Orizzontescuola.it – 17/07/2018 – Ferie non godute vanno pagate. A quali condizioni, sentenza Cassazione (di Elisabetta Tonni)
Tutti gli altri contenuti di www.orizzontescuola.it
Estate, tempo di ferie tradizionali. Che cosa succede se il lavoratore dipendente non usufruisce del periodo di cui dispone? Dipende dai contesti.
Nella pubblica amministrazione, le ferie devono essere godute entro 18 mesi dalla loro maturazione, altrimenti non possono essere più utilizzate come assenza retribuita dal posto di lavoro, né possono essere monetizzate. Tale regola ha però un’eccezione a seguito di una sentenza della Corte di Cassazione.
Nella scuola, nonostante lo stipendio sia erogato da una struttura pubblica, l’istituto delle ferie è disciplinato in un modo ben definito e bisognerà capire se la sentenza possa produrre effetti anche sulla monetizzazione delle ferie non godute e non richieste da parte degli insegnanti.
Che cosa dice la Cassazione
La sentenza n. 15652/2018, pubblicata il 14 giugno scorso dalla Sezione Lavoro nell’ultimo grado di giudizio, prevede che il dipendente pubblico possa richiedere e vedersi riconosciuto il pagamento delle ferie arretrate oltre i diciotto mesi nel caso in cui la rinuncia al periodo di riposo non dipenda dalla volontà del lavoratore, ma da un’imposizione del datore di lavoro.
La monetizzazione delle ferie, in caso ricorra la condizione illustrata, deve avvenire anche in assenza della richiesta formale di fruizione da parte del dipendente. Come scrive il Foglietto della Ricerca, la Cassazione sottolinea il diritto del lavoratore alle ferie. Quindi, l’attività prestata dal dipendente quando doveva essere in ferie rappresenta prestazione contrattualmente non dovuta e l’indennità sostitutiva ha natura retributiva.
Come funziona nella scuola
La scuola ha condizioni particolari rispetto ad altre professioni e altri lavori retribuiti dal sistema pubblico. Ecco quali sono le condizioni e come vengono considerate per calcolare le ferie.
Il personale precario (supplenti e docenti a tempo determinato in genere) hanno diritto alle ferie nella misura in cui hanno prestato servizio, come da contratto. Si calcolano con questa formula: 360 : 30 = n° dei giorni di servizio : x (30 per il numero di giorni prestati diviso 360). Per giorno di servizio si intende anche uno spezzone dell’orario. Non sono, ovviamente, considerati giorni di servizio quelli inseriti nel contratto, ma non lavorati e non retribuiti per motivi vari, da quelli personali alle aspettative.
Il vero punto debole per la scuola
La peculiarità per la scuola riguarda il periodo di fruizione delle ferie. Come tutti sanno, le scuole sono soggette a periodi di chiusura nella maggior parte dei casi obbligatori, come per esempio le chiusure natalizie, pasquali ed estive.
Per quanto riguarda la fruizione delle ferie, non vi è distinzione fra personale precario e docenti a tempo indeterminato.
Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Quando possono essere richieste le ferie
Le ferie possono essere richieste in un massimo di 6 giorni durante qualsiasi periodo dell’attività didattica, purché non arrechino aggravi amministrativi. Altrimenti, questi sono i periodi disponibili per il godimento del riposo retribuito:
- dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;
- Vacanze natalizie e pasquali;
- L’eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
- Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giungo esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento (es. collegi dei docenti o altri impegni inseriti nel Piano delle attività deliberato ad inizio anno).
- Dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/8) o per chi è assunto a tempo indeterminato (tali docenti possono comunque fruire delle ferie anche nei periodi di cui ai punti precedenti).
La monetizzazione delle ferie per gli insegnanti
Finora, se il docente durante la sospensione delle lezioni in cui è possibile fruire delle ferie (vacanze di Natale, Pasqua ecc.) di fatto non richiede di fruirle, tali giorni saranno comunque sottratti al monte ferie spettantegli e non potranno essere monetizzate.
In buona sostanza, ai docenti vengono già monetizzati alcuni giorni: si tratta esclusivamente della differenza fra i giorni maturati e quelli di sospensione delle lezioni anche se non sono stati richiesti come ferie. Ora, alla luce della sentenza, sarà da verificare se anche nella scuola, la mancata richiesta delle ferie da parte del docente possa essere considerata come imposizione da parte della scuola a rimanere a disposizione anche nei periodi di chiusura dell’edificio agli studenti.