Orizzontescuola.it – 22/03/2018 – Critiche all’operato di una docente, il dirigente ha l’obbligo di fornire i nomi dei genitori che hanno scritto il documento (di Avv. Marco Barone)
Tutti gli altri contenuti di www.orizzontescuola.it
Il Garante per la protezione dei dati personali interviene con il provvedimento del 30 novembre 2017 su un caso interessante, soprattutto nella scuola di oggi dove si deve constatare una ingerenza sempre più diffusa da parte dei genitori nei confronti del personale docente.
Una docente proponeva ricorso al Garante nei confronti dell’Istituto Comprensivo Statale in cui operava ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), ha chiesto: la comunicazione dei dati personali che la riguardano contenuti in una nota inviata alla dirigente scolastica dai genitori di alcuni alunni di una classe della quale la stessa è docente, contenente giudizi ed opinioni da questi resi in ordine all’attività didattica da lei svolta; la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento.
Il Garante considerato in particolare, che l’interessata ha eccepito che il diniego precedentemente manifestato dall’istituzione scolastica resistente, relativamente alla sua richiesta di accesso, violerebbe espressamente la normativa in materia di protezione dei dati personali, la quale impone la comunicazione di ogni informazione riferibile all’interessato, ivi compresi dati relativi a giudizi ed opinioni; visti gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché la nota con la quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento; la scuola provvedeva ad ottemperare l’invito del Garante.