– 27/11/2015 – Visita specialistica fuori Regione: è possibile imputare a malattia anche i giorni di viaggio (di Paolo Pizzo)
Il TAR Lazio, con sentenza n. 5714 pubblicata in data 17 aprile 2015, annulla la circolare della FP n. 2/2014 ribadendo il principio che l’assenza per effettuare visite specialistiche, terapie accertamenti diagnostici è ben diversa dall’assenza per motivi personali/familiari.
Pertanto si può ricorrere all’assenza per malattia la cui discrezionalità non è in capo all’Amministrazione, la quale non può limitare il dipendente o costringerlo alla fruizione di permessi che per loro natura sono diversi dall’istituto della malattia.
Giova ricordare che il CCNL/2007 non regolamenta in maniera specifica le visite specialistiche, per sottoporsi alle quali il dipendente ha tre possibilità:
- Assentarsi per motivi di salute (art. 17), presentando al rientro un certificato che attesti l’effettuazione della visita stessa;
- Chiedere un giorno di permesso retribuito per motivi personali (art. 15);
- Chiedere un permesso breve (art. 16);
Il ricorso all’uno o all’altro istituto dipende dalle circostanze concrete, tra cui anche la durata dell’assenza, dalle valutazioni del dipendente e del medico competente (che redige il certificato o la prescrizione).
Dopo la sentenza del TAR sopra citata, l’unico riferimento attualmente in vigore è l’art.55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs.n.165/2001 il quale stabilisce: “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.
In base a tale normativa, come evidenziato anche dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.10/2011 (anche quest’ultima circolare rimane in vigore annullata quella successiva dal TAR), ai fini della giustificazione dell’assenza per visite o prestazioni specialistica come assenza per malattia è sufficiente la presentazione da parte del dipendente della semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privati che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive (la giustificazione, ad esempio, che le medesime potevano essere effettuate solo in orari coincidente con quello di lavoro).
Il lavoratore può quindi imputare a malattia la visita presentando poi la certificazione rilasciata dalla struttura come disposto dalla legge citata.
La stessa cosa può fare per eventuali giorni di viaggio, imputarli quindi anch’essi a malattia allo stesso modo, come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 301/1996, la quale dispone che nell’assenza possono essere ricompresi i giorni del viaggio: nel caso in cui la struttura pubblica o privata si trovi in un’altra città e il personale avesse bisogno dei giorni di viaggio per raggiungere la struttura, questi devono essere conteggiati e considerati a tutti gli effetti come “assenza per malattia”.