– 19/10/2017 – Studenti ed uscita da scuola: dall’abbandono di minore ai regolamenti d’istituto e patto di corresponsabilità. Facciamo il punto (di Cinzia Olivieri)
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Da quando l’ordinanza della Cassazione (terza Sezione Civile) 21593/2017 ha rigettato i ricorsi proposti avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze in merito ad una vicenda giudiziaria (penale e civile) cominciata nel 2003 a seguito della morte di un alunno di 11 anni, investito all’uscita da scuola da un autobus, la questione desta particolare interesse.
ABBANDONO DI MINORE
In particolare cagiona apprensione la paventata condanna per abbandono in caso di uscita autonoma del minore, che ha indotto molti dirigenti a disporne il divieto nel primo grado, suscitando le proteste delle famiglie.
Il reato disciplinato dall’art. 591 c.p., si configura nei confronti di: Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura.
L’uscita autonoma dei minori infraquattordicenni, quindi, non costituisce di per sé un reato (né la norma in esame, a tutela del minore e dell’incapace, testualmente la vieta) ma potrebbe essere sanzionata laddove costituisca abbandono, situazione che va accertata nello specifico caso.
Del resto, se essa fosse interdetta sempre e comunque, sarebbero già fioccate denunce nei confronti di genitori (che prevalentemente vi optano, specie dalla secondaria di primo grado) ed istituzioni scolastiche.
REGOLAMENTI D’ISTITUTO
Peraltro l’art. 10 del Dlgs 297/94 rimette ai regolamenti delle scuole le modalità della “vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla medesima”.
Nel caso in premessa, la responsabilità del Ministero, nella persona del dirigente scolastico e del docente dell’ultima ora, è stata accertata e dichiarata sulla base di altri presupposti: “sussiste un obbligo di vigilanza in capo all’amministrazione scolastica con conseguente responsabilità ministeriale sulla base di quanto disposto all’art. 3 lettere d) ed f) del Regolamento di istituto. Le norme ora richiamate, infatti, rispettivamente pongono a carico del personale scolastico l’obbligo di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, e demandando al personale medesimo la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino…” (Cass. 21593/2017)”
Dunque determinante è stata la violazione di norme “contrattuali”, rappresentate anche dal regolamento di istituto.
È ormai orientamento consolidato della Cassazione che con l’accoglimento della domanda di iscrizione si realizza infatti “un vincolo giuridico tra l’allievo e l’istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo,… accanto all’obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull’incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni” (Cassazione, sez. III Civile, n. 11751/2013).
Da tale obbligo contrattuale deriva anche il dovere di assicurare l’osservanza del regolamento e di adottare le idonee misure organizzative e disciplinari per eliminare una situazione di rischio.
Ogni responsabilità va accertata con riferimento al caso concreto.
Tanto la previsione del DDL S325 del 2013, che proponeva di aggiungere un ultimo periodo della lettera a) dell’art. 10 del Dlgs 297/94 «Il rispetto del regolamento interno del circolo o dell’istituto esenta i docenti da qualsiasi responsabilità civile o penale nei confronti degli studenti», quanto quella di una modifica all’art. 591 c.p. che escluda l’ipotesi di abbandono in caso di uscita autonoma, appaiono troppo generiche e potenzialmente inefficaci, giacché non tutte le norme regolamentari possono ritenersi in quanto tali legittime né può scongiurarsi così in ogni caso quella situazione di pericolo che caratterizza il reato di abbandono. Tanto inoltre non escluderebbe a priori per la scuola la possibilità di essere convenuta in giudizio per l’accertamento della responsabilità in caso di eventi lesivi o potenziale contestato “abbandono” dell’allievo.
NECESSITA’ DI INTERVENTO LEGISLATIVO
La giurisprudenza (tra le diverse:Cassazione, sez. V Penale, n. 11655/2012) ha riconosciuto sussistente il reato di cui all’art. 591 c.p. in capo ai responsabili del servizio di trasporto scolastico che avevano lasciato che il minore “scendesse dal pullman prima del pervenimento all’edificio scolastico e prima dell’affidamento al personale didattico, sì che il giovane – attese le condizioni precarie di viabilità per una recente nevicata – cadde per terra procurandosi lesioni al volto” (così anche Cass. n. 8833/2004). L’ha escluso invece in un caso in cui era stato invocato persino durante la permanenza a scuola (Cass. Pen., Sez. V, n. 24849/2011).
Certo sarebbe utile una disposizione “speciale” che, sebbene astrattamente potrebbe non impedire qualsiasi potenziale ipotesi di responsabilità, intervenga, per la scuola, quanto meno a riconoscere espressamente la possibilità di uscita autonoma del minore e delle sue condizioni minime, anche in considerazione dell’età, del grado di istruzione, delle scelte educative formulate dalla famiglia, della situazione logistica, del grado di autonomia raggiunto ed auspicabile.
CONDIVISIONE CON FAMIGLIE
Allo stato, per quanto possa apparire una soluzione non soddisfacente e siano d’altra parte comprensibili le richieste indicazioni normative di carattere generale o comunque a livello ministeriale, non si può prescindere da una condivisione con le famiglie anche attraverso documenti quale il regolamento ed il patto educativo di corresponsabilità, tanto anche accompagnato da una adeguata valutazione dei potenziali pericoli all’uscita nonché da pratiche progettuali come quelle del “pedibus” che educano appunto all’autonomia nel percorso di rientro.
Difficilmente potrebbe prospettarsi un “abbandono” se concertato e con il previsto passaggio di responsabilità.