Orizzontescuola.it – 22/10/2018 – Fondo Istituto: quante risorse, come usarle, vincoli (di Nino Sabella)
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Il CCNL 2016/18 ha introdotto due importanti novità riguardo alle risorse destinate annualmente alle istituzioni scolastiche.
Le due novità sono:
- l’istituzione del fondo unico denominato “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa“;
- la possibilità di impiegare tutte le risorse disponibili in ciascun anno scolastico, anche per finalità differenti da quelle originarie.
Fondo Unico
Abbiamo già riferito sulle risorse che confluiscono nel Fondo unico, a partire dall’a.s. 2018/19, in Fondo unico miglioramento offerta formativa 2018/19, avviato negoziato al Miur
Utilizzo risorse e vincolo di destinazione
L’articolo 40, comma 6, del CCNL 2016-18 (lo stesso che ha istituito il Fondo unico) predispone che uno specifico contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) individui criteri di riparto (per le finalità indicate nel medesimo CCNL) che permettano alle scuole di utilizzare integralmente le risorse disponibili ogni anno scolastico, comprese quelle non assegnate negli anni scolastici precedenti. Tali risorse, detta ancora l’articolo 40, possono essere impiegate per finalità diverse da quelle originarie.
L’Ipotesi di CCNI “Criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie costituenti il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2018/19“, è stata sottoscritta in data 01/08/2018.
L’articolo 9 del CCNI così prevede:
Con il presente contratto si assicura l’utilizzo integrale delle risorse del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa e le eventuali risorse finanziarie rimaste non distribuite dall’applicazione del presente contratto sono ripartite per singola istituzione scolastica e finalizzate ad incrementare la quota spettante di FIS- Fondo d’Istituto.
Resta ferma la possibilità per la singola istituzione scolastica di definire con la contrattazione integrativa di istituto le finalità e le modalità di ripartizione delle eventuali risorse non utilizzate nell’a.s. 2018-2019, anche per le finalità diverse da quelle originarie ai sensi dell’articolo 40.
Conclusioni
Alla luce di quanto detto sopra, quindi del CCNL 2016/18 e del summenzionato CCNI 2018/19:
- è possibile utilizzare, in ciascun anno scolastico, tutte le risorse del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa, comprese le eventuali risorse non assegnate negli aa.ss. precedenti e le eventuali economie, anche per finalità diverse da quelle originarie;
- l’utilizzo delle economie, senza tener conto del vincolo di destinazione, sarà possibile dall’a.s 2019/2020 (quindi per le risorse non utilizzate nel 2018/19), mentre le eventuali economie 2017/18 manterranno il predetto vincolo;
- le modalità di ripartizione (nel 2019/20) delle eventuali economie 2018/19 possono essere definite in sede di contrattazione di istituto;
- è prevista la ripartizione per ciascuna scuola delle eventuali risorse non distribuite dall’applicazione del CCNI “Criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie costituenti il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2018/19“, risorse che vanno ad incrementare il FIS.