Orizzontescuola.it – 26/02/2019 – Visite fiscali scuola: regole e reperibilità per la malattia dei docenti (di redazione)
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Alla luce delle recenti novità in tema di reperibilità alle visite fiscali, vediamo quali sono le regole valide per il settore scuola e per la malattia dei docenti.
Le recenti novità sul fronte della malattia dei dipendenti pubblici e della reperibilità alle visite fiscali secondo le nuove fasce orarie vale anche per i docenti e, più in generale, per il personale ATA e del comparto scuola?
Vediamo quali regole si applicano e quali particolarità riguardano l’ambito scolastico in via esclusiva. All’interno del comparto pubblico infatti, quello scolastico in alcuni casi risponde a dinamiche in parte autonome e sui generis per via della funzione didattica che va garantita nell’arco di tutto l’anno scolastico. Pensiamo ad esempio alla pensione, agli scioperi o alle ferie. Cosa succede per la malattia dei docenti e quali regole vengono applicate per le visite fiscali dei professori e del personale scolastico?
Non sono casi rari se si considera che l’ambiente scolastico, a contatto con alunni (bambini o ragazzi) è uno di quelli che maggiormente espone al rischio di contagio influenzale.
Cosa deve fare l’insegnante che si ammala: comunicazione e certificato medico
Secondo le regole vigenti, l’insegnate impossibilitato a recarsi a scuola per un evento morboso che lo rende temporaneamente inidoneo al lavoro, deve darne comunicazione entro la prima ora di lezione del primo giorno di malattia, contestualmente all’indirizzo di reperibilità per eventuale visita fiscale.
Rispetto a tutti gli altri lavoratori, nel comparto scuola emerge impellente l’esigenza di garantire la continuità delle lezioni e la vigilanza sulle classi quindi servono paletti per regolarizzare le assenze.
Visite fiscali insegnanti: orari e fasce reperibilità e casi di esenzione
Per quanto riguarda gli orari in cui i docenti e il personale ATA sono soggetti a visita fiscale, valgono le fasce previste per i dipendenti pubblici: la mattina dalle 09:00 alle 13:00 e il pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00. Ricordiamo che al momento non è stata approvata l’unificazione delle fasce orarie per dipendenti pubblici e privati.
Sono ammesse più visite fiscali per la stessa assenza, anche durante lo stesso giorno. Il medico può inoltre bussare anche di domenica e festivi.
Per tutti i casi particolari di esonero dalla visita fiscale nel settore scuola, clicca qui: troverai approfondimenti sulla portata del codice E nel certificato medico, l’elenco delle malattie tabellari A, le regole in caso di infortunio a scuola o nel tragitto casa-scuola e altre fattispecie particolari che esonerano i docenti dall’obbligo di reperibilità.
La regola generale è che nelle fasce orarie di reperibilità deve essere presente all’indirizzo segnalato nel certificato il docente in malattia tutte le volte in cui uscire potrebbe essere una condotta in grado di ritardare il tempo di guarigione o aggravare lo stato di salute. In caso di febbre non c’è dubbio in questo senso ma un esempio che dà spesso luogo a dibattito è ad esempio quello dell’insegnante a casa per depressione. Deve comunque sottostare al divieto di uscire durante l’assenza da scuola?
Inoltre è bene chiarire che essere a casa non basta: bisogna essere reperibili. Questo significa, ad esempio, che se nel certificato è riportato l’indirizzo sbagliato o se il citofono non funziona, la colpa non potrà essere del medico Inps.
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Il docente irreperibile senza giustificazione rischia la decurtazione dello stipendio pari al 100% per i primi 10 giorni di malattia e del 50% per quelli successivi. Vengono concessi 15 giorni di tempo dalla visita fiscale non andata a buon fine per fornire giustificazione dell’assenza.
Assenza docenti per malattia figlio: diritti e stipendio
Chiudiamo con un breve accenno al caso in cui invece ad essere malato è il figlio dell’insegnante. L’art 12 comma 5 del CCNL Scuola prevede che fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi stabiliti dall’art. 47, comma 1, del D. L.gs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri siano riconosciuti 30 giorni per ogni anno di età del bambino, computati nel completo per ambo i genitori, di assenza retribuita.