Orizzontescuola.it – 20/02/2018 – Nuovo contratto: ferie monetizzabili a fine rapporto. Nessuna modifica in materia di permessi . Tutti i particolari (di Paolo Pizzo)
Tutti gli altri contenuti di www.orizzontescuola.it
L’ipotesi di Contratto firmata il 9.2.2018 non modifica in alcun modo gli istituti giuridici del CCNL 2007 con riferimento al personale docente ed educativo, anzi, con la riconferma del CCNL 2007, nelle parti non modificate dal nuovo Contratto, i preesistenti diritti dei docenti vengono riaffermati in tutte le loro parti.
Vi è un comma importantissimo da tenere in considerazione che è il 10 dell’art. 1 del Contratto 2018 il quale dispone:
“Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del D. lg. vo n. 165/2001”.
Appare quindi chiaro, e riprende quindi “forza”, come il CCNL 2007 rimanga in vigore in tutte le sue parti non modificate dal CCNL 2018, e, in particolare, per il personale docente ed educativo, non sono modificati gli artt. 15 e 19 che riguardano i permessi per tutto il personale assunto a tempo determinato e indeterminato.
Importanti chiarimenti ci sono invece per la monetizzazione delle ferie al termine del rapporto di lavoro.
PERMESSI
Nessuna modifica per i 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari per il personale a tempo indeterminato, compresi i 6 gg. di ferie da fruire come permessi, che rimangono quindi sottratti alla discrezionalità del dirigente scolastico e giustificati anche mediante autocertificazione senza necessità di trovare un sostituto.
Così come nessuna modifica è stata apportata ai restanti permessi disciplinati dallo stesso contratto (per lutto, concorsi, legge 104/92 ecc.) che continuano anch’essi ad essere fruiti su base giornaliera, sottratti alla discrezionalità del dirigente scolastico e giustificati anche mediante autocertificazione.
Rimane altresì confermato il comma 7 dell’art. 15 del contratto 2007 in cui è specificato che il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
Sostanzialmente è riconfermato in tutte le sue parti l’art. 15 del CCNL 2007.
FERIE
C’è un importante chiarimento per le ferie, che riguarda tutti i docenti e a mio avviso soprattutto per quelli assunti a tempo determinato per supplenze brevi o fino al 30/6, e riguarda la possibile monetizzazione al termine del rapporto di lavoro.
L’art. 40 comma 2 del nuovo CCNL sostituisce l’art. 13 comma 15 del CCNL 2007 disponendo:
“le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative”.
Di quali norme di legge e disposizioni applicative si tratta?
In una dichiarazione congiunta inserita nel CCNL 2018 è disposto che le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’ 8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.
Sono intervenuto spesso sull’argomento, soprattutto in relazione alla non monetizzazione delle ferie dei docenti supplenti, affermando che quando si trattava della non fruizione delle ferie per motivi non imputabili al docente, le stesse non potevano essere sottratte al monte ferie spettante e dovevano quindi essere monetizzate.
Ora, questa dichiarazione congiunta toglie ogni dubbio chiarendo i casi in cui comunque la scuola dovrà monetizzare le ferie quando appunto la non fruizione delle stesse non è di fatto imputabile alla volontà del dipendente.