– 24/04/2017 – Votazione negli organi collegiali: quando può essere segreta, quando nominale? Quando conviene verbalizzare il proprio dissenso? Casistica e la normativa (di Katjuscia Pitino)
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Il dispositivo della votazione palese negli Organi collegiali può realizzarsi attraverso differenti modalità le quali potrebbero essere anche esplicitate all’interno del Regolamento di istituto, in una sezione specifica dedicata all’argomento; in mancanza di espresse disposizioni, la scelta della tipologia di votazione viene proposta di volta in volta dal presidente durante la seduta.
E’ possibile procedere alla votazione di un argomento all’ordine del giorno attraverso l’alzata di mano, alzata e seduta o per appello nominale, rappresentando quest’ultima una delle tante varianti della votazione palese. Secondo quanto disposto dall’art.37 del D.Lgs.297 del 1994 “la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone”.
Tra la votazione per alzata di mano e quella nominale ricorre una differenza sostanziale: ad esempio la votazione nominale si rivela efficace ai fini della conoscenza di quei componenti dell’organo che hanno dichiarato il loro dissenso alla proposta di delibera; le conseguenti rilevazioni nominali andranno pertanto a far parte del processo verbale, quasi sempre redatto in un momento successivo alla seduta. In tal caso sarà necessario allegare al verbale l’elenco nominativo dei voti espressi.
Se al contrario la votazione non è del tipo nominale, ma pur sempre palese, il componente dell’organo, in contrasto con la delibera potrà chiedere la verbalizzazione del suo dissenso, non essendo strettamente necessario nella votazione palese non nominale, far segnare a verbale i nomi dei soggetti contrari alla delibera adottata. Resta fermo il fatto che nel caso in cui, durante la seduta e la discussione, un membro dell’organo collegiale abbia la percezione che l’oggetto da deliberare presenti un profilo di illegittimità tale da generare delle responsabilità, risulta opportuno, al contrario, far scrivere a verbale la propria contrarietà, non venendo così, successivamente, a rispondere degli atti votati. La responsabilità collegiale è imputata solo a coloro che hanno espresso voto favorevole.
A tal proposito si richiama l’art.24 del DPR n.3 del 1957 il quale proprio sulla responsabilità degli organi collegiali specifica che “quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di collegi amministrativi deliberanti, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od all’operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso”.
Infine nella votazione a maggioranza occorre dare contezza nel verbale solo dei voti favorevoli e contrari, ma non l’indicazione dei nominativi, (Consiglio di Stato, sez. V, n. 388/1998 – è importante osservare che è ritenuto essere principio generale il fatto che, quando la decisione sia stata presa a maggioranza, si computano solo i voti effettivamente espressi).
Negli organi collegiali un altro tipo di espressione della volontà è costituita dalla votazione tacita o implicita che si realizza tutte le volte in cui membri del collegio, invitati dal presidente ad esprimere la loro volontà, rimangono al contrario in silenzio, in quest’ultima ipotesi il silenzio “ha il valore giuridico di assenso e la proposta si intende approvata all’unanimità (Consiglio di Stato – Sez. VI – decisione 7/3/1972 n. 120).