– 25/05/2016 – La copertura assicurativa degli insegnanti: cosa comprende e cosa no
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Al pari di tutti gli altri lavoratori, anche gli insegnanti godono di una copertura assicurativa, e l’INAIL ha dettato da tempo istruzioni operative in merito alla trattazione dei infortuni durante lo svolgimento della loro attività. Ma per che tipo di attività scolastiche gli insegnanti sono coperti?
I requisiti di assicurabilità dei docenti di scuole pubbliche e private dipendono dal tipo di attività che svolgono, ed in particolare sono coperti nel caso in cui:
- per lo svolgimento della loro attività fanno uso di apparecchiature elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, ecc.), ovvero se frequentano un ambiente attrezzato ove sono presenti tali macchine;
- siano direttamente adibiti alle seguenti attività: esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e esercitazioni di lavoro.
Allo scopo di chiarire ulteriormente l’INAIL ha concettualizzato l’espressione “esercitazione pratica” intendendola come l’applicazione sistematica, costante e quindi non occasionale, diretta all’apprendimento. Da ciò ne consegue l’assimilazione a tale concetto sia delle attività di educazione fisica, svolta nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, sia delle attività ludico-motorie svolte nelle scuole elementari e materne.
Analogamente l’espressione esercitazione di lavoro che deve intendersi come “il risvolto concreto, a mezzo di aiuto strumentale, di un insegnamento teorico previamente impartito”. Rientrano, pertanto, in questa estensione concettuale e quindi equiparabili alle esercitazioni di lavoro i viaggi di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo. Per cui il docente accompagnatore è coperto da assicurazione INAIL allorquando il viaggio rientri nel piano dell’offerta formativa dell’Istituto.
Oltre a ciò l’INAIL stabilisce che le attività di sostegno si configurano come teorico-pratiche, “di assistenza, comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della giornata”; infatti “l’attività dell’insegnante di sostegno, come delineata dall’art. 13, commi 5 e 6 della legge n. 104/1992, comporta un rischio legato non solo alle modalità di svolgimento dell’insegnamento, ma anche alle condizioni psicofisiche dell’alunno affidato alle cure dell’insegnante di sostegno”.
Infine l’INAIL ha ribadito, a scanso di equivoci, che le precisazioni riportate si applicano senza distinzioni tra attività curriculari ed extracurriculari purché rientranti nel P.O.F.