Orizzontescuola.it – 28/12/2017 – Supplenze: posti disponibili dopo il 31/12, competenza del Dirigente. Sì a continuità didattica del supplente. Chiarimenti (di Paolo Pizzo)
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L’art. 7 comma 1 del DM 131/07 dispone che i “posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno”, per i quali si dà luogo a una “supplenza temporanea” fino alle “esigenze di servizio”, sono di competenza del dirigente scolastico.
Pertanto, a differenza di ciò che avviene prima del 31/12, la cui vacanza di un posto è invece di competenza dell’ATP che assegnerà la supplenza alle GAE con termine 30/6 o 31/8, dopo il 31/12 tutte le supplenze assumono la veste giuridica di “temporanea” anche se il posto si rende disponibile per un decesso o comunque un’assenza (es. aspettativa) che ricopre il restante anno scolastico.
Facciamo degli esempi:
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Prima del 31/12: un docente il 3/11 chiede un congedo biennale o un’aspettativa per dottorato di ricerca. Il Dirigente scolastico dovrà necessariamente restituire la disponibilità del posto all’ATP di competenza che dovrà assegnare la supplenza alle GAE con termine direttamente il 30/6.
ATTENZIONE: la stessa procedura andrà seguita per un eventuale posto creatosi a seguito dell’esecuzione di una sentenza giurisdizionale (es. posto di sostegno a seguito di ricorso al TAR), purché ciò avvenga prima del 31 dicembre.
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Dopo il 31/12: un docente il 8/1 chiede un congedo biennale o un’aspettativa per dottorato di ricerca. Il Dirigente scolastico dovrà necessariamente scorrere le Graduatorie di Istituto e assegnare la supplenza con termine ultimo giorno di lezione (es. 9/6) e non il 30/6.
ATTENZIONE: la stessa procedura andrà seguita per un eventuale posto creatosi a seguito dell’esecuzione di una sentenza giurisdizionale (es. posto di sostegno a seguito di ricorso al TAR), purché ciò avvenga dopo il 31 dicembre.
Pertanto, le supplenze temporanee, per ogni altra necessità di supplenza diversa da quelle derivanti da copertura di cattedre e posti resisi disponibili entro il 31 dicembre, sono coperti ai sensi dell’art. 7 del D.M. citato, finché permangano le esigenze di servizio.
Tali “esigenze di servizio” terminano l’ultimo giorno di scuola, salvo ovviamente proroghe contrattuali per gli scrutini ed eventuali esami.
La ragione sta nel fatto che la cattedra vacante o disponibile assume rilievo nella fase provinciale ai fini della disposizione dell’incarico di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche (31/8-30/6).
Una volta decorso il termine del 31/12 di ogni anno tutte le supplenze sono di competenza esclusivamente del dirigente scolastico e per questo “temporanee”, anche se si tratta di coprire un posto resosi disponibile per tutto l’anno.
Un caso molto comune è quando su un supplenza breve vi è già un supplente (es. malattia del titolare) e ad una certa data lo stesso posto si rende disponibile (decesso del titolare oppure aspettativa per tutto l’anno).
In questi casi il supplente ha diritto alla proroga della supplenza per continuità didattica anche se cambia la tipologia dell’assenza?
La risposta cambia anche in questo caso a seconda di quando avviene la vacanza del posto, se prima o dopo il 31/12.
Anche in questo caso è bene fare degli esempi:
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PROROGA DELLA SUPPLENZA AL SUPPLENTE GIÀ IN SERVIZIO
Titolare assente per malattia (o altra tipologia di assenza che si configuri come “temporanea”) dal 20 ottobre al 13 febbraio (non importa se il contratto fino al 13 febbraio abbia avuto delle proroghe/conferme o sia stato unico (potrebbe avere avuto delle proroghe anche all’interno del periodo di interruzione delle attività). Supponiamo che l’ultimo certificato riporti comunque la data del 13 febbraio.
Il supplente sottoscriverà un contratto fino a quest’ultima data.
Il titolare il 14 febbraio (ma anche una data antecedente al 14 purché successiva al 31/12), lascia il posto disponibile causa decesso, oppure perché collocato in aspettativa per dottorato di ricerca o altra assenza per tutto l’anno:
in questo caso al supplente già in vigenza di contratto viene effettuata, ai sensi dell’art. 7 comma 4 del DM 131/07, una proroga del contratto direttamente fino al termine delle lezioni.
La scuola, dunque, non dovrà riscorrere la graduatoria d’istituto ma effettuare un nuovo contratto al supplente che è già in servizio.
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CONFERMA DELLA SUPPLENZA AL SUPPLENTE GIÀ IN SERVIZIO
Nel caso ci trovassimo in un periodo di sospensione delle lezioni si applica il comma 5 dell’art 7 del DM 131/07:
Titolare assente per malattia (o altra tipologia di assenza che si configuri come “temporanea”) dal 20 ottobre al 22 dicembre ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni (non importa se il contratto fino al 22 dicembre abbia avuto delle proroghe o sia stato unico. Supponiamo che l’ultimo certificato riporti come data il 22 dicembre).
Il supplente sottoscriverà il contratto fino a quest’ultima data.
Il titolare non produce alcun certificato per le vacanze di Natale quindi risulta “presente”, ancorché formalmente, durante le stesse.
Il titolare l’8 gennaio, data della ripresa delle lezioni (ma anche una data antecedente all’8 purché sia in questo caso compresa tra l’1 e l’8 gennaio e quindi successiva al 31/12), lascia il posto disponibile causa decesso oppure perché collocato in aspettativa per dottorato di ricerca o altra assenza per tutto l’anno:
in questo caso al supplente già in vigenza di contratto viene effettuata, ai sensi dell’art. 7 comma 5 sopra citato, una conferma del contratto direttamente fino al termine delle lezioni. Il contratto di conferma avrà decorrenza 8 gennaio e scadenza direttamente il termine delle lezioni.
La scuola, dunque, alla ripresa delle lezioni, constatata che l’assenza del titolare (tale da rendere il posto disponibile tutto l’anno) sia successiva al 31/12, non dovrà riscorrere la graduatoria d’istituto ma effettuare un nuovo contratto al supplente che era già in servizio fino al 22 dicembre.
Il contratto avrà decorrenza 8 gennaio.
NOTA BENE:
Se, invece, i casi sopra citati avvenissero in una data anteriore al 31/12, il supplente non avrebbe diritto alla proroga/conferma della supplenza perché il posto disponibile sarebbe di competenza dell’ATP e non del Dirigente scolastico e quindi il supplente già in servizio non potrebbe vantare nessun diritto alla continuità didattica.