– 27/10/2017 – Esami di idoneità per candidati esterni primaria e media: quali requisiti per sostenerlo? (di Giovanna Onnis)
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L’accesso agli esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione è regolamentato dagli articoli 10 e 23 del Decrerto Legislativo n.62/2017 dove sono state definite le norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed esami di Stato.
Nell’art.10 del succitato Decreto vengono, infatti, stabilite le regole da seguire e i requisiti necessari per accedere agli esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione e l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti.
Nell’art.23 si prende in esame, invece, il caso di studenti che usufruiscono dell’istruzione parentale
Si tratta di importanti disposizioni riprese dalla nota ministeriale n.1865/2017 dove si esplicita chiaramente il requisito d’età necessario per sostenere gli esami di idoneità, requisito che chiaramente risulterà differente a seconda della classe per la quale si sostiene l’esame e a seconda dell’ordine di istruzione (scuola primaria o secondaria I grado), come di seguito indicato.
Possono accedere all’esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria
coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell’anno in cui sostengono l’esame,
rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo e il nono anno di età.
Possono accedere all’ esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di
primo grado, coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell’anno in cui
sostengono l’esame, rispettivamente, il decimo, l’undicesimo e il dodicesimo anno di età.
Quali categorie di studenti sono tenuti a sostenere l’esame di idoneità nel primo ciclo di istruzione?
Devono sostenere l’esame di idoneità coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:
1- studenti in istruzione parentale che devono sostenere annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, in qualità di candidati esterni, presso una scuola statale o paritaria, ai fini della verifica dell’ assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Come chiarisce il MIUR, i genitori o gli esercenti la potestà parentale, che intendono provvedere in proprio all’istruzione di minori soggetti all’obbligo di istruzione, devono rilasciare al Dirigente scolastico della scuola viciniore un’apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della “capacita tecnica o economica“ per provvedervi. Il Dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza. A garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore e tenuto a sostenere un esame di idoneità all’anno scolastico successivo.
Nel succitato art.23 del Decreto Legislativo n.62/2017 si chiarisce, infatti, che, “in caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza”
2- studenti che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali (legge n. 27/2007) che devono obbligatoriamente sostenere l’esame di idoneità ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, solo al termine del quinto anno di scuola primaria.
Nel succitato art.10 comma 3 del Decreto Legislativo n.62/2017, si chiarisce, infatti, che “In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell’alunna e dell’alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli alunni sostengono l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria”
3- studenti che si trasferiscono da una scuola privata ad una scuola statale o paritaria
4- studenti che hanno frequentato una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall’ordinamento estero, che devono sostenere l’esame di idoneità se intendono iscriversi ad una scuola statale o paritaria
Entro quali termini deve essere presentata la domanda per sostenere l’esame di idoneità?
La richiesta di sostenere l’esame di idoneità deve essere presentata di norma entro il 30 aprile, dai genitori degli studenti o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al Dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, dove viene costituita una specifica commissione
Come sono composte le commissioni per gli esami di idoneità?
La composizione delle commissioni per gli esami di idoneità cambia a seconda della classe e dell’ordine di istruzione interessato.
Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti di scuola primaria.
Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti del corrispondente grado scolastico.
A chi compete la predisposizione delle prove per l’esame di idoneità?
La predisposizione delle prove d’esame è competenza esclusiva della commissione d’esame che deve attenersi a quanto stabilito nelle Indicazioni nazionali per il curricolo.
Si chiarisce, inoltre che l’esito dell’esame è espresso con un giudizio di idoneità o di non idoneità.
I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.