– 27/12/2015 – Pagamento vacanze di Natale ai supplenti: cosa si deve intendere per “unica soluzione” di assenza del titolare. Chiarimenti per le segreterie (di Paolo Pizzo)
Ci scrivono diverse segreterie in merito alla questione dell’eventuale pagamento al supplente del periodo di sospensione delle lezioni quando il titolare si assenta a partire da 7 giorni prima fino ad almeno 7 giorni dopo il periodo delle vacanze di Natale. E come si debba intendere quel”unica soluzione” di assenza stabilita dall’art 40/3 del CCNL/2007.
L’art. suddetto dispone che “qualora il titolare si assenti in UN’UNICA SOLUZIONE a decorrere da data anteriore di almeno 7 giorni dall’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato nei riguardi del supplente temporaneo venga costituito per l’intera durata dell’assenza, includendovi, quindi, anche il periodo sospensivo delle lezioni.”
Il dubbio nasce da quell’ “unica soluzione” stabilita dalla norma ovvero se intendere che l’assenza del titolare deve ricoprire con un’unica certificazione (o unica richiesta di congedo) tutto il periodo indicato, per esempio dal 16/12 ad almeno il 13/1, oppure è possibile che l’assenza duri sempre lo stesso periodo ma con più certificati ovviamente non intervallati da ripresa del servizio nemmeno formale.
Sulla questione era intervenuta a suo tempo l’ARAN (CCNL/2003) con una interpretazione autentica disponendo che la fattispecie (cioè il pagamento delle vacanze al supplente) si realizza a prescindere da come siano avvenute le modalità di assenza del titolare e cioè sia con unica richiesta di assenza o con più richieste presentate in successione.
Su questa questione è altresì utile la nota MIUR Prot. AOODGPER n. 13650 Roma, 18 DIC. 2013, nella quale veniva chiarito che
“in relazione a quest’ultima circostanza risulta che il diritto del supplente al pagamento del periodo di sospensione delle lezioni può non rappresentarsi immediatamente all’atto della redazione del primo contratto e, in tali casi, può rendersi necessario provvedere alla contrattualizzazione e alla liquidazione del periodo sospensivo con specifico contratto a parte solo quando vi sia certezza che si siano realizzate le condizioni previste dalle disposizioni in esame. A tal fine è in corso di predisposizione da parte dell’Amministrazione uno specifico modello di contratto che consenta di provvedere per il periodo di sospensione delle lezioni, contenente indicazioni riepilogative circa i periodi di precedenti contratti che cumulativamente danno luogo al diritto alla contrattualizzazione del periodo in questione.”
Pertanto la questione è abbastanza chiara.
“Unica soluzione” di assenza del titolare è in riferimento al fatto che lo stesso non deve risultare mai in servizio da almeno 7 giorni prima la sospensione delle lezioni ad almeno 7 gg dopo la ripresa delle stesse, ma che tale assenza può seguire più certificazioni o richieste di congedo l’una ovviamente successiva all’altra senza soluzione di continuità per il periodo indicato dalla norma.
Pertanto anche più periodi di assenze del titolare (ad esempio diversi certificati medici), pure imputabili a cause diverse (ferie e malattia), vanno considerati ai fini del computo del periodo di sospensione delle lezioni nel contratto di lavoro dei supplenti, a condizione però che si tratti di un’assenza continuativa che copra anche il periodo di sospensione delle lezioni.
Per chiarire meglio la questione ricordiamo uno dei nostri esempi riportati nelle nostre guide:
Il titolare già assente da almeno 7 gg. prima della sospensione delle lezioni è sostituito da un supplente fino all’ultimo giorno di lezione (es. 22/12). Non ha però prodotto una certificazione di assenza fino al 22/12 ma direttamente fino ad un giorno che ricade all’interno della sospensione delle lezioni (es. il 2 gennaio). Pensiamo per esempio al caso di una interdizione o maternità o infortunio dal lavoro o comunque altra assenza.
In questo caso il contratto del supplente è fino al 22 ma ancora non è possibile sapere se il titolare continuerà o meno l’assenza. Quindi la scuola per ora dovrà attendere.
Pertanto, se il 3 gennaio, rimanendo nell’esempio citato, il titolare non dovesse prorogare l’assenza, si è nel caso in cui il titolare “rientra in servizio” e quindi al supplente non è riconosciuto il periodo di sospensione delle lezioni anche se lo stesso titolare dovesse riassentarsi a partire dal 7 gennaio.
Se, invece, il 3 gennaio, rimanendo sempre nell’esempio citato, il titolare dovesse prorogare l’assenza per almeno 7 gg. dopo il 6 gennaio, il contratto del supplente deve essere prorogato a partire dal 23/12, senza quindi nessuna interruzione, fino alla data ultima di assenza del titolare (che ovviamente dovrà superare di almeno 7 gg. il 6 gennaio).