Orizzontescuola.it – 19/01/2019 – Pensione quota 100: requisiti, tempistica e decorrenze. Le slides (di redazione)
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Approvato nella giornata di ieri il Decreto che disciplina, tra le altre, la misura quota 100, che permetterà di uscire in anticipo rispetto a quanto previsto dalla legge Fornero.
Pensione quota 100: misura sperimentale
La misura ha carattere sperimentale e sarà vigente per il triennio 2019-2022.
Pensione quota 100: requisiti
Per accedere a quota 100, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- almeno 62 anni d’età;
- almeno 38 anni di contribuzione;
Il requisito relativo all’età anagrafica sarà successivamente adeguato agli incrementi alla speranza di vita.
Pensione quota 100: cumulo contributivo
E’ prevista, per coloro i quali siano scritti a due o più gestioni previdenziali, non già titolari di trattamento pensionistico, la possibilità di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’INPS, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Pensione quota 100: divieto cumulo con altri redditi
La pensione quota 100, a partire dal primo giorno di decorrenza della pensione e sino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite previsto dalle disposizioni vigenti.
Pensione quota 100: decorrenza lavoratori privati
I lavoratori privati, che maturano entro il 31 dicembre 2018, i requisiti per accedere alla quota 100, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
I lavoratori privati, che maturano dal 1° gennaio 2019, i requisiti per accedere alla quota 100, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
Pensione quota 100: decorrenza lavoratori pubblici
Per i dipendenti pubblici, relativamente alla decorrenza del trattamento pensionistico, il decreto prevede quanto segue:
- i dipendenti pubblici che maturano entro l’entrata in vigore del decreto i requisiti previsti, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
- i dipendenti pubblici che maturano dal 1° febbraio 2019 i requisiti previsti, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi;
- la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
Pensione quota 100: lavoratori scuola e AFAM
Per i lavoratori della scuola e dell’AFAM, il decreto prevede specifiche disposizioni:
Ai fini del conseguimento della “pensione quota 100” per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.
La summenzionata legge così dispone:
“per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data d’ inizio dell’anno scolastico accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno”.
In definitiva, per il personale della scuola:
- il pensionamento al 1° settembre 2019 è possibile: per il computo dei mesi necessari ai fini dell’accesso si tiene conto di settembre, ottobre, novembre dicembre, anche se non effettivamente prestati, qualora in tal modo il pensionando maturi i requisiti per il pensionamento al 31 dicembre;
- la domanda di cessazione andrà presentata entro il 28 febbraio.
Il Miur dovrebbe, comunque, fornire apposite indicazioni in merito.