Orizzontescuola.it – 26/05/2018 – Ferie docenti e ATA come funzionano? Giorni di cui usufruire e giorni da monetizzare (di Gianlorenzo Perri)
Tutti gli altri contenuti di www.orizzontescuola.it
Il contratto nazionale prevede che il personale Docente ed ATA assunto a tempo indeterminato, ogni anno ha diritto ad un periodo di ferie retribuite pari a 32 giorni lavorativi complessivi. Il personale Docente ed ATA neo-assunto, nei primi tre anni di servizio, ha diritto a 30 giorni lavorativi di ferie complessivi. Superato tale periodo i giorni spettanti sono 32.
Per il calcolo delle ferie del personale ATA, il cui orario di lavoro è distribuito su cinque giorni, il 6, al fine del computo delle ferie, viene considerato come lavorativo. Nel caso tale personale usufruisse dei giorni di ferie per periodi inferiori alla settimana i giorni fruiti devono essere calcolati in rapporto di 1,2 per giorno di ferie effettivamente fruito.
Per il periodo estivo (1 luglio – 31 agosto) la fruizione delle ferie deve essere effettuata garantendo al dipendente la fruibilità delle ferie per almeno 15 giorni continuativi.
Il personale Docente di ogni ordine e grado è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche (giorni stabiliti dal calendario scolastico regionale) con esclusione dei giorni in cui si svolgono gli scrutini, le attività valutative e gli Esami di Stato.
Nel resto dell’anno, a condizione che vi sia la possibilità di sostituire il personale e che non vi siano costi aggiuntivi per l’Istituzione scolastica, è consentito usufruire delle ferie per un massimo di 6 giorni.
In caso il personale docente o educativo durante l’anno non abbia usufruito delle ferie per esigenze di servizio, per motivi personali o di malattia potrà fruire delle stesse nell’anno successivo (esclusivamente nei periodi di sospensione delle attività didattiche)
Diversamente il personale ATA che non ha usufruito delle ferie durante l’anno scolastico, sentito il parere del DSGA, potrà di norma usufruirne entro il mese di aprile dell’anno successivo.
Quanto appena descritto non è da considerarsi però una procedura sistematica. Le ferie infatti, sono un diritto ma anche un dovere e devono essere richieste e concesse entro l’anno di riferimento.
Il periodo di malattia, in caso di ricovero ospedaliero o in caso di malattia superiore a tre giorni, insorto durante lo svolgimento delle ferie interrompe le stesse. L’interruzione si prefigge anche nel caso della malattia del bambino che dà luogo al ricovero ospedaliero, a richiesta del genitore.
Nel caso in cui le ferie dovessero essere interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto ad un rimborso sia per le spese documentate sostenute per recarsi al luogo di lavoro, sia per quello di rientro presso il luogo in cui si svolgono le ferie; ha diritto, inoltre, ad un rimborso per le spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
Il personale con contratto part-time verticale (che svolge attività lavorativa solo in taluni giorni della settimana) ha diritto alle ferie in proporzione ai giorni lavorati nell’anno.
Per calcolare quanti giorni spettano al personale in regime di part-time che lavora x giorni su 6 a settimana ed ha un servizio di almeno 3 anni, è necessario applicare la seguente formula:
Per il personale con contratto part-time orizzontale (che svolge attività lavorativa tutti i giorni della settimana ma con un minor numero di ore) il calcolo delle ferie è associabile al personale con contratto full-time.
Per quanto riguarda il personale Docente e ATA a tempo determinato, supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Questo NON vale solo per il personale con contratto a tempo determinato con scadenza al 31/8 e al personale con contratto a tempo indeterminato in normale servizio.