo Pizzo)
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Un articolo molto chiaro del Regolamento delle supplenze docenti (DM 131/07) garantisce la prosecuzione della supplenza al docente già in servizio anche quando il titolare non si assenta in un’unica soluzione ma con più richieste, senza però mai rientrare in servizio fra un’assenza e un’altra.
ART 7 COMMA 4 DM 131/07
È l’art. 7 comma 4 il quale recita:
“Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.”
DUE GLI ERRORI COMMESSI DALLE SCUOLE
Nonostante tale articolo sia molto chiaro, le scuole continuano in alcuni casi a non osservarlo commettendo di solito due errori:
- Ritengono che il cambio della tipologia di assenza del titolare (esempio prima malattia e poi congedo parentale) faccia venire meno la proroga della supplenza;
- Non ricomprendono il sabato e la domenica nel contratto del supplente se il titolare, assente fino a venerdì, riprende l’assenza il lunedì successivo.
BISOGNA GARANTIRE LA CONTINUITÀ DIDATTICA
Per dare una minima giustificazione al primo errore (anche da ciò che è emerso nei numerosi colloqui avuti con i dirigenti o con gli assistenti amministrativi addetti alle nomine nella propria scuola), devo dire che questo si commette perché nella maggior parte dei casi la supplenza si “guarda dal punto di vista sbagliato”: invece di soffermarsi sulla continuità didattica da garantire che è l’incipit e quindi il principio ovvero la “ragione” del comma citato, ci si sofferma sulla tipologia di assenza del titolare.
Infatti, il comma citato non fa altro che porre come principio la garanzia della continuità didattica agli allievi che si compie con l’avere lo stesso insegnante supplente quando il titolare è assente, e quindi è il principio per cui la proroga contrattuale, che è istituto per il quale, a fronte del verificarsi di un nuovo periodo di necessità di sostituzione del docente titolare, invece di scorrere nuovamente la graduatoria, si dà luogo alla proroga nei riguardi del supplente già in servizio, ai fini precipui della salvaguardia della continuità didattica in favore degli alunni.
A questo punto è chiaro che la continuità didattica da garantire è quella degli alunni, e tale condizione è soddisfatta quando il titolare non rientra nelle classi, a nulla rilevando se il primo periodo di assenza lo ha coperto con certificato medico e il secondo invece con congedo parentale (per fare un esempio), ciò che infatti rileva è che non sia rientrato in effettivo servizio delle classi.
Riscorrere in questi casi la graduatoria facendo venire meno la proroga contrattuale al supplente già in servizio e di conseguenza la continuità didattica agli allievi è quindi un errore clamoroso.
LA PROROGA COMPRENDE ANCHE GLI EVENTUALI GIORNI LIBERI E/O FESTIVI
Lo stesso principio, per rispondere anche sul secondo errore, è contenuto anche nella seconda parte del comma laddove è previsto che la garanzia della continuità didattica è fatta salva anche se fra i due periodi di assenza vi è il giorno libero del titolare oppure un giorno festivo.
Il ragionamento è sempre lo stresso: ciò che conta è che il titolare non rientri effettivamente nelle classi.
Pertanto, in questo caso, il contratto del supplente è come se di fatto fosse unico, infatti se il titolare si assenta fino al venerdì e poi riprende l’assenza (stessa o diversa tipologia) dal lunedì successivo, il contratto del supplente, terminato venerdì, è prorogato non da lunedì ma da sabato (sia nel caso di giorno “libero” o di settimana corta) comprensivo quindi della domenica.
Ricordiamo infine che tale disposizione è richiamata ogni anno dal MIUR nella circolare delle supplenze, punto 3, in cui appunto è ribadito:
“Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”.