Orizzontescuola.it – 29/11/2018 – Permessi per donazione sangue. La guida con tabella (di Gianlorenzo Perri)
Tutti gli altri contenuti di www.orizzontescuola.it
Il dipendente, sia esso in regime di part-time o di full-time, che desidera donare il sangue è tutelato dall’art. 1 L.13 luglio 1967 n. 584; questi ha diritto ad astenersi dall’intera giornata di lavoro in cui viene effettuata la donazione.
I dipendenti devono considerarsi a tutti gli effetti in servizio, anche ai fini del periodo di prova o dell’anno di formazione; essendo considerata giornata lavorativa a tutti gli effetti, non è prevista alcuna decurtazione di stipendio e tale giornata concorre ai fini pensionistici, del TFR e della tredicesima.
Per poter fruire della donazione il lavoratore dovrà presentare domanda o comunicare all’ufficio di segreteria, entro tre giorni antecedenti, il giorno in cui intende effettuare la donazione.
Successivamente deve produrre un certificato nel quale si attesta l’ora, il giorno e il quantitativo di sangue che il dipendente ha gratuitamente donato.
Nel caso, per motivi sanitari la donazione, non potesse essere effettuata o se venisse effettuata parzialmente, il lavoratore dovrà farsi rilasciare un certificato nel quale verrà specificato il giorno e l’ora e l’attestazione della mancata o parziale donazione.
Questi sarà giustificato per il tempo necessario per l’accesso al centro di raccolta del sangue e per il ritorno al lavoro.
Tale assenza, cumulabile con qualsiasi altra tipologia di permesso retribuito, NON deve essere in alcun modo giustificata e viene regolarmente retribuita.
La concessione del permesso (accertate che vi siano le tempistiche necessarie tra una donazione e l’altra) è obbligatoria. Questa NON può essere ritardata o rinviata anche in presenza di eccezionali esigenze di servizio.
Per far si che la donazione valga come tale, deve essere donato non meno di 250 grammi di sangue. Tale limite non è da considerarsi in caso di donazione di emocomponenti,
Il prelievo deve essere effettuato presso un centro trasfusionale fisso o mobile o un centro di produzione di emoderivati regolarmente autorizzato dal Ministero della Sanità.
E’ previsto che tra una donazione e l’altra intercorrono le seguenti tempistiche:
Il numero massimo di donazioni di sangue intero nell’anno non deve essere superiore a 4 all’anno per l’uomo e per la donna non in età fertile, a 2 per la donna in età fertile
L’intervallo di tempo minimo consentito tra due donazioni di plasma e di 14 giorni;
L’intervallo tra una donazione di plasma e una di sangue intero o di cellule e’ di 14 giorni;
L’intervallo tra una donazione di sangue intero o di cellule e una di plasma e’ di 30 giorni
L’intervallo minimo consentito tra due piastrinoaferesi è di 14 giorni;
L’intervallo minimo tra una donazione di sangue intero ed una piastrinoaferesi è di 30 giorni.
La giornata di riposo deve essere computata in 24 ore a partire dal momento in cui il dipendente si è assentato dal lavoro per il prelievo del sangue.