– 19/01/2016 – Supplenze ATA: il riconoscimento “giuridico-economico” dell’intero periodo di sospensione delle lezioni (di Giovanni Calandrino)
Considerati i numerosi quesiti che ci giungono sulla questione “Riconoscimento giuridico-economico dell’intero periodo di sospensione delle lezioni ” in caso di supplenza breve, nella seguente scheda chiariremo quali sono i requisiti per avvalersi di tale diritto contrattuale.
In riferimento all’art. 60 comma 1 del CCNL 2007 e alla nota ministeriale del 18 dicembre 2013 prot. n. 13650. Si chiarisce che, in caso di supplenza, qualora il titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da data anteriore di almeno 7 giorni dall’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato nei riguardi del supplente temporaneo venga costituito per l’intera durata dell’assenza, includendovi, quindi, anche il periodo sospensivo delle lezioni.
L’ARAN ha, poi, successivamente chiarito che la fattispecie si realizza a prescindere da come siano avvenute le modalità di assenza del titolare e cioè sia con unica richiesta di assenza o con più richieste presentate in successione.
Quindi si conserva il diritto al pagamento dell’intero periodo di sospensione, anche in caso il titolare presenti uno o più certificati di malattia consecutivi.
Si ricorda, infine che, in relazione a quest’ultima circostanza risulta che il diritto del supplente al pagamento del periodo di sospensione delle lezioni può non rappresentarsi immediatamente all’atto della redazione del primo contratto e, in tali casi, può rendersi necessario provvedere alla contrattualizzazione e alla liquidazione del periodo sospensivo con specifico contratto a parte solo quando vi sia certezza che si siano realizzate le condizioni previste dalle disposizioni in esame.