– 25/09/2016 – Obbligo consegna studenti a genitori, necessario riconoscimento economico da Fondo d’Istituto se oltre orario lavorativo (di redazione)
L’insegnante ha l’obbligo della vigilanza nei 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (art. 42 del CCNL/95); durante le ore di lezione; durante gli intervalli (art. 99 del R.D. 965/24) e durante l’uscita dei ragazzi dalla scuola.
Quindi il docente deve vigilare la corretta evacuazione dei locali e accompagnare gli studenti fuori.
Spetta al Consiglio d’istituto l’adozione di un regolamento interno con lo scopo di stabilire le modalità della vigilanza nell’intero periodo delle lezioni.
C’è da ricordare che il docente è responsabile dei danni causati dagli alunni sotto la loro sorveglianza. A definire ciò è l’articolo 591 del codice penale relativo all’abbandono di persone minori o incapaci.
Il codice civile interviene, invece, con l’articolo 2047, relativamente al risarcimento per danno cagionato da incapace dovuto da chi è obbligato alla sorveglianza.
La sentenza della Corte di Cassazione Sez. I n 3074 del 30 marzo ’99, sottolinea come l’istituto ha il dovere di provvedere alla sorveglianza dei minori per tutto il tempo in cui gli sono affidati, cioé fino al subentro reale o potenziale dei genitori o di persona incaricata.
Secondo la cassazione c’è dunque obbligo di attesa ed esclude l’autorizzazione dei genitori alla scuola per il rientro a casa dei minori non accompagnati.
Il responsabile è sempre il docente, le cui responsabilità non sono derogabili.
E’ chiaro che l’obbligo di attesa dei genitori (come indicato dalla sentenza in questione), soprattutto per quanto riguarda i docenti delle secondarie, viene spesso ignorato affidandosi alla buona sorte (sebbene fatti di cronaca scolastica recente ci abbiano raccontato di scuole che chiedono ai docenti di consegnare studenti della secondaria di I grado ai reltivi genitori). In tal caso sarebbe buona prassi segnalare alla dirigenza scolastica gli studenti che all’uscita non sono stati prelevati dai genitori.
Resta, comunque, un diritto da parte dei docenti un riconoscimento economico per il tempo speso oltre gli accordi contrattuali che può essere previsto a livello di contrattazione d’istituto.