– 17/02/2016 – Personale Ata. Le ore eccedenti l’orario di servizio per partecipare ad un corso di formazione devono essere recuperate attraverso riposi compensativi (di Paolo Pizzo)
I permessi per la formazione e l’aggiornamento sono espressamente previsti dal CCNL comparto Scuola dall’art. 64. Il comma 1 specifica che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
Tale diritto spetta a tutto il personale della scuola senza alcuna differenza tra dipendenti assunti a tempo determinato o indeterminato riferendosi a tutto il personale in servizio.
Pertanto, i permessi in parola spettano a tutto il personale della scuola senza esclusione alcuna: docenti, educatori ed ATA di ogni ordine e grado assunti a tempo indeterminato e determinato (anche se per “supplenza breve” o “fino avente titolo”) compreso il personale in regime di part time.
Il comma 3 dell’art. 64 stabilisce che il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche È CONSIDERATO IN SERVIZIO A TUTTI GLI EFFETTI. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.
In particolare, il comma 4, specifico per il personale ATA, stabilisce che “il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del capo d’istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall’amministrazione o svolte dall’Università o da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all’attuazione dei profili professionali. In quest’ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la sede dell’attività di formazione”.
Si noti come per gli ATA, a differenza dei docenti per i quali sono previsti 5 giorni in un anno scolastico (art. 64 comma 5), non è definito il numero di giorni di permesso consentiti per partecipare alle attività di formazione.
Non solo, ma il personale ATA ha diritto al recupero delle ore di partecipazione al corso se tenuto fuori dall’orario di servizio.
Le modalità di recupero potranno essere richiamate dalla contrattazione di istituto.
Si precisa che sulla questione del recupero non ha dubbi nemmeno l’ARAN:
In Orientamento applicativo per il Comparto scuola (4/4/2013) in cui si chiede se al personale ATA spetti il recupero delle ore prestate per la partecipazione ad un corso per il conseguimento della patente europea, risponde:
“Questa Agenzia ritiene utile chiarire che ai sensi dell’art. 64, comma 4, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, previa autorizzazione del capo d’istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, può partecipare ad iniziative di aggiornamento organizzate dall’amministrazione o svolte dall’Università o da enti accreditati. La partecipazione avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all’attuazione dei profili professionali.
Nel caso specifico, se rispettate tutte le condizioni previste, LE ORE ECCEDENTI L’ORARIO DI SERVIZIO PRESTATE DAL PERSONALE ATA PER PARTECIPARE AL CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE EUROPEA, SARANNO CONSIDERATE COME ORARIO DI LAVORO DA RECUPERARE ATTRAVERSO RIPOSI COMPENSATIVI.