Orizzontescuola.it – 24/01/2018 – Accorpamento istituti, quali docenti perdono il posto? Criteri per l’individuazione e casistiche (di Giovanna Onnis)
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Il dimensionamento scolastico determina annualmente l’accorpamento di due o più istituzioni scolastiche che singolarmente non potrebbero mantenere la loro autonomia in quanto non rispettano i requisiti indicati dalla normativa in relazione al numero di iscritti.
I provvedimenti di accorpamento vengono, quindi, adottati in base a quanto stabilito, in relazione agli indici numerici di riferimento, dal DL n.98/2011 convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha portato a 600 per gli istituti secondari di secondo grado e a 1000 per i nuovi istituti comprensivi il numero minimo di studenti per il riconoscimento dell’autonomia.
L’accorpamento può riguardare due o più istituzioni scolastiche dello stesso ordine o grado di istruzione o anche di ordine o grado diverso.
PIANO DIMENSIONAMENTO ANNUALE
Le scuole che non rispettano i parametri numerici stabiliti dalla succitata normativa perdono, quindi, la loro autonomia e devono essere accorpate ad altre istituzioni scolastiche secondo un piano di dimensionamento stabilito annualmente.
Come abbiamo sottolineato nel nostro articolo, gli Uffici Scolastici Regionali e le Regioni stanno approvando e pubblicando i Piani di dimensionamento scolastici per il prossimo anno 2018/19
NUOVE GRADUATORIE INTERNE DI ISTITUTO
In seguito al dimensionamento scolastico, le istituzioni coinvolte dovranno redigere nuove graduatorie interne di istituto che dovranno tener conto delle conseguenti modifiche nell’organico, modifiche che coinvolgeranno tutti i docenti titolari o con incarico triennale in ognuna delle scuole facenti parte della nuova istituzione creatasi in seguito al dimensionamento.
Ai fini della formulazione delle graduatorie si applicano i criteri previsti negli articoli del CCNI relativi all’individuazione del perdente posto (art.19 per scuola dell’infanzia e primaria e art.21 per scuola secondaria I e II grado) e risulta valida la tabella di valutazione dei titoli e dei servizi per le parti riferite ai trasferimenti d’ufficio e all’individuazione del soprannumerario.
Le precedenze comuni indicate nell’art.13 comma 2, vengono considerate solo ai fini dell’esclusione dalla graduatoria per l’individuazione dei perdenti posto e non anche ai fini della riassegnazione della titolarità nell’ambito del singolo dimensionamento.
DOCENTI SOPRANNUMERARI
A seconda della nuova realtà scolastica saranno, quindi, diversi i criteri per l’individuazione dei docenti soprannumerari.
Come chiarisce l’art.18 del CCNI sulla mobilità, ai fini dell’individuazione del personale docente soprannumerario si possono distinguere i seguenti casi:
A) Unificazione nella scuola secondaria di I e II grado
B) Dimensionamento dei circoli didattici e/o istituti comprensivi, per la relativa parte di organico
C) Dimensionamento di istituti nella scuola secondaria di I e II grado
D) Succursali e/o corsi, che a seguito del dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni scolastiche funzionanti nello stesso comune
Analizziamo ora cosa stabilisce la normativa in relazione ai criteri utilizzati nelle diverse situazioni indicate
I DIVERSI CASI
A) Unificazione nella scuola secondaria di I e II grado.
Nel caso in cui provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica realizzino unificazioni di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine o grado, gli effetti sul trattamento degli eventuali soprannumerari sono i seguenti:
1)le istituzioni dello stesso grado, ordine e tipo danno luogo ad un unico organico dell’autonomia ed i docenti titolari di tali istituzioni confluiscono in un’unica graduatoria ai fini dell’individuazione dei perdenti posto;
2)le istituzioni che nel processo di unificazione con altre scuole non possono realizzare un unico organico dell’autonomia, perché appartenenti a diverso grado, continueranno ad essere sede di organico ed i docenti ivi titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell’individuazione dei perdenti posto.
B) Dimensionamento dei circoli didattici e/o istituti comprensivi, per la relativa parte di organico
Nella scuola primaria e dell’infanzia l’individuazione del perdente posto avviene come segue:
1) nel caso di unificazione di più circoli e/o di istituti comprensivi tutti i docenti titolari dei circoli e/o istituti comprensivi che sono confluiti interamente nel nuovo circolo e/o istituto comprensivo entrano a far parte di tale circolo e/o istituto comprensivo e formano un’unica graduatoria, distinta per tipologia, per l’individuazione del perdente posto;
2) nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, singoli plessi o scuole dell’infanzia confluiscano in altro circolo o istituto comprensivo, tutti i docenti titolari nel circolo e/o istituto comprensivo ed assegnati, nel corrente anno scolastico, dal dirigente scolastico sui plessi medesimi o sulle scuole dell’infanzia medesime possono esprimere, al fine di garantire la continuità didattica, un’opzione per l’acquisizione della titolarità nel circolo e/o istituto comprensivo di confluenza. L’ufficio territorialmente competente, sulla base di tale opzione, prima delle operazioni di mobilità, procede all’assegnazione di titolarità dei predetti docenti nei circoli e/o istituto comprensivo in cui sono confluiti i plessi e le scuole dell’infanzia. Ai fini dell’individuazione dei soprannumerari in ciascuno dei circoli e/o istituti comprensivi di arrivo si procede alla formulazione di un’unica graduatoria comprendente sia i docenti già facenti parte dell’organico del circolo e/o istituto comprensivo medesimo sia i docenti neo-titolari a seguito della precedente operazione di modifica della titolarità.
I docenti in servizio nel plesso che è confluito in un altro circolo e/o istituto comprensivo che non optano, rimangono a far parte dell’organico del circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità ai fini dell’individuazione dei soprannumerari, mentre diventano automaticamente soprannumerari qualora il circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità sia stato soppresso. In quest’ultimo caso i titolari individuati soprannumerari usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall’art. 13 del CCNI.
C) Dimensionamento di istituti nella scuola secondaria di I e II grado
Con la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria di I grado (ivi compresi gli istituti comprensivi) o di II grado o di una sezione staccata con organico autonomo, e l’attribuzione delle relative classi a più istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello stesso comune, i docenti titolari della scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti secondo le seguenti modalità.
L’ufficio scolastico territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un’unica graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche o sezioni staccate con organico autonomo coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte.
I docenti provenienti dalla scuola o dalle scuole di cui è cessato il funzionamento, non individuati come perdenti posto, verranno assegnati sui posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento in ordine di graduatoria ed in base alla preferenza espressa.
I docenti delle istituzioni non soppresse individuati come soprannumerari e gli ex titolari della scuola soppressa individuati come soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall’art. 13 del CCNI
D) Succursali e/o corsi, che a seguito del dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni scolastiche funzionanti nello stesso comune
Nel caso in cui le succursali e/o i corsi, a seguito di dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni scolastiche dello stesso ordine o tipo funzionanti nello stesso comune, il personale docente dell’istituto che, ancorché esistente, ha subito una riduzione di classi ha titolo a transitare nell’istituto di confluenza mediante esercizio di opzione con le seguenti modalità.
L’ufficio scolastico territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un’unica graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte.
I docenti non perdenti posto sono assegnati, a domanda e in ordine di graduatoria, con priorità sui posti della scuola di precedente titolarità e, in subordine, sui restanti posti rimasti liberi in una delle scuole derivanti dalla stessa operazione di dimensionamento.
I docenti individuati come soprannumerari hanno titolo ad usufruire della precedenza al rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto della stessa operazione di dimensionamento.
E) Qualora nei processi di dimensionamento di cui alle precedenti lettere C) e D) non si realizzi un unico organico, in quanto le istituzioni scolastiche continueranno ad essere appartenenti a diverso grado, i docenti ivi titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell’individuazione dei perdenti posto.
Ove invece intervenga la chiusura del punto di erogazione del servizio nelle tipologie di scuole di cui sopra con l’attribuzione delle relative classi o alunni ad altro istituto ubicato in diverso comune il personale docente titolare dell’istituto o punto di erogazione del servizio cessato ha titolo a transitare mediante esercizio di opzione nell’istituto di confluenza secondo l’ordine di graduatoria della scuola di provenienza sino alla concorrenza delle disponibilità di organico della nuova scuola.
Qualora il docente non eserciti la suddetta opzione, diventa automaticamente perdente posto.
I titolari del punto di erogazione soppresso individuati come soprannumerari usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, nell’istituto di confluenza, come previsto al punto II) dall’art. 13 del CCNI. A tal fine gli stessi possono presentare domanda condizionata utilizzando come sede di precedente titolarità il codice della nuova scuola in cui sono confluite le classi o gli alunni.
F) Nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, si determini la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria, di una succursale, sezione staccata, e/o di corsi senza attribuzione delle relative classi o alunni ad altro istituto, i titolari del punto di erogazione soppresso sono individuati come perdenti posto e trattati secondo quanto previsto dai successivi articoli e usufruiscono delle precedenze di cui ai punti II) e V) dell’art. 13 del CCNI a partire dall’anno successivo in una scuola del comune di loro scelta.
NUOVA TITOLARITÀ E DOMANDA DI TRASFERIMENTO
I docenti che, in seguito a dimensionamento, hanno acquisito la titolarità nella nuova istituzione scolastica, hanno titolo a produrre domanda di trasferimento negli stessi termini previsti per i docenti perdenti posto. Il personale trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda ovvero a domanda condizionata nell’ottennio precedente da una istituzione scolastica coinvolta nelle operazioni di dimensionamento, mantiene il diritto al rientro alle condizioni previste dall’art. 13, comma 1, punto II e V del CCNI.