– 22/06/2016 – Accesso agli atti degli esami nella scuola secondaria di I grado (di Katjuscia Pitino)
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L’art.39 dell’Ordinanza Ministeriale n.90 del 21 maggio 2001, “Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore” disciplina l’accesso ai documenti scolastici relativi agli esami.
In detto articolo si richiama esplicitamente la Legge n.241 del 1990 che, come risaputo, dispone sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Nella fattispecie dell’esame di Stato conclusivo del primo di istruzione la richiesta di accesso agli atti e documenti da parte di chi ne abbia interesse deve essere formalizzata al dirigente della scuola; l’art.25 della Legge 241 del 1990, “Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi” al comma 2 specifica che “la richiesta di accesso deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente”.
L’art.22 della Legge 241/1990 così come novellato dalla Legge n.15 del 2005, stabilisce che gli interessati possono esercitare il diritto di accesso qualora “abbiano un interesse diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” edi conseguenza prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi; “l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza” (comma 2). Nella richiesta di visione degli atti degli esami è implicito l’interesse personale vantato dall’alunno di conoscere le motivazioni delle decisioni adottate dagli organi preposti alla valutazione.
Ad esami conclusi tutto il materiale attinente viene sigillato all’interno di un plico, custodito dal dirigente scolastico della scuola che ne è altresì il “responsabile dell’accoglimento delle richieste di accesso e dell’eventuale apertura del plico che contiene gli atti predetti” (art.39, comma1).
L’accesso agli atti deve essere esperito entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende respinta (art.25, comma 4, L. 241/1990); nel caso in cui la domanda di accesso risulti incompleta il responsabile del procedimento (il dirigente scolastico o altro dipendente da lui incaricato) dovrà comunicare agli istanti richiedenti l’accesso, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di mettere in regola l’istanza. La suddetta comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della nuova istanza, corredata dei nuovi elementi richiesti (art.10-bis, L.241 del 1990).
Il diritto di accesso si esercita, come già detto, su richiesta verbale o scritta, non assoggettabile a imposta di bollo, mediante esame e visione degli atti, senza alcun pagamento, o con rilascio di copie informi con rimborso del costo della produzione. A richiesta, le copie possono essere autenticate. (commi 4 e 5, art.39, O.M. n.90 del 2001).
L’art.39 dell’O.M. n.90 del 2001 al comma 2 sostiene che “ai sensi della precitata legge 7 agosto 1990, n.241, e successive disposizioni, tutti gli atti e documenti amministrativi e scolastici, anche interni, relativi alla carriera degli allievi e candidati, compresi gli elaborati scritti e quelli degli scrutini e degli esami, sono oggetto del diritto di accesso di chi vi abbia interesse per la cura e la difesa di interessi giuridici, non necessariamente connesse a ricorsi”. Pertanto, in modo implicito, l’articolo in questione sembrerebbe asserire che la richiesta di accesso sia da accettare comunque, non dovendo esserci prioritariamente la procedura aperta di un ricorso.
L’accesso ai documenti inerenti agli atti degli esami non si esaurisce nella richiesta delle singole prove del candidato, ma può estendersi anche agli altri documenti o atti appartenenti al medesimo procedimento (comma 7, art.39, O.M. n.90 del 2001). Va da sé che è nella facoltà del genitore o di chi ne fa le veci, richiedere di visionare o estrarre copia degli altri documenti che hanno concorso alla formalizzazione del provvedimento finale, in questo caso alla formulazione del giudizio globale di maturità raggiunto dall’alunno e all’attribuzione del voto; questi ultimi scaturiscono infatti da un iter logico-valutativo che ha avuto come filo conduttore i criteri di valutazione, stabiliti dalla commissione d’esame nella riunione preliminare e che ha dato il via all’intero procedimento. I criteri adottati rappresentano il dispositivo di cui le varie sottocommissioni si sono servite allo scopo di garantire l’imparzialità nei giudizi assegnati, evitando di determinare proprio giudizi non aderenti ai suddetti criteri e di creare all’interno della scuola uno sbilanciamento nella valutazione.
L’accoglimento della richiesta di accesso da parte del dirigente scolastico comporterà l’apertura del plico e la redazione di apposito verbale con annessa indicazione dei motivi per cui si è proceduto all’apertura, il tutto alla presenza di personale della scuola; il verbale, sottoscritto dai presenti, verrà successivamente inserito, all’interno del plico da sigillare immediatamente (art.39, comma 1, O.M. n.90 del 2001). Riguardo a questo aspetto procedurale, concomitante all’espletamento dell’accesso, è significativo ricordare che l’art.24 dell’O.M. n.41 del 2012 relativa alle istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, riprende testualmente quanto affermato nell’art.39 dell’O.M. n.90/2001.
La prassi delineata è semplice e si ispira ai principi della trasparenza amministrativa, tuttavia è bene ricordare che l’accesso agli atti degli esami è stato affrontato anche dalla giurisprudenza amministrativa che in varie sentenze ha delineato il principio secondo cui non sia possibile estendere l’accesso alla documentazione relativa a tutti gli altri candidati, non essendo individuabile uno specifico interesse.
La sentenza del TAR Piemonte n.3492 del 2007, ad esempio, non ha accolto la richiesta di accesso agli atti degli esami riguardanti altri candidati sostenendo che “gli elaborati relativi ad altri candidati, nell’ambito del giudizio di maturità non sono destinati, per loro natura, al confronto con quelli di altri candidati, attesa la natura dell’esame che non consiste in una competizione concorsuale, ma si riduce al rapporto tra candidato e Amministrazione, senza coinvolgere anche gli altri candidati in un necessario giudizio di relazione (cfr., per argomento a contrariis, Consiglio di Stato, sez. IV, 13 gennaio 1995, n. 5); Ritenuto, infatti, che la disposizione di cui all’art. 22, comma 1, l. n. 241 del 1990, pur riconoscendo il diritto d’accesso, non ha introdotto alcun tipo di azione popolare. In particolare, l’accesso agli atti è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi direttamente o indirettamente si rivolgono e che se ne possano avvalere per la tutela di una posizione soggettiva, la quale non può identificarsi con il generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività amministrativa; è necessario, infatti, avere un interesse qualificato ed una legittimazione ad accedere alla documentazione amministrativa, il che implica la titolarità di una posizione differenziata e giuridicamente rilevante, che significa non titolarità di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo (ossia posizioni giuridiche soggettive piene e fondate) ma di una posizione giuridica soggettiva che può essere anche meramente potenziale; ciò al fine di evitare che l’accesso si trasformi in azione popolare, posto che il diritto di accesso ai documenti della P.A. non può essere trasformato in uno strumento di «ispezione popolare», «esplorativo» e «di vigilanza» utilizzabile al solo scopo di sottoporre a verifica generalizzata l’operato dell’Amministrazione”.
La sentenza del Consiglio di Stato n.7650 del 2010 sullo stesso argomento ha così definito “il Collegio rileva che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990, “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”. Nel caso concreto, la richiesta di accesso agli elaborati di tutti i compagni di classe appare proprio un inammissibile controllo generalizzato, solo che si consideri che la funzione docente non è diretta alla scelta dei più meritevoli secondo una graduatoria di valore, bensì alla formazione dei ragazzi e alla verifica dei risultati da ognuno di essi conseguiti. Non si tratta pertanto di una procedura comparativa, nella quale potrebbe ipotizzarsi una disparità di trattamento”.
Resta inteso il fatto che l’esercizio del diritto di accesso agli atti degli esami può essere utile a individuare eventuali vizi di forma, illogicità, contraddittorietà manifesta o carenza di motivazione tali da inficiare il percorso logico-valutativo che ha portato alla decisione finale. Tuttavia non è escluso che si possa verificare un’invasione del giudice amministrativo nell’area di competenza della valutazione e del giudizio tecnico-discrezionale, reso dall’organo preposto a tale compito. Il giudizio valutativo espresso dalla commissione d’esame potrebbe correre anche il rischio di essere censurato con la conseguenza di dover rimettere la questione nuovamente nelle mani della commissione.