– 23/09/2016 – Il preposto a scuola: quali sono le responsabilità e come individuare le figure? (di Natalia Carpanzano)
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Spesso la figura del preposto riveste un ruolo centrale nella gestione pratica della sicurezza a scuola, ma chi deve essere nominato e con quali compiti e responsabilità?
La figura del preposto deve essere identificata correttamente, soprattutto in ambiente scolastico.
Le caratteristiche utili alla sua identificazione sono diverse ma tra le principali ricordiamo che il preposto:
- si trova in una posizione di supremazia gerarchica in seno all’Istituto Scolastico o al plesso di appartenenza, ovvero sovrintende a determinate attività svolgendo funzioni di controllo e sorveglianza
- assicura per se e per i colleghi subordinati l’osservanza delle direttive del DS (circolari)
- controlla che l’attività lavorativa venga svolta in conformità delle norme di sicurezza e delle regole di prudenza ed igiene
- ha l’obbligo di riferire al Dirigente Scolastico eventuali anomalie ed omissioni.
Per essere “preposti”, dunque, per non è necessaria alcuna “delega” come definite dal D.Lgs. 81/2008, art. 16.
Per essere preposti servono essenzialmente due condizioni:
• esercitare di fatto un potere di comando verso altri soggetti
• essere riconosciuto dagli altri ad essere comandati.
È tuttavia consigliabile, in un’ottica di corretta e trasparente gestione, che venga redatta
una lista delle persone individuate come preposti in ogni scuola, indicando, per ognuno di questi e
in modo preciso, i soggetti nei confronti dei quali si intende esercitato tale ruolo (per esempio nei diversi plessi o laboratori).
La suddetta “formalizzazione” è necessaria anche al fine di adempire agli obblighi di formazione
nei loro confronti. Infatti, oggi il D.Lgs. 81/08, art. 37 comma 7 obbliga il datore di lavoro
ad assicurare ai preposti la dovuta formazione e ad accertarsi che gli stessi abbiano il potere
di ordinare ai lavoratori subordinati di tenere un determinato contegno in termini di sicurezza.
Gli obblighi del preposto sono definiti all’art. 19 del D.Lgs. 81/08:
- Sovrintendere e vigilare sull’osservanza, da parte dei colleghi, dei loro obblighi, delle disposizioni del DS e dell’uso di DPI
- Richiedere l’osservanza delle misure di emergenza e dare istruzioni affinché i colleghi e gli alunni, in caso di pericolo grave, abbandonino i luoghi pericolosi
- Segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico le deficienze dei mezzi e delle attrezzature e di DPI e ogni altra condizione di pericolo
- Frequentare appositi corsi di formazione.