Orizzontescuola.it – 20/11/2018 – Nullaosta studenti, casi: minori in affido, richiesta durante l’anno, risarcimento in caso di omissione. Sentenze (di Avv. Marco Barone)
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Riportiamo una serie di sentenze che riguardano alcune casistiche sulla richiesta da parte dei genitori di nullaosta per i propri figli
Il Regio Decreto del 1925: Art. 4
L’alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l’anno scolastico deve farne domanda in carta legale al preside del nuovo istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica col nulla osta da cui risulti che la sua posizione e regolare nei rapporti della disciplina e dell’obbligo delle tasse, e una dichiarazione del preside dell’istituto di provenienza relativa alla parte di programma già svolta. Il preside predetto convoca il Consiglio di classe, che, valuti i motivi della domanda con speciale riguardo a casi di trasferimento della famiglia, ed esaminata la dichiarazione di cui al comma precedente, decide inappellabilmente sull’accoglimento della domanda stessa. I documenti scolastici dell’alunno inscritto in un istituto in seguito a trasferimento sono trasmessi d’ufficio dall’istituto di provenienza, secondo le norme del terzo e quarto comma dell’articolo precedente.
L’articolo 4 del R.D del ‘25 è vincolante
T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 13/08/2018, n. 5231 : “ In materia di trasferimento di un alunno da un istituto ad un altro durante l’anno scolastico la disposizione di cui all’art. 4 del R.D. n. 653/1925 è vincolante per la scuola che viene lasciata, mancando qualsiasi discrezionalità in sede di rilascio del nulla osta da parte dell’Istituto Scolastico di provenienza.”
Sul trasferimento del figlio minore in affido condiviso
Il provvedimento di nulla osta emesso dalla scuola per il trasferimento del figlio minore in affido condiviso (art. 155 c.c.) può essere rilasciato solo su richiesta di entrambi i genitori, in quanto ogni decisione rilevante riguardante il minore (tra cui rientra anche lo spostamento della scuola di frequenza) richiede l’accordo di entrambi i genitori e, in mancanza di tale accordo, la decisione spetta al Tribunale per i minori.
Il nulla osta va rilasciato indipendentemente dall’inizio delle lezioni
T.A.R. Campania Napoli Sez. IV Sent., 12/07/2011, n. 3718_ Il Dirigente Scolastico dell’Istituto presso il quale è stata già effettuata l’iscrizione dell’alunno che chiede il trasferimento presso altra scuola, deve rilasciare il relativo nulla osta, indipendentemente dall’inizio o meno delle lezioni, a meno che non sussistano circostanze oggettive che non consentano l’iscrizione dello studente presso il tipo di istituto scolastico prescelto, essendo esclusa una potestà discrezionale nel senso di un apprezzamento delle ragioni che inducono lo studente (o per esso la famiglia) a chiedere il trasferimento.
T.A.R. Sicilia Catania Sez. II Sent., 15/01/2009, n. 59 Il Dirigente Scolastico dell’Istituto presso il quale è stata già effettuata l’iscrizione dell’alunno che chiede il trasferimento presso altra scuola, deve rilasciare il relativo nulla osta, indipendentemente dall’inizio o meno delle lezioni, a meno che non sussistano circostanze oggettive che non consentano l’iscrizione dello studente presso il tipo di istituto scolastico prescelto, essendo esclusa una potestà discrezionale nel senso di un apprezzamento delle ragioni che inducono lo studente (o per esso la famiglia) a chiedere il trasferimento
Sul risarcimento del danno a causa dell’omesso rilascio del nulla osta
Cass. civ. Sez. III Sent., 21/06/2011, n. 13614 (rv. 618822): La lesione di un diritto inviolabile non determina, di per sé, la sussistenza di un danno risarcibile, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse escluso in fatto l’esistenza di un danno risarcibile in un caso in cui minore, a causa dell’omesso rilascio del nullaosta dovuto, era stato iscritto a scuola con quattro mesi di ritardo, frequentando, tuttavia, nel contempo, di fatto le lezioni). (Rigetta, App. Palermo, 02/02/2009)
La priorità di scelta della scuola
T.A.R. Abruzzo L’Aquila, 23/08/1995, n. 591: I genitori degli alunni di scuola media hanno facoltà di scelta della scuola, salva la priorità degli alunni residenti nella zona; pertanto è illegittima la circolare con la quale il provveditore agli studi subordina l’iscrizione di un alunno in una scuola al nulla osta del preside della scuola, ricadente nella zona di residenza dell’alunno.