Orizzontescuola.it – 28/01/2020 – Terapie invalidanti per gravi patologie: quali agevolazioni per docenti e ATA [GUIDA] di Paolo Pizzo
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Terapie invalidanti per gravi patologie. Quali agevolazioni per il dipendente della scuola. Come si deve comportare la scuola. Come considerare le assenze. Guida.
NORMATIVA
In via preliminare, occorre precisare che la contrattazione, nei diversi comparti del lavoro pubblico, non ha previsto norme specifiche applicabili ai soli soggetti affetti da patologie oncologiche. Infatti, la tutela di tali malattie si inserisce in un quadro più ampio di agevolazioni riconosciute ai dipendenti affetti da patologie gravi che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.
Per il personale delle Scuola l’art. 17 comma 9 (art. 19 comma 15 per il personale a tempo determinato) del cit. CCNL in deroga alla regolamentazione ordinaria delle assenze per malattia, ha previsto l’applicazione di una disciplina più favorevole per le assenze dovute a gravi patologie disponendo che: “in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione”.
È da subito utile evidenziare che la norma contrattuale non richiede solo la presenza di gravi patologie ma anche la contestuale necessità di ricorso a specifiche terapie, temporaneamente e/o parzialmente invalidanti: i due elementi, tra loro inscindibili, costituiscono il presupposto per l’applicazione della normativa in questione.
AGEVOLAZIONI PER IL DIPENDENTE
Ai sensi di tale disposizione, quindi, non incidono sul periodo di conservazione del posto tutte le assenze dovute a patologie gravi che comportano l’effettuazione di terapie, temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, con ricovero ospedaliero e day hospital.
A tal proposito è bene precisare che sono ricompresi nel beneficio contrattuale anche i giorni utilizzati per l’effettuazione delle terapie in ambiente extra-ospedaliero, ad esempio al domicilio.
A ciò si aggiunge un altro fattore importante da tenere in considerazione: a differenza di altri Comparti (ad es. Sanità e Ministeri) il CCNL della Scuola prevede che ai fini del beneficio vanno altresì ricomprese le giornate di assenza dovute agli effetti diretti e/o collaterali provocati dalle citate terapie, purché anch’essi certificati secondo la normativa vigente. Pertanto anche per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione e le altre agevolazioni previste.
In tutte le giornate specificate il dipendente ha diritto, in ogni caso, all’intera retribuzione prevista dal comma 8, lett. a) del cit. art. 17 e non è tenuto all’osservanza delle fasce orarie di reperibilità. Non avrà altresì la decurtazione stipendiale riferita ai primi 10 giorni di assenza.
Attenzione! Non esiste un limite di assenze superato il quale la malattia non rientri nella “grave patologia”: qualsiasi periodo, senza limiti di durata, rientra nei benefici in questione, se rispetta i criteri e le modalità anzidette.
Ogni altro periodo di malattia non riconducibile a tali ipotesi, rientra nel calcolo del periodo di comporto di assenza per malattia di cui all’art. 17 (commi 1 e 8) e 19 del cit. CCNL.
COSA SI INTENDE PER “GRAVE PATOLOGIA”
Il Decreto Legislativo 29 aprile 1998, n. 124 che reca “Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell’articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n. 449” e successive modificazioni ed integrazioni, come pure i Decreti del Ministero della Sanità n. 329/99 e 279/2001 riguardano le malattie croniche o invalidanti e le malattie rare che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria.
Questa normativa, pertanto, non è applicabile alla valutazione delle patologie gravi e delle relative terapie invalidanti per le quali è prevista la retribuzione intera e la esclusione dal computo dei limiti massimi di assenza per malattia che devono essere valutate di volta in volta, caso per caso, dal medico della Azienda USL.
Per lo stesso motivo non è di per sé sufficiente essere in possesso della certificazione di handicap anche grave e di invalidità civile anche al 100% con indennità di accompagno.
Il CCNL Scuola, a differenza dei contratti di altri comparti (CCNL Comparto Ministeri e CCNL Autonomie Locali) non individua tassativamente i casi qualificabili come gravi patologie, dai quali originano i benefici previsti.
Pertanto, la definizione di tali patologie spetta soltanto agli organi sanitari a ciò deputati, nulla potendo obiettare altre istituzioni a ciò non dedicate.
LA VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
L’assenza di una specifica classificazione delle “gravi patologie” potrebbe dar luogo (come, effettivamente, in alcuni casi, ha dato luogo) ad una vera e propria ipotesi di “eccesso di potere direttivo” in capo ai dirigenti scolastici. Infatti, gli stessi, pur in difetto di attribuzione del relativo potere, di fatto, ritengono legittima la propria valutazione discrezionale sul se e sul quando si sia in presenza di una grave patologia e, di conseguenza, sul se e sul quando accordare i relativi benefici.
Al fine di scongiurare simili ipotesi di eccesso di potere datoriale, in danno al diritto alla salute, si osserva che, nei casi in cui il lavoratore abbia prodotto una certificazione attestante una grave patologia, riconosciuta tale dalla competente autorità sanitaria pubblica, il Dirigente scolastico dovrà limitarsi a prenderne atto, senza possibilità di ulteriore giudizio.
AUTO SOMMINISTRAZIONE DELLA TERAPIA E DOMICILIO
Sono ricompresi nel beneficio contrattuale anche i giorni utilizzati per l’effettuazione delle terapie salvavita in ambiente extra-ospedaliero, ad esempio al domicilio.
Ove la terapia sia stata prescritta in regime di auto-somministrazione, al fine del riconoscimento del beneficio deve essere prodotta certificazione della ASL o della struttura convenzionata attestante la circostanza che le modalità di erogazione quotidiana delle cure non consentono la presenza in servizio.
Giorni di assenza dovuti alle conseguenze delle terapie
Anche per l’assenza determinata da un temporaneo e/o parziale stato invalidante, causato dalle terapie praticate direttamente dal lavoratore, spetta l’intera retribuzione e le altre agevolazioni previste.
Ai sensi dell’art. 17 comma 9 e 19 comma 15 del cit. CCNL l’esclusione dal computo del periodo di conservazione del posto, per i dipendenti affetti da gravi patologie, comprende infatti anche dei giorni di assenza dovuti alle conseguenze o agli effetti delle terapie.
Ai fini della giustificazione dell’assenza è sufficiente un certificato del medico di famiglia che attesti il nesso causale tra stato invalidante e terapie.
VISITE SPECIALISTICHE DI CONTROLLO DELLE GRAVI PATOLOGIE
È erroneo il convincimento che il beneficio dell’esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia debba riferirsi solo ai casi di assenza per ricovero ospedaliero o day hospital finalizzati esclusivamente alla somministrazione di terapie (temporaneamente e/o parzialmente invalidanti) e non anche alle assenze per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie.
Il richiamo alle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, effettuato dal comma 9 dell’art. 17 CCNL comparto scuola, ha il solo scopo di “qualificare” come grave la patologia e non anche di escludere dal computo dei giorni di assenza per malattia solo il ricovero od il day hospital finalizzati alla loro somministrazione.
Questa seconda interpretazione si appalesa non corretta per due ordini di considerazioni: anzitutto le terapie possono essere effettuate anche presso il domicilio ed anche senza l’ausilio di personale medico, in secondo luogo, essa si pone in aperta violazione del diritto alla salute del lavoratore che, proprio in virtù della gravità della patologia, deve irrinunciabilmente sottoporsi a ciclici accertamenti clinico-strumentali per l’esatta individuazione della terapia e per la prevenzione di ulteriori complicanze.
È noto che periodici controlli, sia di laboratorio sia clinici, sono una condizione indispensabile per ottimizzare l’efficacia terapeutica (Si pensi ai casi di lavoratori affetti da gravi patologie cardiache in terapia con anticoagulanti che devono fare esami del sangue a cadenza regolare per la prescrizione del dosaggio corretto. Od ancora, ai lavoratori affetti da diabete (considerato anche esso grave patologia) che per sorvegliare l’andamento delle generali condizioni metaboliche devono sottoporsi a periodiche visite di controllo per la prescrizione dei giusti dosaggi terapeutici).
A ciò si deve aggiungere che i predetti accertamenti clinico-strumentali richiedono, nella stragrande maggioranza dei casi, la permanenza nell’ambulatorio per l’intero orario di servizio, considerando anche il tempo necessario per rientrare al lavoro. Priva di pregio, pertanto, l’eccezione sollevata da alcuni dirigenti scolastici sulla possibilità di utilizzo dei c.d. permessi orario.
Si può quindi ritenere che tali accertamenti ambulatoriali configurino ipotesi per il riconoscimento, da parte del dirigente scolastico, del beneficio della prestazione economica per intero, senza decurtazioni.
Per completezza, si richiama la circolare INPS n. 192/96 nella parte in cui postula che l’indennità ivi prevista è dovuta se la prestazione sanitaria richieda la permanenza nell’ambulatorio per l’intera giornata lavorativa, considerando anche il tempo necessario per rientrare al lavoro. Risulta inoltre che per aver diritto all’indennità è sufficiente presentare l’attestazione, rilasciata dal medico dell’ambulatorio, della visita effettuata (volendo con la specifica degli orari).
LA DOCUMENTAZIONE CHE IL DIPENDENTE DEVE PRESENTARE A SCUOLA
Il presupposto per l’applicazione dell’art. 17, comma 9, cit. CCNL, è che la patologia, ancorché grave e richiedente il ricovero ospedaliero, comporti la necessità di sottoporsi a terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, ritenute tali o alle stesse assimilabili sulla base del giudizio medico della ASL.
Il relativo certificato medico deve recare espressamente e specificamente i periodi di assenza effettuati per sottoporsi alle suddette terapie.
Ci si riferisce quindi a terapie che, per modalità, tempi di somministrazione effetti diretti e/o collaterali, pongono il dipendente trattato in condizioni di temporanea incapacità alla prestazione lavorativa.
Pertanto, dalla certificazione in possesso del dipendente e da presentare a scuola deve emergere chiaramente che la condizione morbosa è assimilabile ad una patologia grave, per la quale è necessaria l’effettuazione di terapie parzialmente/temporaneamente invalidanti.
L’assenza dal servizio sarà poi giustificata di volta in volta dalla struttura o dal medico che fornisce le singole prestazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente o, come detto in precedenza, nelle modalità previste nei casi di auto somministrazione della terapia o somministrazione al domicilio o nei casi di assenza dovuti alle conseguenze o agli effetti delle terapie o delle visite ambulatoriali/specialistiche ricondotte alla grave patologia.
Le certificazioni presentate dal dipendente non possono essere di contenuto generico ma debbono riportare in modo chiaro e inequivocabile indicazioni specifiche in termini di grave patologia e conseguente terapia.
Qualora nella certificazione presentata dal dipendente non si ricavasse l’effettivo espletamento di terapie invalidanti, i relativi periodi di assenza verranno fatti rientrare nel consueto ordinario conteggio delle malattie.
Riservatezza e privacy
Non possono addursi in merito motivazioni legate a motivi di riservatezza e di privacy perché come puntualmente evidenziato nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 28/09/2010 “esistono però alcune situazioni particolari in cui il datore ha necessità di conoscere la diagnosi. (…) ciò accade nelle ipotesi di esenzione dalla decurtazione della retribuzione e dal regime della reperibilità ai fini della visita fiscale. In queste situazioni l’amministrazione è tenuta ad applicare il regime generale a meno che non abbia la documentazione che consenta di derogarvi ed è innanzitutto interesse del dipendente che si assenta che l’amministrazione abbia tutti gli atti necessari per applicare in maniera corretta la normativa di riferimento”.
In caso di mancata ostensione da parte del lavoratore dei dati ritenuti necessari, l’istituzione scolastica interessata potrà quindi non riconoscere le garanzie contrattuali previste, dandone comunicazione all’interessato.
Affinché quindi siano riconosciute tali garanzie le certificazioni dovranno riportare dei dati ritenuti necessari:
• Assenza per “grave patologia”: Sulla certificazione dovrà essere apposta la dicitura di grave patologia già riconosciuta e il tipo di terapia cui il dipendente è sottoposto.
• Assenza per gli accertamenti ambulatoriali dovuti alla “grave patologia”: sarà sufficiente presentare l’attestazione, rilasciata dal medico dell’ambulatorio, della visita effettuata (volendo con la specifica degli orari).
• Assenza determinata da un temporaneo e/o parziale stato invalidante, causato dalle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti direttamente dal lavoratore: sarà sufficiente presentare un certificato del medico di famiglia che attesti il nesso causale tra stato invalidante e terapie.
CERTIFICAZIONE ONLINE
L’INPS, con la circolare n. 113 del 25 luglio 2013, ha comunicato le modalità tecniche per la predisposizione e l’invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC così come modificate dal decreto ministeriale 18 aprile 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 2012.
Sono stati introdotti nuovi campi nel certificato telematico; tra questi quello che consente la segnalazione dell’esistenza di una patologia grave che richiede terapia.
Pertanto, il medico curante, nel compilare il certificato telematico, può ora barrare il riquadro relativo alla patologia grave che richiede terapia, e detto certificato dovrà essere ritenuto sufficiente dalla scuola ai fini dell’applicazione dei benefici riconosciuti dall’art. 17 comma 9 e 19 comma 15 del cit. CCNL, fermo restando che, come detto in precedenza, la scuola abbia acquisito agli atti la certificazione relativa alla attestazione della grave patologia.