– 29/03/2017 – Graduatorie ATA 24 mesi: i requisiti d’accesso e tutti i titoli culturali (di Giovanni Calandrino)
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I titoli Culturali e i requisiti d’accesso alle graduatorie permanenti ATA ai sensi dell’art. 554 del D.L.VO 297/94, di ogni singolo profilo.
È chiaro che per essere ammessi alle Graduatorie Permanenti del personale ATA, il requisito fondamentale è possedere un’anzianità di servizio di almeno due anni ovvero 23 mesi e 16 giorni prestato in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l’accesso, oltre ovviamente al possesso del corretto titolo d’accesso.
Requisiti e Titoli d’accesso per ogni singolo profilo:
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Per l’inserimento al suddetto profilo, il candidato deve:
1. essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cui si concorre;
oppure
2. essere inserito negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cui si concorre;
oppure
3. essere inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cui si concorre.
Titoli di studio richiesti per l’accesso al profilo:
1. Qualsiasi Diploma di maturità.
Gli attestati di qualifica regionali di cui all’art.14 della legge 845/78, validi per l’accesso ai profili professionali del personale ATA, di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l’attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.
Sono, altresì, validi per l’ammissione al concorso i titoli richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente al profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, cui si concorre, nei confronti dei candidati che siano inseriti nei corrispondenti elenchi provinciali.
Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^ fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie.
ASSISTENTE TECNICO
Per l’inserimento al suddetto profilo, il candidato deve:
1. essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato statale nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale di Assistente Tecnico cui si concorre;
oppure
2. essere inserito negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo di Assistente Tecnico cui si concorre;
oppure
3. essere inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo di Assistente Tecnico cui si concorre.
Titoli di studio richiesti per l’accesso al profilo:
1. Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.
Gli attestati di qualifica regionale di cui all’art.14 della legge 845/78, validi per l’accesso ai profili professionali del personale ATA, di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l’attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.
Ai fini dell’accesso al concorso essi sono valutati con le medesime modalità previste per l’inclusione del candidato nei corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.
Sono, altresì, validi per l’ammissione al concorso i titoli richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente al profilo di ASSISTENTE TECNICO, cui si concorre, nei confronti dei candidati che siano inseriti nei corrispondenti elenchi provinciali.
Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^ fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie.
INFERMIERE
Per l’inserimento al suddetto profilo, il candidato deve:
1. essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale di INFERMIERE cui si concorre;
oppure
2. essere inserito negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo di INFERMIERE cui si concorre;
oppure
3. essere inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo di INFERMIERE cui si concorre;
Titoli di studio richiesti per l’accesso al profilo:
1. Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere.
Sono, altresì, validi per l’ammissione al concorso i titoli richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente al profilo di INFERMIERE cui si concorre, nei confronti dei candidati che, siano inseriti nei predetti corrispondenti elenchi provinciali.
Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^ fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie.
CUOCO
Per l’inserimento al suddetto profilo, il candidato deve:
1. essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale di CUOCO cui si concorre;
oppure
2. essere inserito negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo di CUOCO cui si concorre;
oppure
3. essere inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo di CUOCO cui si concorre.
Titoli di studio richiesti per l’accesso al profilo:
1. Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.
Gli attestati di qualifica regionale di cui all’art.14 della legge n.845/78, validi per l’accesso ai profili professionali del personale A.T.A. devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l’attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi. Ai fini dell’accesso al concorso essi sono valutati con le medesime modalità previste per l’inclusione del candidato nei corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.
Sono, altresì, validi per l’ammissione al concorso i titoli richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente al profilo di CUOCO cui si concorre, nei confronti dei candidati che, siano inseriti nei predetti corrispondenti elenchi provinciali.
Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^ fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie.
GUARDAROBIERE
Per l’inserimento al suddetto profilo, il candidato deve:
1. essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale di GUARDAROBIERE, cui si concorre;
oppure
2. essere inserito negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo di GUARDAROBIERE, cui si concorre;
oppure
3. essere inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo di GUARDAROBIERE, cui si concorre.
Titoli di studio richiesti per l’accesso al profilo:
1. Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.
Gli attestati di qualifica regionale di cui all’art.14 della legge 845/78, validi per l’accesso ai profili professionali del personale ATA, di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l’attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi. Ai fini dell’accesso al concorso essi sono valutati con le medesime modalità previste per l’inclusione del candidato nei corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.
Sono, altresì, validi per l’ammissione al concorso i titoli richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente al profilo di GUARDAROBIERE, cui si concorre, nei confronti dei candidati che siano inseriti nei corrispondenti elenchi provinciali.
Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^ fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie.
ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE
Per l’inserimento al suddetto profilo, il candidato deve:
1. essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale di ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE, cui si concorre;
oppure
2. essere inserito negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo di ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE, cui si concorre;
oppure
3. essere inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo di ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE cui si concorre.
Titoli di studio richiesti per l’accesso al profilo:
1. Diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico;
2. Diploma di qualifica professionale di operatore agro industriale;
3. Diploma di qualifica professionale di operatore agro ambientale.
Gli attestati di qualifica regionale di cui all’art. 14 della L.n. 845/78, validi per l’accesso ai profili professionali del personale A.T.A., devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale ( diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l’attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi. Ai fini dell’accesso al concorso essi sono valutati con le medesime modalità previste per l’inclusione del candidato nei corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.
Sono, altresì, validi per l’ammissione al concorso i titoli richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente al profilo di ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE, cui si concorre, nei confronti dei candidati che siano inseriti nei predetti corrispondenti elenchi provinciali.
Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^ fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie.
COLLABORATORE SCOLASTICO
Per l’inserimento al suddetto profilo, il candidato deve:
1. essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO, cui si concorre;
oppure
2. essere inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento della medesima provincia e del medesimo profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO, cui si concorre;
oppure
3. essere inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO cui si concorre;
Titoli di studio richiesti per l’accesso al profilo:
1. diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale;
2. diploma di maestro d’arte;
3. diploma di scuola magistrale per l’infanzia;
4. qualsiasi diploma di maturità;
5. attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.
Sono, altresì, validi per l’ammissione al concorso i titoli richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento corrispondente al profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO, cui si concorre, nei confronti dei candidati che siano inseriti nella predetta corrispondente graduatoria.
Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^ fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie.
I titoli di studio conseguiti all’estero sono validi, ai fini dell’accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti, ovvero con riserva nelle more dell’equipollenza, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano e se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.
Naturalmente tutti i requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione al concorso.