– 23/08/2016 – Riscatto laurea, come considerare il TFR (di redazione)
Il riscatto della Laurea, ossia dei periodi di studi universitari, influisce sull’anzianità (nel senso che detti periodi vengono computati) e conseguentemente sul trattamento di fine rapporto.
La quota di Tfr, legata ai versamenti effettuati dal lavoratore per il riscatto suddetto, non deve essere sottratta dall’imponibile ai fini Irpef da versare sull’indennità di buonuscita (Tfr). Così ha disposto una sentenza della CTR (Commissione tributaria regionale) del Lazio, che si è espresso in seguito all’appello presentato dall’Agenzia delle Entrate contro un lavoratore che aveva ottenuto una sentenza favorevole in primo grado, ossia dalla Commissione tributaria provinciale.
La CTR ha emesso la suddetta sentenza sulla base dell’art. 2 delle legge n. 482/85, secondo cui dalla base imponibile Irpef non si può sottrarre la parte di indennità di buonuscita collegata ai versamenti effettuati volontariamente dal lavoratore, e del prevalente orientamento della giurisprudenza. Al riguardo, nella sentenza della CTR si fa riferimento a quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 8403/2013 e dalla Corte Costituzionale nella sentenza 42/1992.
La Cassazione evidenzia che, grazie ai versamenti contributivi volontari, è possibile il riconoscimento normativo di un’anzianità convenzionale non riconoscibile senza i citati versamenti.
La Corte Costituzionale, invece, aveva dichiarato la legittimità costituzionale del citato art. 2 della legge n. 482/85.
Chi dovesse riscattare la Laurea, pertanto, non potrà pretendere che sull’Irpef da versare sul TFR venga sottratta la parte legata ai contributi volontari versati per il riconoscimento dei citati periodi di studi universitari.