– 20/04/2016 – Sicurezza scuole: è dovere dell’Istituzione scolastica adottare ogni misura idonea in caso di pregiudizio per l’incolumità dell’utenza (di Avv. Marco Barone)
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La Cassazione Penale, con la sentenza del 22 marzo 2016, n. 12223 affronta un caso che per diverso tempo è stato oggetto delle cronache.
Il 22 novembre 2008 nell’aula di una classe del liceo “Darwin” di Rivoli si verificava il cedimento pressoché totale della contro-soffittatura in laterizio realizzata tra il 1962 ed il 1964 e consistita da tavelloni alti sei centimetri e lunghi un metro e da corree in cemento armato aventi interasse di circa un metro, costituite da un tondo metallico inglobato in un getto di calcestruzzo di circa un centimetro di spessore ed inferiormente da intonaco di finitura, contro-soffittatura appesa al sovrastante solaio mediante elementi di sospensione (pendini).
Il cedimento si era verificato durante l’intervallo delle lezioni in concomitanza con lo sbattimento della porta di ingresso dell’aula dovuto ad una forte corrente d’aria. A seguito del crollo lo studente V.S. decedeva ed altri studenti riportavano delle lesioni. In relazione a detto evento venivano tratti a giudizio DM.M., M.S., M.E., M.M., T.F., S.D., P.P. nelle loro rispettive qualità, analiticamente descritte nel capo di imputazione: in particolare per quanto rileva in questa sede, DM.M., M.S. e M.E. quali dirigenti della Provincia di Torino succedutisi negli anni , T.F., S.D. e P.P. quali responsabili pro tempore del servizio di prevenzione e protezione della scuola.
L a Cassazione rileva che “ nella specie è pacifico che il liceo Darwin dipendesse per gli interventi strutturali e di manutenzione dalla Provincia, mentre “datore di lavoro” era da intendersi l’istituzione scolastica, soggetto che non possiede poteri decisionali e di spesa. Non può pertanto dubitarsi della posizione di garanzia dei funzionari della Provincia cui gravava l’obbligo degli interventi di manutenzione straordinaria dell’edificio.
“ Ciò tuttavia, afferma la Cassazione, “ non comporta che la scuola resti esente da responsabilità anche nel caso in cui abbia richiesto all’Ente locale idonei interventi strutturali e di manutenzione poi non attuati , incombendo comunque al datore di lavoro (e per lui come si vedrà al RSPP da questi nominato) l’adozione di tutte le misure rientranti nelle proprie possibilità, quali in primis la previa individuazione dei rischi esistenti e ove non sia possibile garantire un adeguato livello di sicurezza, con l’interruzione dell’attività.
Ulteriore conferma si rinviene nel decreto ministeriale n. 382 del 1998 e nella circolare ministeriale n. 119 del 1999 che prevede l’obbligo per l’istituzione scolastica di adottare ogni misura idonea in caso di pregiudizio per l’incolumità dell’utenza . Si configura insomma una pregnante posizione di garanzia in tema di incolumità delle persone .
Tale obbligo è stato palesemente violato a causa della mancata valutazione della inadeguatezza dell’edificio sotto il profilo della sicurezza a causa della presenza del vano tecnico sovrastante il controsoffitto.
Quanto, in particolare, al ruolo ed ai connessi profili di responsabilità della figura del RSPP, va osservato che Sez. 4, n. 49821 del 23/11/2012,Rv. 254094 ) svolge una delicata funzione di supporto informativo, valutativo e programmatico ma è priva di autonomia decisionale: esse, tuttavia coopera in un contesto che vede coinvolti diversi soggetti, con distinti ruoli e competenze. Tale figura non è destinataria in prima persona di obblighi sanzionati penalmente; e svolge un ruolo non operativo, ma di mera consulenza.
L’argomento non è tuttavia di per sé decisivo ai fini dell’esonero dalla responsabilità penale. In realtà, l’assenza di obblighi penalmente sanzionati si spiega agevolmente proprio per il fatto che il servizio è privo di un ruolo gestionale, decisionale.
Tuttavia quel che importa è che il RSPP sia destinatario di obblighi giuridici; e non può esservi dubbio che, con l’assunzione dell’incarico, egli assuma l’obbligo giuridico di svolgere diligentemente le funzioni che si sono viste.
D’altra parte, il ruolo svolto dal RSPP è parte inscindibile di una procedura complessa che sfocia nelle scelte operative sulla sicurezza compiute dal datore di lavoro e la sua attività può ben rilevare ai fini della spiegazione causale dell’evento illecito.
Gli imputati, nella veste di RSPP, erano astretti, come si è sopra esposto, all’obbligo giuridico di fornire attenta collaborazione al datore di lavoro individuando i rischi lavorativi e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli. Le singole posizioni dei tre imputati sono state a riguardo debitamente evidenziate”.